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Codice Civile
Codice Penale

Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore

Azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti dell’amministratore della società per aver redatto documenti contabili inattendibili.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3644/2021 pubblicata il 30/04/2021

nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l’anno 2017, promossa da:

XXX e YYY S.P.A. con sede legale, rispettivamente, a

 ATTRICI

contro

ZZZ, residente in,

CONVENUTO

KKK S.P.A., con sede legale a,

CONVENUTA

JJJ, QQQ e LLL,

residenti tutti a,

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Nell’interesse delle società attrici XXX. e YYY

S.p.A.: Voglia il Tribunale,

a) in via istruttoria: in riforma dell’ordinanza resa in data 8 aprile 2019, ammettere le istanze istruttorie formulate dall’esponente con la seconda e la terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; b) nel merito,

– accertata e dichiarata la responsabilità dell’ex amministratore delegato di YYY dott. ZZZ per i fatti di cui è causa, dichiarare tenuto e per l’effetto condannare il dott. ZZZ al pagamento di (i) Euro 4.044.970,97 in favore di YYY, e (ii) Euro 12.088.519,00 in favore di XXX, in solido con KKK S.p.A., o in subordine per la propria accertanda quota, ovvero dei diversi importi che dovessero emergere nel corso dell’istruttoria o di quelli ritenuti di giustizia;

– accertata e dichiarata la responsabilità dell’ex revisore legale dei conti KKK S.p.A. per i fatti di cui è causa, dichiarare tenuta e per l’effetto condannare KKK S.p.A. al pagamento di (i) Euro 3.472.812,50 in favore di YYY, e (ii) Euro 12.088.519,00 in favore di XXX, in solido con il dott. ZZZ, o in subordine per la propria accertanda quota ovvero dei diversi importi che dovessero emergere nel corso dell’istruttoria o di quelli ritenuti di giustizia;

c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.

Nell’interesse del convenuto ZZZ: Voglia il Tribunale,

– in via preliminare: dichiarare inammissibile l’azione di responsabilità sociale del YYY nei confronti dell’odierno convenuto per le ragioni e le eccezioni esposte nella presente comparsa di costituzione;

– nel merito: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;

– in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie nei confronti del Dr. ZZZ, accertare e dichiarare la responsabilità solidale, o di ciascuna parte per quanto di propria spettanza, dei soggetti terzi chiamati in causa dall’odierno concludente e per l’effetto condannare in via solidale, oltre al dott. ZZZ, i terzi chiamati in causa

Avv. LLL e dottori JJJ ed QQQ per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e nelle successive difese, in particolare nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c.

Si chiede la condanna delle attrici per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che le loro domande non sono risultate neppure meritevoli degli approfondimenti istruttori richiesti dalle controparti e che le prospettazioni avversarie si sono rivelate totalmente infondate, con risarcimento da liquidarsi anche attraverso il ricorso al criterio equitativo, sulla base, tra l’altro, dell’ammontare delle somme infondatamente richieste e dei pregiudizi arrecati all’odierno concludente.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e con condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dei terzi.

Sotto il profilo istruttorio, al solo fine di evitare decadenze, nella denegata ipotesi in cui venissero ritenuti opportuni approfondimenti istruttori per addivenire al rigetto delle domande avversarie (chiaramente infondate), si insite per l’ammissione dei mezzi di prova diretta e contraria e per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa in corso di causa e nelle memorie ex art. 183 c.p.c.

Nell’interesse della convenuta KKK S.p.A.: Voglia il Tribunale,

Nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte da XXX. e YYY S.p.A. nei confronti di KKK S.p.A., in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.

Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche solo in parte, le domande di XXX. nei confronti di KKK S.p.A., condannare YYY S.p.A., in via riconvenzionale, a tenere manlevata ed indenne KKK S.p.A. in relazione a tutto quanto quest’ultima dovesse essere condannata a pagare a XXX S.p.A., ai sensi dell’art. 3.4 dell’incarico di revisione in data 10 maggio 2012;

– nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, anche solo in parte, le domande delle attrici nei confronti di KKK S.p.A., accertare e dichiarare l’eventuale quota di responsabilità di quest’ultima nei confronti di XXX. e YYY S.p.A. rispetto agli altri soggetti corresponsabili, anche se non convenuti nel presente giudizio.

In via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori, in quanto inammissibili ed irrilevanti; occorrendo, ammettere KKK alla prova testimoniale sui capitoli dal n. 1 al n. 5 dedotti nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con i testi ivi indicati.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Nell’interesse dei terzi chiamati LLL, JJJ e QQQ: Voglia il Tribunale,

1) respingere integralmente le domande formulate contro gli esponenti LLL, JJJ e QQQ.

2) con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.

MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l’11 settembre 2017, la XXX. e la società controllata YYY – YYY s.p.a. hanno convenuto in giudizio l’amministratore delegato dimissionario della YYY s.p.a., ZZZ, e la società incaricata della revisione contabile KKK S.p.A., proponendo azione di responsabilità nei loro confronti per i danni da ciascuna subiti in conseguenza dell’irregolare tenuta della contabilità negli esercizi 2012 e 2013 che si era tradotta nell’esposizione inveritiera della situazione patrimoniale ed economica della società nei relativi bilanci.

La XXX. riferiva di essere divenuta, alla fine dell’anno 2013, socia di maggioranza, titolare della partecipazione pari al 50,48% del capitale sociale della YYY s.p.a., operante nel settore della ricerca industriale per l’innovazione dei materiali, attraverso un importante investimento a cui si era determinata facendo decisivo affidamento sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società risultante dai bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013, certificati con giudizio positivo senza rilievi dalla società incaricata della revisione legale KKK S.p.A.

In particolare la XXX., in esecuzione dell’accordo di investimento, aveva acquistato la partecipazione di maggioranza nel capitale della YYY s.p.a. mediante sottoscrizione, il 19 ottobre 2013, di un aumento di capitale riservato di 2,5 milioni di euro e aveva eseguito, poi, a favore della società il 27 gennaio 2014 un finanziamento come socia di 1,5 milioni di euro, assicurandole nel corso dell’anno anche l’utilizzazione delle sue linee di credito bancario per oltre 9 milioni di euro.

A seguito dell’ingresso di XXX nella compagine sociale di YYY il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale erano stati ricostituiti il 15 gennaio 2014 e il convenuto ZZZ aveva conservato la carica di amministratore delegato di cui era investito sin dall’anno 2009.

Tuttavia, a seguito delle dimissioni improvvisamente rassegnate dal ZZZ nel mese di luglio 2014, la YYY aveva iniziato a subire pesanti perdite sulle commesse in corso relative a progetti di ricerca commissionati da privati o da istituzioni pubbliche, tanto che, già al 31 agosto 2014, presentava un patrimonio netto negativo di oltre 6,5 milioni di euro. Si era così reso necessario, all’assemblea straordinaria del 31.10.2014 indetta ai sensi dell’art. 2447 c.c., il ripianamento delle perdite con un esborso, da parte della socia di maggioranza, di € 8.088.519.

La gravità della situazione patrimoniale della YYY s.p.a. aveva indotto la XXX ad incaricare un’altra società di revisione dell’analisi contabile che aveva evidenziato una serie di violazioni dei principi contabili nell’iscrizione del valore delle commesse in corso con cui erano state “mascherate” le perdite maturate negli anni precedenti all’acquisizione della partecipazione sociale.

In particolare le commesse relative ai progetti di ricerca in corso oggetto di contratto vincolante, avrebbero dovuto essere contabilizzate, quelle di durata infrannuale, sulla base del valore corrispondente ai costi sostenuti e, quelle di durata pluriennale, sulla base degli acconti dovuti in proporzione alla percentuale di avanzamento dei lavori, determinata in relazione al costo totale preventivato per il compimento dell’opera in rapporto al costo sostenuto nell’esercizio in corso.

Su precise e specifiche indicazioni del ZZZ, in mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio dei costi e dell’avanzamento dei lavori, erano, invece, state contabilizzate commesse c.d. pre- sale, cioè costi sostenuti prima della conclusione del contratto con il cliente, erano stati imputati a commesse in corso costi ad esse non inerenti ed erano stati preventivati costi per il completamento dei lavori e ricavi in modo non prudenziale, senza in alcun modo verificare l’effettiva recuperabilità dei crediti relativi a compensi per i lavori in corso ( cd. LIC).

La manipolazione del valore attribuito in contabilità alle commesso in corso, sotto il profilo dei costi e degli stati di avanzamento dei lavori aveva comportato, in sostanza, l’appostazione in bilancio di un maggiore volume di ricavi o di una minore entità dei costi rispetto alla realtà che aveva occultato le perdite, così che, una volta depurati i bilanci degli esercizi, 2012, 2013 e 2014 dalle iscrizioni erronee era emerso che il patrimonio netto era negativo già a metà dell’esercizio 2012.

L’emersione della situazione patrimoniale ed economica effettiva derivata dalle rettifiche del bilancio dell’anno 2012, aveva comportato anche la verifica dell’inesistenza dei presupposti, accertati dal consiglio di amministrazione del 1 agosto 2013, per il riconoscimento al ZZZ del compenso variabile di € 29.693,63, previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione del 31 luglio 2012 a fronte del conseguimento dell’obiettivo del superamento della misura di € 3.200.000 del MOL.

Infine, l’occultamento della situazione economica finanziaria delicata in cui la YYY versava aveva indotto l’amministratore delegato ad assumere la decisione incomprensibile di non presentare la richiesta di rinnovo della cassa integrazione guadagni per il personale impiegatizio nei primi mesi dell’anno 2014, impedendo così alla società di godere di un risparmio di costi sulle commesse in corso stimabile in € 343.850, sulla base dei dati relativi all’anno precedente, quando la CIG era stata attivata.

Nella situazione descritta la società attrice YYY s.p.a. ha proposto l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore delegato convenuto, ai sensi dell’art. 2392 e 2393 c.c., per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadeguatezza dei sistemi di rilevamento dei costi, dei ricavi e dell’avanzamento dei lavori delle singole commesse e dell’irregolare tenuta della contabilità sfociata nella falsa rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale, consistente:

a) nel pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla prosecuzione della normale gestione dell’impresa anziché limitarla alla conservazione dell’integrità del patrimonio, da quantificarsi in corso di causa;

b) nella perdita della somma di € 245.149, corrispondente ai costi sostenuti in relazione alle commesse pre- sale non sfociate nella conclusione del contratto con i clienti, erroneamente contabilizzate a stato di avanzamento lavori dal ZZZ, in violazione del principio contabile secondo cui avrebbero dovuto essere valutate solo alla fine lavori;

c) nella perdita della somma di € 343.850 corrispondente al risparmio sui costi che avrebbe conseguito ove fosse stata rinnovata la CIG per i mesi da gennaio ad aprile del 2014;

d) nella perdita della somma di € 29.693,63 relativa al compenso variabile indebitamente percepito dal ZZZ in mancanza del conseguimento degli obiettivi di rendimento a cui era subordinato.

La società XXX. ha proposto, invece, l’azione di responsabilità individuale del socio nei confronti dell’amministratore della società controllata YYY s.p.a., ai sensi dell’art. 2395 c.c., lamentando di aver subito un danno diretto nella sua sfera patrimoniale a causa della condotta dolosa del ZZZ che, con la falsa rappresentazione nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 della situazione patrimoniale e dei risultati economici dell’impresa, l’aveva indotta ad acquistare le azioni mediante sottoscrizione di un aumento di capitale a prezzo eccessivo rispetto a quello che avrebbe accettato di versare ove avesse conosciuto la reale situazione della società.

Sosteneva, in particolare, di aver subito il danno corrispondente alla perdita dell’intero investimento di 4 milioni di euro effettuato per la sottoscrizione iniziale dell’aumento di capitale, in quanto il patrimonio netto della YYY, al momento della conclusione dell’operazione, era in realtà negativo, oltre che il pregiudizio corrispondente all’esborso di € 8.088.519, che aveva dovuto successivamente sostenere per la ricapitalizzazione, in quanto esposta in proprio per oltre 9 milioni di euro con le sue linee di credito, utilizzate per assicurare nuova finanzia alla società.

Del danno subito da entrambe le società attrici deve rispondere anche la società di revisione contabile convenuta per la grave negligenza professionale con cui aveva eseguito l’attività di verifica della corretta tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili che non le aveva consentito di percepire la discrasia tra l’effettiva situazione delle commesse e quella risultante dalla contabilità e dai bilanci.

La società di revisione convenuta dovrebbe, in particolare, rispondere a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti della YYY s.p.a. che l’aveva incaricata della revisione contabile per gli esercizi 2012 e 2013 per non aver rilevato le macroscopiche anomalie di contabilizzazione emerse successivamente nella quasi totalità dei campioni esaminati, dovendo, poi, non solo risarcire il danno arrecato al suo patrimonio ma anche restituire il corrispettivo percepito pari ad € 69.926,50.

Nei confronti della XXX., terzo danneggiato dalla falsa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società contenuta nei bilanci attestati, la società revisione dovrebbe, invece, rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Le società attrici chiedevano, pertanto, la condanna del convenuto ZZZ e della società di revisione KKK al risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 618.962 a favore della YYY s.p.a. e della somma € 12.088.519 a favore della XXX.

Nel costituirsi in giudizio l’amministratore convenuto ZZZ evidenziava, innanzitutto, la strumentalità dell’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti per rimediare alla gestione disastrosa dell’impresa seguita all’acquisto da parte di XXX dell’intero capitale sociale della YYY, allorché la società aveva registrato in quattro anni perdite per oltre 25 milioni di euro in ragione della diminuzione degli ordini e commesse rispetto al periodo precedente.

Sosteneva che la XXX, prima di procedere all’acquisto delle azioni di YYY con l’aumento di capitale del 19 dicembre 2013, aveva commissionato a due società esterne l’esecuzione di accurate due diligence, una legale commerciale e finanziaria allo stesso studio legale che la difende nel presente giudizio e l’altra di natura gestionale ed economica, affidata alla ***, al cui esito era condizionata la conclusione dell’affare.

L’art. 4 della lettera di intenti del 26 novembre 2013 con cui XXX aveva formalizzato la proposta di investimento, al primo punto prevedeva, infatti, che “Il completamento dell’operazione sarà subordinato in ogni caso al verificarsi delle seguenti condizioni […] (i) La conclusione con esito soddisfacente dell’attività di due diligence contabile, finanziaria, commerciale, fiscale e legale in relazione a YYY attualmente in corso e di cui si manifesta la disponibilità a trasmettere i report in oggi disponibili.

E, proprio all’esito delle due diligence di ***, da cui erano emerse tutte le problematiche dell’allocazione dei costi sulle commesse enfatizzate nell’atto di citazione, la XXX aveva trattato il ribasso significativo del prezzo inizialmente offerto.

In particolare, all’esito delle due diligence di ***, erano emerse e ben note alla XXX le questioni in ordine alla contabilizzazione:

– delle “ pre” commesse, cioè dei costi di istruttoria per la verifica di fattibilità del progetto di ricerca che precedono la conclusione del contratto relativo alla commessa, costi che sono del tutto fisiologici in relazione alla tipologia del servizio offerto dalla YYY ai propri clienti e che, tuttavia, essendo destinati a generare ricavi futuri non sono assimilabili a costi di struttura improduttivi, venivano, storicamente, contabilizzati su commesse aperte “ c.d. commesse contenitore” e riversati in quella di competenza dopo l’eventuale conclusione del contratto;

– delle commesse c.d. pre sale, cioè quelle aperte prima della formalizzazione del contratto con il cliente, anche queste fisiologiche e normalmente relativa a commesse di grande valore economico provenienti da gruppi di imprese estere, i cui costi venivano considerate nel valore della produzione solo, quando, vi era un rischio praticamente nullo di mancata conclusione del contratto, seguendo un criterio concordato con le società di revisione che si erano succedute nell’incarico di revisore contabile e che tutte hanno approvato.

Tutte le problematiche rilevate dalle società attrici nell’atto di citazione in ordine alla tenuta della contabilità relative alle commesse ed il loro riflesso sulle risultanze del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012, era già state evidenziate dalla due diligence della *** ed erano, quindi, circostanze tutte pienamente note all’acquirente delle azioni che aveva, al riguardo, preteso ed ottenuto una consistente diminuzione del prezzo.

Quanto, poi, al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, l’amministratore convenuto evidenziava che era stato approvato dall’assemblea del 23 aprile 2014 con il voto favorevole della XXX, socio di maggioranza, su relazione predisposta dal comitato esecutivo composto da membri espressione della stessa che non erano stati convenuti in giudizio, come i sindaci suoi esponenti all’interno dell’organo di controllo.

In realtà la YYY era un’impresa in crisi per la difficoltà a reperire commesse, già dall’anno 2009, tanto è vero che, come riferito dalla stessa società attrice, aveva dovuto far ricorso alla CIG nell’anno precedente all’acquisto delle azioni da parte della XXX. L’operazione di investimento della XXX era volta proprio a risollevarne le sorti attraverso la ricapitalizzazione ed il finanziamento dell’attività, con l’immissione programmata di ben 15 milioni di euro, da rilanciare mediante l’inserimento nella più ampia rete commerciale della nuova socia.

Contestava, quindi, l’azione di responsabilità promossa nei suoi confronti dalla YYY in mancanza di prova che le irregolarità contabili a lui imputate le avessero effettivamente cagionato danno e, quanto, alla scelta del mancato rinnovo della CIG per il primo trimestre 2014, evidenziava che era stata operata all’unanimità dal consiglio di amministrazione nominato dalla stessa XXX, adottando una decisione coerente con l’ambizioso piano strategico varato dalla nuova socia per risollevare le sorti dell’impresa.

Contestava, infine, l’azione di responsabilità individuale promossa dalla XXX ai sensi dell’art. 2395 c.c. nonostante avesse piena conoscenza di tutte le problematiche contabili che ha affermato falsamente di aver scoperto solo dopo l’ingresso nella compagine sociale di YYY, commisurando la pretesa risarcitoria sull’interno investimento effettuato come se le azioni acquistate in una società titolare di cespiti immobiliari e macchinari tecnico scientifici di enorme valore, non valessero nulla.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalle società attrici e l’autorizzazione alla chiamata in causa degli altri componenti del consiglio di amministrazione della YYY, espressione della socia di maggioranza, Avv. LLL e dott. JJJ, nonché del Presidente del Collegio Sindacale nominato da XXX, dott. QQQ, responsabili solidali con lui del danno lamentato dalle società attrici.

Si costituiva in giudizio anche la convenuta KKK s.p.a., società incaricata della revisione legale dei bilanci della YYY in relazione agli esercizi 2012 e 2013, evidenziando l’infondatezza delle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti nonostante la piena conoscenza da parte della XXX, al momento dell’acquisto delle azioni della YYY, della situazione patrimoniale economica e finanziaria come risultante dai rilievi critici operati dalla *** all’esito della due diligence gestionale e contabile a cui era condizionato l’investimento.

Contestava, in particolare, con riguardo all’azione di responsabilità svolta dalla socia investitrice nei suoi confronti l’esistenza del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e la sua condotta dal momento che la XXX, lungi dall’aver fatto decisivo affidamento sull’attestazione del bilancio 2012 da parte della società di revisione, si era determinata all’acquisto solo all’esito delle due diligence. Non possono, infatti, essere obiettivamente imputate alla società di revisione le conseguenze negative della scelta di investire nella YYY, maturata all’esito della due diligence e rivelatasi non conveniente.

Quanto all’azione di responsabilità promossa dalla YYY il nesso causale sarebbe, comunque, interrotto dal fatto illecito attribuito all’amministratore delegato ZZZ che avrebbe violato i principi contabili in relazione alla valutazione delle commesse per occultare le perdite: la società di revisione non è, infatti, tenuta ad improntare la propria attività di controllo alla prevenzione delle frodi dell’organo amministrativo che ne risponde in proprio né la società revisionata, contrattualmente tenuta a prestare la propria collaborazione con la società di revisione fornendole documentazione ed informazioni complete e veritiere, potrebbe lamentarsi del mancato rilievo degli illeciti attribuiti ai propri organi.

Contestava, poi, la fondatezza della domanda di restituzione dei compensi percepite negando l’esistenza dell’inadempimento di quella che è un’obbligazione di mezzi e non di risultato da eseguirsi mediante l’esame della documentazione e sulla base delle informazioni fornite dalla società revisionata.

La responsabilità per il giudizio positivo espresso sui bilanci della società revisionata non potrebbe, così, essere ravvisata prendendo in considerazione circostanze divenute note solo ex post né essere fondata sulle risultanze di documentazione contabile recante aggiunte manoscritte e tenuta nascosta al momento del verifica, essendo la società di revisione priva di poteri e doveri ispettivi.

Sosteneva, comunque, di aver svolto con diligenza il proprio incarico provvedendo, prima di esprimere i suoi giudizi positivi sui bilanci in questione, all’esame a campione, come previsto dai principi di revisione, di 54 commesse tra cui alcune a termine entro l’anno e altre infrannuali, alla verifica dell’esigibilità dei crediti e al controllo dell’adeguatezza dei fondi di accantonamento rischi.

Invocava, infine, la previsione della clausola n. 3.4 del contratto con cui era stata incaricata della revisione contabile in data 10 maggio 2012, per essere manlevata dalla YYY nell’ipotesi di condanna a risarcire la XXX., e chiedeva, comunque, la determinazione della sua quota di responsabilità rispetto a quella degli altri soggetti amministratori e sindaci responsabili in solido per il danno lamentato dalle società attrici.

A seguito dell’autorizzazione alla chiamata dei terzi, il convenuto ZZZ svolgeva domanda di accertamento della responsabilità solidale nei confronti degli altri componenti del consiglio di amministrazione, Avv. LLL e dott. JJJ nonché nei confronti del Presidente del Collegio sindacale Dott. QQQ.

Si costituivano, quindi, i terzi chiamati sostenendo la natura ritorsiva dell’azione proposta nei loro confronti dal ZZZ, posto che tutti gli addebiti mossi dalle società attrici si riferiscono agli anni 2012 e 2013 mentre loro erano stati nominati componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale solo con delibera dell’assemblea dei soci del 15.1.2014 ed avevano prestato la loro opera per la YYY insieme al ZZZ sino al momento delle sue dimissioni, intervenute a luglio 2014.

In particolare rilevavano che il convenuto ZZZ aveva svolto contro di loro solo la domanda di accertamento della responsabilità solidale con riferimento alle domande proposte dalle due società attrici.

Ma l’azione proposta dalla XXX ai sensi dell’art. 2395 c.c. si fondava esclusivamente su condotte tenute da ZZZ prima della loro nomina ad amministratori o sindaco e non si vede come i terzi chiamati potrebbero essere responsabili in solido di addebiti concernenti l’epoca delle trattative con l’investitore condotte da altri soggetti.

Anche l’azione di responsabilità sociale proposta da YYY nei confronti dell’amministratore delegato era relativa ad addebiti precedenti all’assunzione da parte loro della carica né risultava in alcun modo che avessero preso parte alla redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013, approvato dopo l’intervento di ricapitalizzazione seguito all’ingresso nella compagine sociale della XXX.

Infine, nessuno dei terzi chiamati, compreso il sindaco Dott. JJJ, aveva ricevuto incarichi tali da consentirgli di partecipare all’esercizio delle deleghe operative attribuite all’amministratore delegato dott. ZZZ, o anche solo di vigilare sul loro esercizio.

Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande formulate nei loro confronti.

Respinte tutte le istanze istruttorie delle parti, il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Le azioni di responsabilità proposte dalle società attrici nei confronti dell’amministratore delegato e della società di revisione sono prive di fondamento.

L’azione di responsabilità proposta dalla XXX. nei confronti dell’amministratore delegato della YYY s.p.a., ai sensi dell’art. 2395 c.c., sostenendo di aver subito il danno corrispondente alla perdita dell’investimento effettuato attraverso la sottoscrizione delle azioni della società in occasione dell’aumento di capitale del 19 ottobre 2013, è priva di fondamento in mancanza del nesso di causalità tra l’illecito attribuito all’amministratore ed il pregiudizio lamentato.

La società attrice ha, infatti, sostenuto che avrebbe concluso l’affare a condizioni diverse ove avesse conosciuto la reale situazione patrimoniale ed economica della YYY, falsata dalla rappresentazione in bilancio conseguente alla manipolazione della contabilità e delle commesse da parte del ZZZ, ma le inequivoche risultanze della due diligence gestionale e contabile, eseguita su suo incarico da *** prima della conclusione dell’operazione oltre che le particolari condizioni dell’accordo di investimento, smentiscono tale ricostruzione della vicenda ed inducono ad escludere l’esistenza del nesso causale tra le dedotte falsità del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 e la determinazione all’acquisto della partecipazione sociale che la società attrice ha assunto nonostante fosse a conoscenza delle problematiche emerse dall’analisi delle scritture contabili in relazione all’annotazione e valutazione dei costi e ricavi relativi alle commesse.

Come noto, l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2395 c.c., di natura aquiliana, è esperibile dal socio o dal terzo al fine di ottenere il risarcimento del danno direttamente subito nella propria sfera giuridica in conseguenza di fatti illeciti compiuti dagli amministratori e, al pari di ogni altra azione risarcitoria, richiede l’accertamento non solo della condotta contra legem dell’amministratore ma anche la prova del nesso causale che la lega al pregiudizio lamentato dal danneggiato.

Per configurare, quindi, la responsabilità dell’amministratore nei confronti del terzo acquirente delle partecipazioni sociali della società da lui gestita non è sufficiente accertare che abbia concorso alla formazione di bilanci non veritieri o, comunque, non conformi alle prescrizioni normative ma è necessario verificare, se e quale incidenza causale abbia avuto la rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale e del conto economico della società contenuta nel bilancio sulla sua decisione di compiere l’investimento rivelatosi dannoso.

A tal fine, se non è necessaria la prova del compimento da parte dell’amministratore di una particolare attività decettiva che abbia tratto in inganno l’acquirente, è tuttavia indispensabile che il danneggiato provi di essersi determinato all’investimento per effetto della rappresentazione inveritiera della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio, dimostrando la relazione tra il dato falso e la propria decisione di acquistare le azioni alle condizioni pattuite (v. Cass. 18.2.2016 n. 3186; Cass. 12.6.2007 n. 13766; Trib. Milano, Sez. Impresa B, 26 settembre 2014, n. 11309).

In altri termini nell’ambito dell’azione di responsabilità proposta dal socio nei confronti dell’amministratore della società per aver redatto documenti contabili inattendibili che l’avrebbero influenzato nella sua decisione di acquistare la partecipazione o sottoscrivere l’aumento di capitale, poi rivelatasi di valore non corrispondente alle risultanze contabili, è necessario l’accertamento della rilevanza causale della condotta, cioè del carattere determinante delle carenze informative addebitate all’amministratore rispetto alla decisione di investire (v. Trib. Milano, Sez. Impresa B, 26 settembre 2014, n. 11309).

Nel caso in esame risulta dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio che la società attrice non si è affatto decisa a compiere l’operazione di investimento nel capitale della YYY sulla base delle risultanze ingannevoli del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 e del giudizio positivo espresso dalla società di revisione, dal momento che aveva condizionato l’efficacia dell’accordo di investimento del 26 novembre 2013, in forza della clausola 4.1 a “(i) La conclusione con esito soddisfacente dell’attività di due diligence contabile, finanziaria, commerciale, fiscale e legale in relazione a YYY attualmente in corso e di cui si manifesta la disponibilità a trasmettere i report in oggi disponibili. ( v. doc. 6 di parte attrice).

Prima della conclusione dell’operazione, in particolare, la società attrice aveva fatto eseguire dallo Studio legale ***, ***, *** & Partners una due diligence commerciale, finanziaria, legale, societaria ed aveva affidato, invece, a *** la due diligence contabile e fiscale.

Per quanto emerge dalla bozza del report della *** del 16 ottobre 2013, prodotto in giudizio dalle parti convenute, le problematiche relative alla contabilizzazione delle commesse in corso ed alla loro incidenza sulla rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale della società, in particolare con riguardo alla valutazione delle rimanenze nell’ambito delle immobilizzazioni, alla svalutazione dei crediti e all’insufficienza del fondo accantonamento rischi per la mancata verifica della recuperabilità dei c.d. LIC , evidenziate dalla consulente di parte dott. Spada, erano già ben note alla società attrice in quanto oggetto di specifica analisi nel corso della due diligence ( v. doc. 1 di parte convenuta KKK e doc. 2 di parte convenuta ZZZ).

In particolare il primo report della *** aveva, innanzitutto, già chiaramente evidenziato le carenze di controllo interno e di gestione delle commesse in corso costituenti la posta di maggiore influenza sui risultati annuali di esercizio, sottolineando che “ La società non dispone di procedure formalizzate per la rilevazione in contabilità, il monitoraggio ed il controllo LIC”, così che l’inattendibilità delle relative contabilizzazioni non era sicuramente circostanza ignota alla società attrice.

Non solo ma lo stesso report all’esito dell’analisi del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 e della situazione patrimoniale successiva, aveva evidenziato la non corretta contabilizzazione di talune commesse ed i suoi riflessi sull’adeguatezza dell’iscrizione relativa alle rimanenze ed al fondo rischi, affermando, in particolare, che “Tra i lavori in corso sono iscritte alcune commesse ‹‹istituzionali›› con marginalità negativa. L’OIC 23 prevede la contabilizzazione delle perdite a finire nell’esercizio in cui queste diventino prevedibili; In deroga al principio contabile, la società ha rilevato le perdite pro rata sulla base dello stato di avanzamento delle commesse. Tale circostanza ha determinato, sul campione analizzato (78% dei progetti istituzionali), la mancata rilevazione di un fondo rischi per 341k € al 31.12.12.” un importo di 931k €, pari alla differenza tra il valore dei LIC e quanto accantonato al 31.12.12.”.

Sempre in relazione all’accantonamento di un fondo rischi insufficiente, dalla relazione *** era emerso, con riferimento alla vicenda delle revoca da parte del MIUR del finanziamento del progetto ***, nel mese di giugno 2012, e dell’esito presumibilmente sfavorevole per la società del contenzioso che ne era scaturito, la necessità di “ accantonare a fondo rischi un importo di 931k €, pari alla differenza tra il valore dei LIC e quanto accantonato al 31.12.12.” ( v. doc. 2 di parte convenuta ZZZ a pag. 5).

Analoghi rilievi risultavano dalla relazione di *** con riferimento alle contestazioni mosse dalla società attrice alla correttezza della rappresentazione in bilancio delle voci relative “ ai crediti per fatture non ancora emesse”, rispetto alle quali era evidenziato un rischio di 520.000 euro, “ ai crediti tributari” rispetto ai quali erano evidenziati rischi di recuperabilità dei crediti per ritenute all’estero pari a 1.181.000 euro ( v. doc. 2 ZZZ pag. 8) e alle “ immobilizzazioni immateriali” che comprendevano costi rispetto ai quali la documentazione fornita non risultava sufficiente a dimostrarne l’utilità futura e che avrebbero, quindi, dovuto essere inseriti nel conto economico per € 706.000 nel bilancio 2012 e per € 1.079.000 nella situazione patrimoniale al 30.6.2013 ( v. doc. 2 ZZZ pag. 4).

In sintesi la XXX, quando ha concluso l’operazione di investimento mediante la sottoscrizione dell’aumento di capitale divenendo socia di maggioranza della YYY, ben sapeva che la società non disponeva di un adeguato sistema di monitoraggio delle commesse e che in taluni casi i dati dei costi e ricavi relativi non erano contabilizzati correttamente e si è determinata, quindi, ad acquistare la partecipazione a prescindere dalle risultanze dell’ultimo bilancio, di cui la due diligence aveva posto ampiamente in evidenza i limiti nella rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società.

Il fatto che l’esito della due diligence avesse portato alla luce scostamenti di bilancio dell’ordine di 3,8 milioni di euro mentre, secondo la relazione commissionata alla *** dalla società attrice nel corso del giudizio le analisi e rilievi più approfonditi eseguiti nel secondo semestre 2014 avrebbero evidenziato circostanze che avrebbero reso necessarie rettifiche per oltre 10 milioni di euro ( v. doc. 37 di parte attrice) non vale a dimostrare che la società attrice sia stata indotta alla conclusione dell’operazione alle condizioni concordate dalle risultanze del bilancio di cui ben conosceva i limiti di attendibilità.

La valutazione della *** in questione si basa, poi, semplicemente sulla bozza del report della *** non avendo la società attrice mai prodotto in giudizio né sottoposto alla sua consulente la relazione conclusiva della due diligence di *** all’esito della quale aveva deciso di procedere alla conclusione dell’operazione, così che non è dato sapere quale fosse il quadro informativo in possesso della XXX quando ha assunto la determinazione di sottoscrivere l’aumento di capitale.

In ogni caso l’inattendibilità del bilancio e delle scritture contabili esaminate nel corso della due diligence non ha impedito alla società attrice di apprezzare il rischio sotteso all’investimento in una società in grave squilibrio finanziario ed in evidente difficoltà economica, tanto che nell’anno in corso aveva dovuto ricorrere alla cassa integrazione per alleggerire l’incidenza dei costi del personale. Nel contesto dello stesso accordo di investimento la XXX aveva, infatti, assunto specificamente il rischio connesso a l’impegno a gestire nell’ambito delle sue linee di credito bancario, una posizione finanziaria netta negativa di ben 16,6 milioni di euro ( v. doc. 6 di parte attrice a pag. 1).

In conclusione, dunque, la società attrice si è determinata ad acquistare la partecipazione sociale nella YYY nonostante fosse a conoscenza dell’inattendibilità del sistema di formazione delle scritture contabili con riferimento alla contabilizzazione delle commesse in corso costituenti la posta di maggiore influenza sul risultato economico annuale dell’impresa e nonostante avesse piena conoscenza della gravità della situazione di difficoltà finanziaria in cui versava e deve, pertanto, escludersi ogni nesso causale fra le presunte falsità dell’ultimo bilancio approvato e la scelta di investire nella società.

La circostanza è dirimente ai fini dell’accertamento dell’infondatezza dell’azione di responsabilità proposta dalla XXX nei confronti dell’amministratore e della società di revisione convenuti.

Procedendo all’esame dell’azione di responsabilità sociale proposta, ai sensi dell’art. 2393 c.c., dalla YYY s.p.a. nei confronti del suo amministratore delegato, la società attrice ha sostenuto di aver subito, in conseguenza dell’erronea contabilizzazione delle commesse e della falsa rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale ed economica della società in violazione da parte dell’amministratore dei relativi obblighi di legge, il danno derivato dalla mancata tempestiva emersione della perdita del capitale sociale, corrispondente “ai maggiori oneri finanziari3 ammontanti a Euro 777.482 nel 2012, Euro 1.097.996 nel 2013 ed Euro 1.282.259 nel 2014.”

Al riguardo è sufficiente evidenziare che la responsabilità dell’amministratore verso la società ha natura contrattuale e richiede, non solo la compiuta descrizione delle violazioni da parte sua dei doveri ed obblighi inerenti la carica, ma anche l’allegazione e la prova del pregiudizio al patrimonio sociale che ne è causalmente derivato.

Il danno presuppone la compromissione dell’integrità del patrimonio della società, che non sempre consegue all’erronea rappresentazione in bilancio della sua situazione patrimoniale ed economica o all’occultamento delle perdite ed alla conseguente mancata tempestiva adozione dei rimedi previsti in relazione alla riduzione o perdita del capitale sociale.

E’ necessario, quindi, che alla denuncia delle violazioni perpetrate dall’amministratore segua la dimostrazione dell’effettivo depauperamento del patrimonio sociale, avendo nel nostro ordinamento il rimedio risarcitorio funzione riparatoria e non semplicemente sanzionatoria della violazione dei precetti normativi.

Nel caso in esame la società attrice si è molto dilungata nella descrizione delle modalità con cui l’amministratore convenuto avrebbe manipolato le scritture contabili in relazione alla contabilizzazione delle commesse in corso per occultare, poi, nei bilanci una perdita del capitale sociale che si sarebbe verificata già nella prima metà dell’anno 2012, ma non è riuscita neanche a delineare il pregiudizio concreto che la condotta avrebbe arrecato al patrimonio sociale.

Si è limitata, al riguardo, nella prima memoria di trattazione ad alludere a non meglio identificati “maggiori oneri finanziari” senza neanche spiegare rispetto a quale situazione ha utilizzato il termine “maggiori” né in qual modo sarebbero connessi alla prosecuzione dell’attività di impresa nonostante la presunta perdita del capitale sociale.

L’addebito è, quindi, privo di fondamento.

Con riferimento agli addebiti formulati dalla società all’amministratore in relazione alle perdite maturate sulle commesse pre-sale ed in relazione alla mancata rinnovazione della cassa integrazione per il personale nel primo trimestre del 2014 è evidente che il prospettato depauperamento del patrimonio sociale non è causalmente connesso all’ allocazione dei costi nelle scritture contabili in violazione dei principi contabili o alla lamentata manipolazione dei bilanci, ma all’esito infausto di ben precise scelte imprenditoriali, insindacabili ove non manifestamente irrazionali ed azzardate nella situazione in l’amministratore le ha operate.

La perdita della somma di € 245.149, corrispondente ai costi sostenuti in relazione alle commesse pre- sale non è di certo derivata dalla supposta erroneità del criterio di contabilizzazione ma dal fatto che non sono, poi, sfociate nella conclusione del contratto con i clienti, così come la perdita connessa al mancato ricorso alla cassa integrazione guadagni deriva dall’ottimistica previsione in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di risanamento dell’impresa e non certo dalla rappresentazione in bilancio di una situazione patrimoniale ed economica non rispondente alla realtà.

L’azione di responsabilità proposta dalla società attrice si traduce così essenzialmente in una richiesta di valutazione delle scelte imprenditoriali dell’amministratore.

In materia di responsabilità degli amministratori per la violazione dei doveri della carica desumibili da scelte di gestione imprenditoriale improvvide rivelatesi dannose per la società la giurisprudenza, delineando il limite del sindacato giudiziale sulla discrezionalità dell’organo gestorio nella conduzione dell’attività di impresa, ha efficacemente affermato che “all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità…” (Cass. 27.3.2018 n. 7545; Cass. 22.6.2017 n. 15470; Cass. 8.9.2016 n. 17761; Cass. 2.2.2015 n. 1783; Cass. 12.2.2013, n. 3409; Trib. Milano, 9 marzo 2015, n. 310; Trib Milano 3 giugno 2008).

Il principio generale dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione dell’amministratore della società ( c.d. business judgement rule) che si siano rivelate dannose ai fini dell’affermazione della sua responsabilità trova, dunque, un limite solo nella valutazione ex ante della loro ragionevolezza, secondo i parametri della diligenza specifica richiesta dalla natura dell’incarico, ai sensi dell’art. 2392 c.c., in ordine all’adozione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per quel tipo di decisione e all’accuratezza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione intrapresa.

Alla luce dei principi sinteticamente richiamati può, dunque, costituire fonte di responsabilità dell’amministratore per violazione del dovere di diligenza nell’esercizio dell’incarico solo la scelta di gestione dannosa che ad una valutazione necessariamente ex ante della situazione di fatto in cui è stata adottata appariva irragionevole ed azzardata per la mancata adozione delle cautele ed attenzione richieste nell’apprezzamento dei margini di rischio tipici.

Nel caso in esame la regola di giudizio enunciata rende evidente l’infondatezza degli addebiti mossi all’amministratore senza neanche allegare che la decisione di avviare gli studi delle commesse c.d. presale sostenendone i costi sia stata presa senza adeguatamente ponderare le probabilità che il cliente concludesse, poi, effettivamente il contratto. Tanto più che le commesse pre-sale, aperte in attesa della formalizzazione del contratto, erano commesse di rilevante valore economico provenienti da grandi gruppi industriali extraeuropei che costituivano una parte significativa dell’attività della YYY per la crescita della committenza estera, come riferito dal convenuto, e, dunque, il rischio connesso alla loro perdita era il rischio tipico dell’attività di impresa.

In mancanza di qualsiasi allegazione e prova che le commesse pre-sale non sfociate nella conclusione dei relativi contratti siano state assunte senza adeguatamente ponderare l’affidabilità del cliente e la probabilità di formalizzazione dell’incarico non possono costituire fonte di responsabilità per l’amministratore le perdite corrispondenti al rischio tipico dell’attività di impresa.

Per analoghe ragioni non possono essere addossate all’amministratore convenuto le conseguenze negative della scelta imprenditoria discrezionale di non richiedere il rinnovo della cassa integrazione guadagni nel periodo successivo all’ingresso nella compagine sociale della XXX che si era impegnata ad assicurare la finanza nuova necessaria al risanamento dell’impresa, non potendo certo ritenersi irrazionale la previsione dei benefici che ne sarebbero derivati.

Quanto, infine, all’addebito relativo alla percezione indebita del compenso variabile di € 29.693,63 nell’anno 2012, in mancanza dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di rendimento a cui era subordinato, era onere della società attrice dimostrare rigorosamente il nesso tra le supposte falsità riscontrate nel bilancio relative, per lo più, al mutamento dei criteri di allocazione dei costi delle commesse ed i parametri a cui era agganciato il diritto ed il computo del compenso variabile.

Al riguardo la società attrice si è limitata ad affermare che, una volta rettificato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 epurandolo dalle manipolazioni operate dall’amministratore, non risulterebbe essere stato raggiunto l’obiettivo relativo al margine operativo lordo (MOL) fissato nella deliberazione del consiglio di amministrazione del 31 luglio 2012 per il riconoscimento del compenso variabile.

Ma se si considera che, a prescindere dalla fondatezza dell’addebito relativo alla manipolazione delle scritture contabili e dei bilanci, la specifica incidenza sul MOL delle rettifiche apportate al bilancio dalla società attrice non è stata neanche delineata e che nella deliberazione ove sono stabiliti i criteri di determinazione del compenso variabile quello relativo al MOL non è l’unico parametro rilevante ( v. doc. 21 di parte attrice) mentre la delibera del 1 agosto 2013 ha riconosciuto all’amministratore il compenso variabile solo nella misura della metà, è evidente l’insussistenza della prova della percezione indebita della somma.

L’addebito relativo alle spese sostenute per celebrazioni aziendali nel 2013, infine, è stato mosso dalla società attrice all’amministratore convenuto solo nella prima memoria di trattazione depositata ai sensi dell’ art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. e costituisce domanda nuova tardivamente formulata dopo la maturazione della relativa preclusione.

Ogni nuovo addebito di responsabilità costituisce, infatti, un’autonoma causa petendi della richiesta risarcitoria che ove si aggiunga senza sostituirsi a quella originaria non può essere annoverata fra le modificazioni ammesse della domanda neanche sulla base dell’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ la modificazione della regiudicanda nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dall’art. 183 cod. proc. non include l’introduzione di ulteriori domande accanto a quella originaria e — modificata o no — mantenuta” per l’ovvia ragione logica che “ la domanda “modificata” sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa.” ( Cass. 28.11.2019 n. 31078; Cass. 13/09/2019, n. 22865; Cass. 24/04/2019, n. 11226; Cass, 26/06/2018, n. 16807; Cass. 09/02/2018, n. 3254; Cass. 31/07/2017, n. 18956; Cass. SU 15.6.2015 n. 12310).

La domanda risarcitoria relativa all’addebito di responsabilità formulato nella prima memoria di trattazione in aggiunta a quelli dedotti nell’atto di citazione deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile.

Tutte le domande proposte dalla YYY nei confronti dell’amministratore devono, pertanto, essere respinte così come quelle proposte nei confronti della società di revisione che non si vede come possa essere coinvolta nella responsabilità per danni essenzialmente riconducibili all’attività di gestione.

Il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle società attrici nei confronti del convenuto ZZZ comporta il rigetto della domanda di accertamento della responsabilità solidale proposta dal convenuto ZZZ nei confronti dei terzi chiamati JJJ, QQQ e LLL.

La soccombenza implica la condanna delle società attrici al pagamento delle spese processuali che si liquidano, nella misura dei parametri medi avuto riguardo al valore delle causa, a favore del convenuto ZZZ in € 79.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e a favore della KKK s.p.a. in € 79.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Le società attrici che con la loro domanda hanno dato causa alla citazione in giudizio dei coobbligati da parte del convenuto, devono essere condannate al pagamento anche delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati JJJ, QQQ e LLL che si liquidano, avuto riguardo al valore indeterminato della domanda proposta nei loro confronti, in € 13.430 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 39691/2017 promossa da XXX. e YYY S.p.A. contro ZZZ e KKK S.p.A., con atto di citazione notificato l’11.09.2017, e con la chiamata in causa di JJJ, QQQ e LLL, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) rigetta tutte le domande proposte dalle società attrici nei confronti dei convenuti ZZZ e KKK s.p.a.;

2) rigetta la domanda proposta proposta dal convenuto ZZZ nei confronti dei terzi chiamati JJJ, QQQ e LLL;

3) condanna le società attrici XXX. e XXX S.p.A. al pagamento delle spese processuali che liquida a favore del convenuto ZZZ in € 79.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge, a favore della convenuta KKK s.p.a. in € 79.000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e a favore dei terzi chiamati JJJ, QQQ e LLL in € 13.430 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Milano, 25 febbraio 2021

Il Presidente

Il Giudice est.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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