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Codice Civile
Codice Penale

Esclusione di un socio, annullamento della deliberazione

L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell’ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice).

CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 331/2020 pubblicata il 30/05/2020

nella causa iscritta al n. del Ruolo Generale dell’anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. /14 emessa dal Tribunale di Potenza il 16.7.2014 e pubblicata il 5.8.2014, e vertente tra

XXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in; APPELLANTE – RICORRENTE in riassunzione

E

YYY S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’Avv.;

ZZZ, rappresentata e difesa dall’Avv. presso il cui studio in elettivamente domicilia;

KKK S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t., contumace;

APPELLATI – RESISTENTI in riassunzione

trattenuta in decisione all’udienza di discussione dell’1.10.2019 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. XXX conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la sig.ra ZZZ, il YYY S.p.a. e la KKK & C. S.a.s. deducendo che con ricorso ex art.700 c.p.c. aveva chiesto ed ottenuto di inibire alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Potenza la pubblicazione sul bollettino dei protesti del protesto relativo all’assegno bancario n. dell’importo di £. 12.489.228, tratto sul conto corrente intestato a KKK & C. S.a.s., aperto presso il YYY S.p.a., agenzia di in via del, sul presupposto che la relativa levata era illegittima in quanto, alla data della sua emissione, XXX era titolare del potere di firma, in quanto amministratore della KKK & C. S.a.s.

Precisava l’attore che la ZZZ, nella veste di amministratore provvisorio della KKK & C. S.a.s. nominato in sostituzione dello stesso XXX, aveva comunicato al YYY l’avvenuta sostituzione dell’amministratore, omettendo di valutare preventivamente quali fossero stati gli assegni tratti sul predetto conto corrente già emessi ed ancora in fase di pagamento e così inducendo il YYY a procedere alla trasmissione del suddetto assegno al notaio per l’elevazione del protesto. Aggiungeva l’attore che il YYY aveva poi omesso di valutare la progressione del numero degli assegni giunti per il pagamento e, quindi, di considerare che la data di incasso dell’assegno in questione doveva ritenersi diversa da quella dello spossessamento.

Assumeva il XXX che la levata del protesto, da ascriversi alla condotta negligente della ZZZ e dell’istituto di credito, pur non essendo stata pubblicata, avesse a lui cagionato notevoli danni, tenuto anche conto delle sue condizioni di salute, specificando che l’illegittimo protesto aveva aggravato ulteriormente il suo stato di stress derivante dai gravi contrasti esistenti all’interno della società.

Su tali basi, il XXX chiedeva al Tribunale di Potenza di confermare il provvedimento cautelare, di accertare che la illegittima levata del protesto fosse ascrivibile a responsabilità esclusiva della ZZZ e del YYY S.p.a. e di condannare in solido le parti convenute al risarcimento dei danni da liquidarsi in somma pari a £. 150.000.000.

Si costituivano in giudizio con autonome comparse tutte le parti convenute, contestando la fondatezza dell’avversa pretesa e sollecitandone il rigetto.

L’istruzione probatoria contemplava l’assunzione dell’interrogatorio formale di ZZZ e di prova per testimoni nonché l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio di natura medica.

All’udienza dell’8.11.2013, precisate a cura delle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con sentenza n./14 emessa il 16.7.2014 e pubblicata il 5.8.2014 il Tribunale di Potenza ordinava alla Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Potenza la esclusione della pubblicazione sul bollettino dei protesti del protesto relativo all’assegno bancario n. dell’importo di £. 12.489.228, rigettava la domanda di risarcimento dei danni avanzata da XXX, compensava interamente tra le parti le spese di lite e poneva a carico definitivo dell’attore le spese occorse per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio.

Con atto di citazione spedito l’1.12.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale il sig. XXX proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo quali motivi di impugnazione: 1) l’errata valutazione dell’operato della sig.ra ZZZ e del YYY S.p.a. in quanto fondata sull’errato presupposto che a far data dal 19.10.2000 il XXX, per effetto della determinazione adottata l’8.9.2000 dai soci accomandanti e notificata il 19.9.2000 allo stesso XXX, avesse perduto lo status di socio accomandatario e di legale rappresentante della KKK & C. S.a.s. e fosse stato in sua vece nominato validamente un amministratore provvisorio ai sensi dell’art.2323 c.c., con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt.2287 co.1, 2293 e 2315 c.c. per contrasto con l’art.2319, 2259 e 2323 c.c.; 2) la mancata considerazione delle risultanze istruttorie con violazione dell’art.115 c.p.c. ed il mancato riconoscimento della responsabilità quanto meno della sola ZZZ. Su tali basi il sig. XXX conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la sig.ra ZZZ, la YYY S.p.a. (già YYY S.p.a.) e la KKK di & C. S.a.s. in liquidazione affinché, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse pronunciata la condanna della sig.ra ZZZ e della YYY S.p.a., in solido oppure secondo il grado di responsabilità di ciascuna, al risarcimento del danno non patrimoniale come emergente dagli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, danno da liquidarsi nella misura di € 130.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 50.000,00 o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa; il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.

La sig.ra ZZZ e la YYY S.p.a., quest’ultima in persona del legale rappresentante p.t., si costituivano nel giudizio di impugnazione con autonome comparse e, in via preliminare, eccepivano l’inammissibilità dell’appello per inosservanza delle prescrizioni contenute nella rinnovata formulazione dell’art.342 c.p.c. e, nel merito, contestavano la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame, di cui sollecitavano l’integrale rigetto con conseguente conferma della pronuncia impugnata e con vittoria di spese di lite.

Con distinta comparsa si costituiva anche la KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., la quale, pur dopo aver preso atto che l’appello era volto ad ottenere esclusivamente la condanna delle altre parti convenute al risarcimento dei danni sofferti dal XXX, chiedeva comunque il rigetto del gravame e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

Con ordinanza emessa all’udienza del 5.3.2019 la Corte dichiarava la interruzione del processo in dipendenza dell’intervenuto decesso del procuratore della KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione.

Con ricorso depositato in data 9.4.2019 XXX chiedeva, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio ed a tanto provvedeva il Presidente della Sezione civile della Corte di Appello di Potenza con decreto emesso il 10.4.2019.

Instaurato il contraddittorio, non si costituiva nel processo riassunto la società KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione.

All’udienza dell’1.10.2019, precisate le conclusioni a cura delle parti costituite, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la contumacia della società KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione, nei cui confronti il contraddittorio è stato regolarmente instaurato dopo l’interruzione del processo e che non ha inteso costituirsi nel giudizio di impugnazione come riassunto.

*

Infondata si atteggia l’eccezione di inammissibilità dell’appello per inosservanza delle prescrizioni contenute nella rinnovata formulazione dell’art.342 c.p.c. Invero, contrariamente a quanto opinato dalle parti appellate, l’atto di impugnazione proposto da XXX esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il XXX aspira a veder riformati.

Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

*** Nel merito, l’appello è infondato e va respinto.

1.0 Con un primo articolato motivo di impugnazione il sig. XXX ha censurato la decisione del Tribunale di Potenza di negare la configurabilità, in capo alla ZZZ ed al YYY S.p.a., di qualsiasi responsabilità in relazione all’illegittima levata del protesto e, quindi, di rigettare la pretesa risarcitoria azionata dall’attore. Tale decisione, secondo la prospettazione del XXX, sarebbe fondata sull’errato presupposto che a far data dal 19.10.2000 l’attore, per effetto della determinazione adottata l’8.9.2000 dai soci accomandanti e notificata il 19.9.2000 allo stesso ***, avesse perduto lo status di socio accomandatario e di legale rappresentante della KKK & C. S.a.s. e fosse stato in sua vece nominato validamente un amministratore provvisorio ai sensi dell’art.2323 c.c.

Ad avviso dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che, ai fini della nomina e della revoca degli amministratori di una società in accomandata semplice, l’art.2319 c.c. prevede che siano necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto e che la revoca dell’unico socio accomandatario possa essere disposta solo dall’autorità giudiziaria in presenza di una giusta causa. Di conseguenza, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Potenza, non troverebbe applicazione nel caso in esame l’art.2287 c.c. e, quindi, la deliberazione di esclusione del XXX dalla compagine sociale non sarebbe potuta considerarsi efficace una volta decorsi trenta giorni dalla notificazione allo stesso *** della deliberazione medesima, in quanto quest’ultima non era valida perché assunta soltanto dai soci accomandanti e perché nella specie la esclusione del XXX dalla compagine sociale sarebbe dovuta essere disposta solo dall’autorità giudiziaria in presenza di una giusta causa. Pertanto, il Tribunale di Potenza avrebbe dovuto ritenere la determinazione adottata l’8.9.2000 dai soci accomandanti inidonea a privare il XXX del potere di firma.

In tale prospettiva, ad avviso dell’appellante, sarebbe configurabile a carico della ZZZ e del YYY S.p.a. un duplice comportamento negligente:

– per non essersi avveduti della inidoneità, già in astratto, della deliberazione societaria dell’8.9.2000, in quanto assunta dai soli soci accomandanti, a comportare, ai sensi dell’art.2319 c.c., la cessazione del XXX dalla carica di amministratore/unico socio accomandatario (e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno della giusta causa enunciata nella deliberazione medesima); – per non essersi avveduti dell’invalidità della predetta deliberazione societaria nella parte in cui aveva proceduto alla nomina di un amministratore provvisorio, nella persona della ZZZ, in quanto non ricorrevano i presupposti a tal fine previsti dall’art.2323 c.c., cioè che fosse definitivamente estinto il rapporto sociale con il XXX per morte di quest’ultimo o per esclusione definitiva di tutti i soci accomandatari.

In conclusione, l’appellante ha così sintetizzato i profili qualificanti il motivo di gravame come articolato (v. pagg. 13 e 14 dell’atto di appello):

(a) la decisione assunta dai soli soci accomandanti e ritenuta valida causa di decadenza del sig. *** dalla carica di amministratore della KKK era oggettivamente inesistente perché poteva essere presa, sussistendo una giusta causa, solo dall’Autorità Giudiziaria;

(b) la conseguente nomina di un amministratore provvisorio è anch’essa ictu oculi illegittima e comunque assunta in palese violazione dell’art.2323 c.c.;

(c) sulla scorta di tali atti la d.ssa ZZZ si è del tutto illegittimamente “spacciata” per il nuovo amministratore della KKK ed ha informato di ciò il YYY, il quale, ritenuto essere sopravvenuta la carenza del “potere di firma” in capo al sig. XXX, lo ha protestato. *

1.1 Il motivo di gravame palesa insuperabili profili di inammissibilità prima ancora che di infondatezza.

Con le argomentazioni spese a sostegno del motivo di impugnazione l’appellante pretende che nel presente grado di giudizio la Corte estenda la valutazione ad ambiti che sono rimasti del tutto estranei alla causa petendi connotante la pretesa risarcitoria azionata dal XXX dinanzi al Tribunale di Potenza e, quindi, del tutto estranei al dibattito processuale svoltosi in primo grado. A ben vedere, infatti, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio a cognizione piena dinanzi al Tribunale di Potenza il XXX, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, non ha in alcun modo allegato la illegittimità e/o invalidità della deliberazione societaria dell’8.9.2000 per violazione degli artt.2319 e 2323 c.c., né ha mai messo in discussione che con detta deliberazione fosse stata ritualmente a lui revocata la carica di socio accomandatario e amministratore unico e fosse stato sempre ritualmente conferito alla ZZZ l’incarico di amministratore provvisorio della società.

Come emerge evidente dai contenuti della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il XXX ha ancorato la responsabilità della ZZZ – non già al rilievo che la convenuta non si fosse avveduta della inidoneità della deliberazione societaria dell’8.9.2000, in quanto assunta dai soli soci accomandanti, a comportare, ai sensi dell’art.2319 c.c., la cessazione del XXX dalla carica di amministratore/unico socio accomandatario e neppure si fosse avveduta dell’invalidità della predetta deliberazione societaria nella parte in cui aveva proceduto alla nomina di un amministratore provvisorio, in quanto non ricorrevano i presupposti a tal fine previsti dall’art.2323 c.c., bensì – alla circostanza che la stessa ZZZ, nel comunicare al YYY l’avvenuta sostituzione dell’amministratore, avesse omesso di valutare preventivamente, in violazione dell’osservanza del principio di diligenza nell’esercizio delle funzioni a lei affidate, quali fossero gli assegni tratti sul conto corrente intestato alla società già emessi ed ancora in fase di pagamento, con tale omissione inducendo l’istituto di credito alla trasmissione dell’assegno in questione al notaio per l’elevazione del protesto, pur in presenza della legittimità di negoziazione dello stesso e della esistenza di fondi per il pagamento.

Quanto al YYY S.p.a., il profilo di responsabilità ascritto dall’attore all’istituto bancario nella citazione introduttiva è stato individuato nel fatto che, pur avendo avuto la detta comunicazione dalla ZZZ, il YYY S.p.a., venendo meno agli obblighi di diligenza sul medesimo istituto gravanti, non avesse valutato che l’apparenza del titolo, relativamente alla data di incasso, dovesse ritenersi differente rispetto a quella di spossessamento, quanto meno in ordine alla progressione del numero degli assegni giunti per il pagamento.

Pertanto, non può sfuggire che nell’atto di appello la responsabilità per negligenza imputata alla ZZZ ed al YYY S.p.a. – responsabilità fondante la pretesa risarcitoria – sia stata riferita a comportamenti del tutto diversi da quelli espressamente richiamati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di tal ché deve inferirsi che l’appellante abbia avanzato nel presente giudizio di impugnazione una domanda risarcitoria del tutto nuova sotto il profilo della causa petendi, in quanto tale inammissibile. *

A tanto si aggiunga che l’accertamento della invalidità e/o illegittimità della deliberazione societaria dell’8.9.2000 sotto i profili allegati nell’atto di appello avrebbe dovuto formare oggetto di un distinto ed autonomo giudizio di opposizione che, come previsto espressamente dall’art. 2287 co.2 c.c., il XXX aveva l’onere di promuovere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione medesima, pena la stabilizzazione della decisione adottata dai soci accomandanti e l’impossibilità per il XXX di farne valere l’inoperatività nel presente giudizio.

Né ha pregio l’assunto che nel caso di specie non trovi applicazione l’art.2287 c.c., bensì l’art.2319 c.c., norma quest’ultima che, ai fini della revoca dell’amministratore di una società in accomandita semplice, prevede come necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

È agevole replicare, infatti, che con la deliberazione dell’8.9.2000 i soci accomandanti hanno deciso l’esclusione del XXX dalla compagine sociale della KKK di *** & C. S.a.s., esclusione che ha comportato in via automatica non già la revoca, ma la “decadenza” dello stesso XXX dalla carica di amministratore della società.

Orbene, l’art.2319 c.c. regolamenta la “nomina e revoca degli amministratori” della società mentre la particolare fattispecie della “esclusione del socio” dalla società è soggetta alla specifica disciplina dettata dall’art.2287 c.c., la cui applicazione alle società in accomandita semplice è assicurata dal rinvio contenuto negli artt. 2315 e 2293 c.c.

La giurisprudenza di legittimità non dubita dell’applicabilità dell’art.2287 c.c. anche alle società in accomandita semplice (cfr. Cass.civ.sez.1, 28 maggio 1993 n.5958: L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio (nell’ipotesi, accomandatario di una società in accomandita semplice), in esito ad opposizione proposta a norma dell’art. 2287, secondo comma, cod. civ., opera “ex tunc” e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivanti).

Non risulta in atti – né l’appellante ha dedotto e comprovato alcunché al riguardo – che il XXX abbia proposto opposizione avverso la deliberazione societaria dell’8.9.2000 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione medesima e neppure che un eventuale giudizio di opposizione tempestivamente promosso si sia esaurito con decisione irrevocabile di annullamento della deliberazione di esclusione del socio. Ne consegue che, alla stregua delle emergenze processuali, la suindicata deliberazione sia divenuta definitiva e l’appellante non abbia titolo a farne valere in questa sede la eventuale invalidità e/o illegittimità. ***

2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il sig. XXX ha lamentato la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Potenza, delle risultanze istruttorie, con violazione dell’art.115 c.p.c., ed il mancato riconoscimento della responsabilità quanto meno della sola ZZZ.

In particolare, l’appellante ha sostenuto, innanzitutto, che il quadro probatorio emerso dall’attività istruttoria svolta in primo grado valga senz’altro a configurare una responsabilità a carico del YYY S.p.a. per avere spedito in data 31.10.2000 l’assegno bancario n. dell’importo di £. 12.489.228 al notaio, il quale aveva poi levato il protesto.

A tal fine il XXX ha censurato che il giudice di prime cure, constatato il contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni *** e *** in relazione ad una specifica circostanza di fatto (che, cioè, la ZZZ in occasione di un incontro avuto il 31.10.2000 presso l’agenzia del YYY S.p.a. in Potenza con il sig. ***, dipendente dell’istituto bancario, avesse tra l’altro chiesto che eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica), abbia riconosciuto maggiore attendibilità alle dichiarazioni del testimone ***, valorizzando all’uopo quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta della ZZZ ed il contenuto di una comunicazione inoltrata via fax l’1.11.2000 dalla stessa ZZZ al YYY S.p.a. Ad avviso dell’appellante, infatti, la deposizione resa dalla testimone ***, mera collaboratrice della ZZZ e, quindi, disinteressata all’esito del giudizio, dovrebbe prevalere su quella resa dal testimone ***, il quale, in quanto dipendente dell’istituto di credito, onde evitare di essere assoggettato a sanzioni o a richieste risarcitorie da parte del datore di lavoro, aveva interesse a che non emergesse in giudizio la prova che in occasione del predetto incontro del 31.10.2000 la ZZZ avesse espressamente chiesto che eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica.

In secondo luogo, il XXX ha sostenuto che, a prescindere dalla deposizione della testimone ***, la responsabilità a carico del YYY S.p.a. sia agevolmente desumibile dalla testimonianza resa dal sig. ***, funzionario della direzione del YYY S.p.a. con sede in Potenza in un luogo diverso da quello dove era ubicata l’agenzia del medesimo istituto bancario all’interno del quale era avvenuto in data 31.10.2000 l’incontro tra la ZZZ ed il ***. Dai contenuti di tale testimonianza trarrebbe riscontro, ad avviso dell’appellante, la deposizione resa da ***, giacché il *** aveva riferito che già in quella stessa data del 31.10.2000 la Banca aveva preso in rassegna tutti gli assegni in circolazione che, non essendo scaduti i relativi termini di presentazione, sarebbero dovuti essere sottoposti a ratifica del nuovo amministratore.

Peraltro, l’appellante ha contestato la dichiarazione del testimone *** a tenore della quale, poiché per uno degli assegni in questione – che risultava emesso a Potenza e datato 25.10.2000 – era l’ultimo giorno per la presentazione, era stato necessario inoltrare in quella stessa data del 31.10.2000 il titolo al notaio per “firma non autorizzata”. Ha sostenuto, infatti, il XXX che, poiché un assegno bancario emesso su piazza ha un termine di presentazione di otto giorni, il termine di presentazione riferito all’assegno in questione giungeva a scadenza il 2.11.2000 e, quindi, non vi era necessità per la Banca di inviare già il 31.10.2000 il titolo al notaio per il protesto.

In conclusione, ad avviso dell’appellante, se il YYY S.p.a. si fosse comportato diligentemente non si sarebbe verificato nessun protesto, emergendo pacificamente dalle prove documentali che l’istituto bancario aveva inviato in data 2.11.2000 un fax alla società KKK preavvertendo il passaggio a protesto di alcuni assegni (indicando tra questi anche quello oggetto di causa che, in realtà, a quella data era stato già protestato) e sempre il 2.11.2000 la ZZZ aveva verificato la corrispondenza dei titoli in questione con la contabilità della società KKK ed aveva autorizzato il pagamento.

*

2.1 Le esposte argomentazioni non valgono a sovvertire l’impianto motivazionale approntato dal Tribunale di Potenza per sorreggere la decisione di negare la configurabilità, in capo alla ZZZ ed al YYY S.p.a., di qualsiasi responsabilità in relazione all’illegittima levata del protesto e, quindi, di rigettare la pretesa risarcitoria azionata in primo grado dall’attore.

2.1.1 Merita, innanzitutto, rimarcare che l’impianto motivazionale in commento è saldamente ancorato ad una circostanza di fatto, adeguatamente riscontrata in atti, che il XXX non ha inteso mettere in discussione con l’appello.

Il Tribunale di Potenza ha accertato, alla stregua degli elementi probatori puntualmente illustrati nella sentenza impugnata, che l’assegno bancario n. dell’importo di £. 12.489.228 sia stato rilasciato dal XXX senza l’indicazione sul titolo della data di emissione, data quest’ultima che, secondo la rigorosa ricostruzione operata dal primo giudice e non contestata dall’appellante, va fatta risalire ad epoca anteriore al 15.10.2000.

Orbene, facendo applicazione di un principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed espressamente evocato nel corpo della sentenza appellata, il Tribunale di Potenza ha ritenuto che il XXX, emettendo un assegno bancario senza data in qualità di amministratore e legale rappresentante della KKK, avesse accettato il rischio che il titolo venisse dal prenditore completato con la data e portato all’incasso anche in un momento successivo al venir meno del suo potere di spendere il nome della società, di tal ché lo stesso XXX, una volta acquisita – per effetto della notificazione in data 19.9.2000 della deliberazione adottata dai soci accomandanti l’8.9.2000 – piena consapevolezza dell’avvenuta sua esclusione dalla compagine sociale e dell’efficacia della predetta deliberazione a partire dal 19.10.2000, aveva l’obbligo di segnalare immediatamente all’amministratore provvisorio della KKK S.a.s. o al YYY S.p.a. la circostanza che egli aveva emesso, per conto della società, il predetto assegno bancario senza data. Tale segnalazione era più che mai necessaria proprio al fine di evitare le conseguenze del possibile inserimento sul titolo, da parte del prenditore, di una data posteriore alla cessazione del XXX dalle funzioni di amministratore della società KKK S.a.s. e della successiva presentazione all’incasso del titolo medesimo, conseguenze che di fatto si erano concretizzate nella levata del protesto giacché l’assegno bancario in questione era stato portato all’incasso previa apposizione di una data di traenza (25.10.2000) successiva a quella (19.10.2000) di decadenza del XXX dai poteri rappresentativi della società.

Pertanto, secondo il condivisibile convincimento del Tribunale di Potenza, l’avere emesso senza data l’assegno bancario n. dell’importo di £. 12.489.228 ed il non essersi attivato immediatamente per evitare le suindicate prevedibili conseguenze pregiudizievoli rendono lo stesso XXX diretto responsabile della illegittima levata del protesto e del danno asseritamente lamentato come derivato dal protesto.

Tale convincimento, come si evince sempre dai contenuti della sentenza impugnata, trae ulteriore alimento dalla circostanza, parimenti emergente dai documenti acquisiti all’incarto processuale e mai contestata dall’appellante, che, una volta divenuta esecutiva in data 19.10.2000 la deliberazione adottata dai soci accomandanti l’8.9.2000, la ZZZ, dapprima, abbia senza successo invitato il XXX a comparire presso la sede della società KKK il giorno 25.10.2000 al fine di provvedere alla consegna dei beni e documenti sociali e, poi, abbia spedito il 25.10.2000 una raccomandata allo stesso XXX con cui aveva fissato la data del 30.10.2000 per la predetta consegna di beni e documenti sociali, raccomandata a cui il XXX aveva risposto comunicando la propria indisponibilità per il giorno 30.10.2000 e manifestando il proprio intento di effettuare il passaggio di consegne nel giorno 6.11.2000. Risulta, pertanto, dimostrato inequivocabilmente il comportamento omissivo e dilatorio, se non addirittura ostruzionistico, posto in essere dal XXX il quale, pur ripetutamente sollecitato nei giorni precedenti al 31.10.2000 a consegnare prontamente la documentazione societaria all’amministratore provvisorio e, quindi, pur ripetutamente messo in condizioni di rendere edotta, in occasione della consegna in discorso, la ZZZ dell’assegno bancario emesso senza data, si è sottratto del tutto agli obblighi su di lui gravanti, precludendo alla ZZZ di acquisire consapevolezza della sussistenza dell’assegno bancario in questione.

Sullo specifico punto della responsabilità diretta del XXX in ordine alla illegittima levata del protesto e sulle relative motivazioni rese dal Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata non si è registrata nell’atto di appello nessuna contestazione o censura. In altre parole, l’appellante non ha speso nessuna argomentazione volta a contrastare e confutare quelle articolate dal primo giudice a supporto dell’esposto convincimento in ordine alla responsabilità diretta dello stesso XXX per la illegittima levata del protesto.

Ne consegue che, ove anche – per mera ipotesi – si pretendesse di riconoscere fondate le ragioni svolte dal XXX a sostegno del motivo di impugnazione in esame, comunque la decisione impugnata conserverebbe intatta la propria valenza ed efficacia persuasiva in forza della motivazione resa dal primo giudice a fondamento dell’illustrato convincimento.

Invero, è noto che nell’atto di appello alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti tutte le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).

In tale ottica, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che, qualora la sentenza fatta oggetto di impugnazione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse renda inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass.civ.sez. lav., 24 ottobre 2019 n.27339; Cass.civ.sez. III, 13 marzo 2018, n.6026, in motivazione; Cass.civ., 29 maggio 2015 n.11169; Cass.civ., 29 marzo 2013 n.7931; Cass.civ., 28 gennaio 2013, n.1891; Cass.civ., 23 gennaio 2013, n.1610; Cass.civ., 3 novembre 2011, n.22753).

In altri termini, qualora un capo della decisione impugnata sia basato su una motivazione strutturata in modo tale da valorizzare una pluralità di elementi probatori, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, è evidente che l’onere di specificazione del motivo di appello imponga che ciascuno degli elementi probatori su cui si fonda il capo della decisione debba essere sottoposto a pregnante e circostanziata critica, giacché diversamente la mancata efficace censura anche soltanto di uno di detti elementi probatori ovvero la resistenza di uno di essi agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione debba essere tenuta ferma sulla base di quanto non censurato o mal censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata.

Tale onere di specificazione del motivo di appello non è stato assolto dal XXX, non avendo questi nell’atto di impugnazione in alcun modo aggredito le ragioni spese dal Tribunale di Potenza a fondamento della ritenuta responsabilità diretta dello stesso XXX in ordine alla illegittima levata del protesto, ragioni che da sole si prestano a giustificare giuridicamente e logicamente la decisione impugnata.

*

2.1.2 Ad ogni modo, le argomentazioni spese dal XXX a sostegno del motivo di gravame in esame si rivelano sprovviste di efficacia persuasiva.

Quanto al contrasto tra la deposizione del testimone *** e quella della testimone *** in ordine all’esatto contenuto del colloquio avvenuto il 31.10.2000 tra lo stesso *** e la ZZZ presso l’agenzia dell’istituto di credito, giova rimarcare che nella sentenza appellata il Tribunale di Potenza ha svolto una puntuale spiegazione delle ragioni che lo hanno indotto a riconoscere preferenza alla ricostruzione della conversazione tra i due resa dal ***, individuando le emergenze documentali all’uopo valorizzate e offrendo una interpretazione plausibile dei contenuti dei documenti e degli atti indicati.

L’appellante, lungi dal sottoporre a penetrante e costruttiva critica l’iter logico-argomentativo privilegiato dal Tribunale di Potenza a supporto della preferenza accordata sullo specifico punto alla deposizione del testimone ***, si è limitato a riportare nell’atto di impugnazione un ampio stralcio della deposizione della testimone *** ed a sostenere che detta deposizione, in quanto resa da una mera collaboratrice della ZZZ e, quindi, da persona disinteressata all’esito del giudizio, debba prevalere su quella del ***, il quale, essendo dipendente dell’istituto di credito, onde evitare di essere assoggettato a sanzioni o a richieste risarcitorie da parte del datore di lavoro, aveva interesse a che non emergesse in giudizio la prova che in occasione dell’incontro del 31.10.2000 la ZZZ avesse espressamente chiesto che eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica.

Sennonchè è agevole rilevare la estrema debolezza dell’argomentazione spesa dal XXX. Invero, il giudizio di inattendibilità di una testimonianza non può essere ancorato esclusivamente alla mera considerazione della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra il testimone e la persona giuridica che sia parte del processo.

Più precisamente, l’attendibilità di un testimone va valutata all’esito del giudizio alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite) (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2016 n.7623; Cass.civ.sez.II, 28 agosto 1993 n.9126). Pertanto, la valutazione in ordine all’attendibilità di un testimone deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie di appartenenza del testimone (es. parente, dipendente ecc.), in quanto in quest’ultima ipotesi il giudizio sull’attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione.

In tale ottica, ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni testimoniali, l’esistenza di rapporti di lavoro dipendente tra il testimone ed una parte del giudizio può essere considerata non isolatamente, ma in concorso con ogni altro utile elemento, sicché soltanto alla stregua di una valutazione globale del materiale probatorio acquisito è consentito sollevare motivati dubbi sulla veridicità della deposizione resa.

Nel caso di specie, al di là del rilievo che il *** all’epoca della deposizione testimoniale fosse dipendente del YYY S.p.a., null’altro l’appellante ha offerto all’attenzione di questa Corte che valga a compromettere seriamente il giudizio di attendibilità della testimonianza espresso dal Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata. In particolare, il XXX non ha messo in discussione la precisione e completezza delle dichiarazioni rese dal testimone ***, né ha evidenziato la sussistenza di palesi contraddizioni tra le circostanze dal medesimo testimone riferite. Peraltro, non va neppure trascurato che i testimoni prestano preliminarmente il giuramento leggendo la formula di cui all’art.251 c.p.c. ed assumendosi precise responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, con la conseguenza che, ove la parte sia convinta che il testimone non abbia detto la verità o non abbia riferito tutto quanto effettivamente a sua conoscenza in riferimento alle circostanze di fatto articolate nei capitoli di prova, abbia l’onere di muovere precise contestazioni avverso i contenuti delle deposizioni rese e di assumere le iniziative previste per legge onde far valere nelle competenti sedi la falsità di quelle deposizioni, non potendo di per sé esplicare alcuna efficacia argomentativa la mera insinuazione del dubbio circa l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali sul presupposto non già di concreti e riscontrabili elementi di valutazione, bensì soltanto del rapporto di dipendenza con una delle parti in causa.

In tale prospettiva, assumere – come ha fatto l’appellante – che il testimone *** fosse interessato a non far emergere la circostanza che in occasione del predetto incontro del 31.10.2000 la ZZZ avesse espressamente chiesto che eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica equivale sostanzialmente a sostenere che il testimone abbia deliberatamente sottaciuto tale circostanza nel corso dell’assunzione del mezzo istruttorio e, di conseguenza, equivale ad insinuare il sospetto che il testimone non abbia riferito tutto quanto effettivamente a sua conoscenza con riguardo all’esatto contenuto del colloquio avuto il 31.10.2000 con la ZZZ. È evidente che, così ragionando, l’appellante avrebbe dovuto, a rigore, agire nelle competenti sedi per far valere la falsità o la reticenza della testimonianza resa dal ***.

In ultimo, non può prescindersi dal rilievo che, ove si pretendesse di riconoscere pregnanza decisiva all’approccio suggerito dall’appellante in ordine alla valutazione di attendibilità del testimone ***

Rocco, dovrebbe inevitabilmente dubitarsi anche dell’attendibilità della deposizione resa dalla ***, giacché costei risulta legata da rapporto di collaborazione con la ZZZ e, quindi, può legittimamente coltivarsi il convincimento che, al fine di salvaguardare tale rapporto quale fonte di possibili redditi, la *** potesse essere interessata a riferire circostanze di fatto utili a sostenere la posizione processuale della stessa ZZZ. *

Quanto alla testimonianza resa dal sig. ***, funzionario della direzione del YYY S.p.a. con sede in Potenza, deve escludersi che, come opinato dal XXX, essa valga a riscontrare una responsabilità a carico dell’istituto bancario in ordine alla illegittima levata del protesto.

Innanzitutto, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, la deposizione del *** non conferma i contenuti della deposizione della testimone *** con riguardo alla circostanza di fatto su cui è stato rilevato il menzionato contrasto con la deposizione del testimone ***. Il ***, infatti, ha riferito di avere avuto in data 31.10.2000 un colloquio telefonico con il *** nel corso del quale aveva appreso che la ZZZ aveva consegnato all’agenzia dell’istituto bancario una copia della deliberazione dei soci accomandanti della KKK S.a.s. con cui era stato escluso dalla compagine sociale il precedente amministratore ed era stato nominato un nuovo amministratore. Il testimone non ha anche dichiarato che in quella circostanza il *** lo avesse informato di una richiesta della ZZZ affinché eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica.

Pertanto, sotto il profilo in esame, la deposizione del *** è pienamente coerente e compatibile con quella resa dal testimone ***.

In secondo luogo, è ben vero che il *** ha dichiarato che già in data 31.10.2000 la Banca aveva preso in rassegna tutte le operazioni transitate sul conto corrente intestato alla KKK Sas aventi data successiva al 19.10.2000, vale a dire dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione in data 19.9.2000 al XXX della deliberazione societaria dell’8.9.2000. È altrettanto vero, tuttavia, che dai contenuti della testimonianza emerga che tale operazione di verifica sia stata effettuata di propria iniziativa dall’istituto di credito in dipendenza dell’acquisita comunicazione dell’intervenuta sostituzione dell’amministratore della predetta società con efficacia a partire dal 19.10.2000.

Tanto vale a significare che la ricerca e l’individuazione degli assegni bancari in circolazione non sia stata indotta da una specifica richiesta della ZZZ volta ad ottenere che eventuali assegni emessi dal precedente amministratore della società e presentati per l’incasso fossero preventivamente sottoposti all’attenzione della stessa ZZZ ai fini di una eventuale ratifica.

Anche sotto questo profilo, dunque, la deposizione del *** è pienamente coerente e compatibile con quella resa dal testimone *** e non si presta a confermare quella della testimone ***.

In ultimo, non ha nessun pregio l’assunto dell’appellante a tenore del quale, poiché un assegno bancario emesso su piazza ha un termine di presentazione di otto giorni, il termine di presentazione riferito all’assegno bancario n.0010058922-03 dell’impor-to di £. 12.489.228, in quanto risultante emesso a Potenza e datato 25.10.2000, giungeva a scadenza il 2.11.2000 e, quindi, non vi era necessità per la Banca di inviare già il 31.10.2000 il titolo al notaio per il protesto, assunto oltremodo valorizzato dal XXX a fondamento del comportamento non diligente ascritto al YYY S.p.a.

E’ ben comprensibile, infatti, che la suindicata attività di verifica, con eventuale successiva sottoposizione a ratifica da parte del nuovo amministratore della KKK Sas, riguardasse esclusivamente gli assegni bancari muniti di data emessi dal XXX in epoca successiva al 19.9.2000 (data della notificazione allo stesso XXX della deliberazione dell’8.9.2000 con cui i soci accomandanti avevano deciso l’esclusione del XXX dalla compagine sociale ed avevano nominato un amministratore provvisorio in sostituzione del XXX) e sino al 19.10.2000 (data in cui, ai sensi dell’art.2287 co.1 c.c., la predetta deliberazione ha acquistato efficacia).

Soltanto gli assegni bancari rilasciati dal XXX sui quali era riportata una data di emissione compresa nel suindicato arco temporale e per i quali non fossero ancora scaduti i termini di presentazione sarebbero dovuti essere posti all’attenzione del nuovo amministratore per l’eventuale ratifica ed il rilascio dell’autorizzazione all’incasso. Per converso, gli assegni bancari sottoscritti dal XXX che, al pari di quello n. dell’importo di £. 12.489.228, avessero riportato una data di emissione successiva al 19.10.2000, proprio perché apparentemente rilasciati in epoca in cui il XXX aveva definitivamente perso il potere di rappresentare la società KKK Sas, non potevano considerarsi validamente emessi e, quindi, riferibili alla predetta società, a prescindere dall’intervenuta scadenza del termine di presentazione. In tale ottica, il YYY S.p.a. in data 31.10.2000, non avendo ricevuto istruzioni sull’assegno bancario in questione da parte della ZZZ (la quale, peraltro, proprio in ragione dell’evidenziato comportamento omissivo ed ostruzionistico messo in atto dal XXX, non aveva a quella data nessuna consapevolezza dell’avvenuto rilascio, ad opera dello stesso XXX, del predetto assegno sprovvisto di data), non avrebbe potuto fare altro che inoltrare il titolo al notaio per la levata del protesto per “firma non autorizzata”.

In ogni caso, giova ribadire che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il profilo di responsabilità ascritto dal XXX all’istituto bancario è stato individuato nel fatto che, pur avendo ricevuto dalla ZZZ la comunicazione dell’intervenuta sostituzione dell’amministratore della KKK Sas, il YYY S.p.a., venendo meno agli obblighi di diligenza sul medesimo istituto gravanti, non abbia valutato che l’apparenza del titolo, relativamente alla data di incasso, dovesse ritenersi differente rispetto a quella di spossessamento, quanto meno in ordine alla progressione del numero degli assegni giunti per il pagamento. Ne consegue che il comportamento asseritamente non diligente desunto dai contenuti della deposizione del testimone *** e valorizzato dal XXX nell’articolazione del motivo di gravame in esame – comportamento consistito nell’avere l’istituto bancario inviato in data 31.10.2000 l’assegno bancario n. al notaio per la levata del protesto nonostante che a quella data non fosse ancora giunto a scadenza il termine di presentazione di otto giorni decorrente dal 25.10.2000 – integri un profilo di responsabilità imputabile al YYY S.p.a. del tutto nuovo rispetto a quello indicato nella citazione introduttiva a fondamento della pretesa risarcitoria azionata. Pertanto, ove anche sullo specifico punto si pretendesse di condividere le conclusioni che l’appellante ha tratto dalla deposizione del testimone ***, tanto non varrebbe comunque a giustificare in questa sede l’accoglimento della domanda di risarcimento nei confronti del YYY S.p.a., configurandosi all’evidenza una domanda risarcitoria del tutto nuova sotto il profilo della causa petendi, in quanto tale inammissibile. *

2.1.3 Sempre con riguardo al secondo motivo di impugnazione il sig. XXX ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale di Potenza, della responsabilità quanto meno della sola ZZZ in ordine alla illegittima levata del protesto.

Ha sostenuto l’appellante che la ZZZ, in sede di interrogatorio formale, abbia reso piena confessione, avendo dimostrato di essere stata a conoscenza del fatto che potessero esservi in circolazione assegni bancari per pagare i numerosissimi fornitori. Inoltre, l’appellante ha messo in risalto, in chiave di configurabilità di una responsabilità della ZZZ per negligenza, la circostanza che quest’ultima, nonostante fosse stata nominata l’8.9.2000 quale nuovo amministratore della KKK Sas, soltanto in data 31.10.2000 si fosse preoccupata di rendere edotto il YYY S.p.a. di quanto stava accadendo circa l’amministrazione della società.

Le esposte argomentazioni non hanno nessun valore dimostrativo.

Nel corso dell’interrogatorio formale la ZZZ si è limitata a riferire di avere rappresentato al ***, in occasione dell’incontro avvenuto il 31.10.2000, la necessità che venissero sottoposti alla sua attenzione “eventuali” assegni ancora in scadenza a firma del XXX, per la eventuale ratifica. Con tale dichiarazione la ZZZ non ha reso nessuna confessione, intesa come affermazione relativa a fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, avendo la donna configurato soltanto la mera eventualità che fossero ancora in circolazione assegni bancari emessi dal XXX e non potendosi da ciò formulare la conclusione che la ZZZ avesse piena consapevolezza della sussistenza effettiva di siffatti assegni.

Quanto alla ritenuta intempestiva comunicazione fornita al YYY S.p.a. in merito all’intervenuta sostituzione della persona dell’amministratore della KKK Sas, non può sfuggire che ancora una volta il XXX nell’atto di appello abbia valorizzato, in chiave di responsabilità per negligenza, un comportamento della ZZZ del tutto diverso da quello posto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria.

Giova ribadire che nella citazione introduttiva il XXX ha ancorato la responsabilità della ZZZ – non già al rilievo che la convenuta, nonostante fosse stata nominata l’8.9.2000 quale nuovo amministratore della KKK Sas, soltanto in data 31.10.2000 si fosse preoccupata di rendere edotto il YYY S.p.a. di quanto stava accadendo circa l’amministrazione della società, bensì – alla circostanza che la stessa ZZZ, nel comunicare al YYY l’avvenuta sostituzione dell’amministratore, avesse omesso di valutare preventivamente, in violazione dell’osservanza del principio di diligenza nell’esercizio delle funzioni a lei affidate, quali fossero gli assegni tratti sul conto corrente intestato alla società già emessi ed ancora in fase di pagamento, con tale omissione inducendo l’istituto di credito alla trasmissione dell’assegno in questione al notaio per l’elevazione del protesto, pur in presenza della legittimità di negoziazione dello stesso e della esistenza di fondi per il pagamento.

Orbene, imputare nell’atto di appello alla ZZZ una responsabilità per negligenza con riferimento a comportamenti del tutto diversi da quelli espressamente richiamati nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in funzione dell’invocato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni vale ad introdurre nel presente giudizio di impugnazione una domanda risarcitoria del tutto nuova sotto il profilo della causa petendi, in quanto tale inammissibile.

***

In conclusione, l’appello è integralmente infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Segue per legge la condanna di XXX, in quanto parte soccombente, al pagamento, in favore di ZZZ e della YYY S.p.a., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55 in riferimento al valore della causa (valore € 180.000,00, come da nota di iscrizione a ruolo; scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).

Quanto al rapporto processuale tra XXX e la KKK di L. XXX & C. S.a.s. in liquidazione, occorre rimarcare che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di appello è stato semplicemente notificato a detta società, ma la impugnazione è stata rivolta esclusivamente avverso il capo della pronuncia del Tribunale di Potenza contemplante il rigetto della pretesa risarcitoria azionata nei confronti di ZZZ e della YYY S.p.a. e, quindi, il gravame ha investito soltanto la posizione processuale di queste ultime due parti appellate. Del resto, è significativo che nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello il XXX abbia precisato che la notificazione del gravame alla KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione sia stata da lui effettuata “ai soli fini dell’integrità del contraddittorio del primo grado di giudizio” ed abbia chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venisse pronunciata la condanna soltanto di ZZZ e della YYY S.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale, senza avanzare nessuna pretesa nei confronti della KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione.

La circostanza esposta deve essere considerata ai fini della regolamentazione delle spese processuali.

Infatti, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art.332 c.p.c., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’appello effettuata “ai soli fini dell’integrità del contraddittorio del primo grado di giudizio” dalla parte soccombente nei confronti di uno dei convenuti nel giudizio di primo grado, senza investire quest’ultimo della pretesa risarcitoria come reiterata nell’atto di impugnazione, non ha valore di “vocatio in ius” ma di mera “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, ove lo stesso – come nella specie – non abbia impugnato incidentalmente la sentenza di primo grado, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza (cfr. Cass.civ.sez.I, 21 marzo 2016 n.5508; Cass.civ.sez.III, 16 febbraio 2012 n.2208).

Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell’art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all’art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell’art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all’1.1.2013 l’entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione mede-sima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.

Pertanto, essendo stata la presente causa iscritta a ruolo il 10.12.2014, sussistono nel caso di specie i presupposti per l’applicazione dell’art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall’art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n./14 emessa dal Tribunale di Potenza il 16.7.2014 e pubblicata il 5.8.2014, proposto da XXX con atto di citazione spedito l’1.12.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti di ZZZ, della YYY S.p.a. (già YYY S.p.a.) e della KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

A) Dichiara la contumacia nel giudizio riassunto della KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t.;

B) Rigetta integralmente l’appello proposto da XXX con atto di citazione spedito l’1.12.2014 per la notificazione a mezzo del servizio postale e, per l’effetto, conferma la sentenza n.816/14 emessa dal Tribunale di Potenza il 16.7.2014 e pubblicata il 5.8.2014;

C) Condanna XXX al pagamento, in favore di ZZZ e con attribuzione al procuratore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.635,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;

D) Condanna XXX al pagamento, in favore di YYY S.p.a., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 13.635,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nella misura e sulle voci come per legge;

E) Nulla per le spese del presente grado di giudizio in riferimento al rapporto processuale tra XXX e la KKK di *** & C. S.a.s. in liquidazione.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art.13 co.1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall’art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2020 svoltasi mediante collegamento da remoto.

Il Consigliere estensore Il Presidente

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