La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6448/2024, ha chiarito i confini del principio di non contestazione. Nel caso di un'azione revocatoria fallimentare, la Corte d'Appello aveva liquidato un risarcimento basandosi su una valutazione immobiliare prodotta dal fallimento e non contestata dalla controparte. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici allegati dalle parti, ma non alle prove documentali o alle valutazioni di terzi, che il giudice deve sempre valutare criticamente.
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