Un locatore ha citato in giudizio un conduttore per canoni di locazione non pagati a seguito di un presunto recesso anticipato da un contratto di locazione commerciale. La risoluzione era subordinata a una condizione sospensiva: la completa bonifica dell'immobile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del locatore, chiarendo che, sebbene l'onere di provare l'adempimento della condizione spetti al conduttore, l'esatta portata di tale condizione (ad esempio, se includa la rimozione di rifiuti di precedenti inquilini) deve essere definita chiaramente, specie in presenza di accordi informali. La Corte ha quindi confermato la validità del recesso anticipato locazione esercitato dal conduttore.
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