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Diritto del Lavoro

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Indennità di mobilità: la domanda tardiva fa perdere il sussidio
Il Lavoratore ha richiesto l'indennità di mobilità dopo essere stato licenziato. L'Istituto Previdenziale ha respinto la domanda poiché presentata oltre il termine di decadenza di sessantotto giorni. Il Lavoratore ha contestato la decisione, sostenendo di aver comunque richiesto tempestivamente l'indennità di disoccupazione e che i requisiti per la mobilità erano stati accertati solo successivamente in un giudizio contro la Regione, a causa dell'irregolarità contributiva del datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine per richiedere l'indennità di mobilità è perentorio e non può essere sospeso da difficoltà di fatto o dalla richiesta di un diverso ammortizzatore sociale. La sentenza che accerta il diritto all'iscrizione nelle liste ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto, che sorge direttamente dalla legge. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Mobilità in deroga: il sussidio non scade se c’è disoccupazione
Un lavoratore si dimette nel dicembre 2011 e percepisce la disoccupazione ordinaria fino ad agosto 2012. Successivamente, richiede l'indennità di mobilità in deroga. La Corte d'Appello dichiara la domanda fuori termine, calcolando la scadenza di 90 giorni dalle dimissioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore: l'accordo regionale prevedeva che il termine potesse decorrere anche dalla fine del sostegno al reddito ordinario (la disoccupazione). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto della reale data di fine del sussidio precedente.
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Contratto collettivo aziendale: il premio svanisce senza accordo
Alcuni lavoratori hanno fatto causa all'Azienda per continuare a ricevere un premio economico, denominato "ex premio aziendale individuale ad personam", previsto da un vecchio accordo integrativo del 2007. L'Azienda aveva infatti disdetto l'accordo nel 2015, interrompendo i pagamenti. I lavoratori sostenevano che il premio fosse ormai diventato un diritto individuale intoccabile, inserito stabilmente nei loro contratti di lavoro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che le disposizioni di un contratto collettivo aziendale non si incorporano nei contratti individuali. Di conseguenza, quando l'accordo collettivo cessa di esistere a causa del recesso dell'Azienda, viene meno anche l'obbligo di pagare il premio, non trattandosi di un diritto quesito ma di una semplice aspettativa. I lavoratori hanno quindi perso definitivamente la causa.
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Regolamento preventivo di giurisdizione: tardivo dopo il TAR
Una dipendente comunale ha impugnato davanti al TAR la revoca di una delibera che le riconosceva mansioni superiori. Il TAR ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario. La lavoratrice ha quindi proposto un regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha chiarito che il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere proposto se il giudice di primo grado ha già deciso sulla giurisdizione, anche se con sentenza semplificata. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso il ricorso ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Protezione internazionale: no asilo se il racconto è falso
Il Cittadino Straniero, originario della Guinea, ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito a causa di scontri politici e false accuse di incendio. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo il racconto non credibile e non provata l'integrazione in Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, se la narrazione del richiedente presenta gravi contraddizioni interne (mancanza di credibilità intrinseca), non è necessario verificare la situazione del Paese tramite le fonti ufficiali (COI). Inoltre, una sola busta paga non basta a dimostrare un reale radicamento sociale e lavorativo in Italia ai fini della protezione speciale.
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Contratto a progetto nullo: il nuovo ente deve riassumere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un consorzio subentrante contro la decisione che lo obbligava a riassumere una dipendente. Originariamente, la lavoratrice era stata impiegata con un illegittimo contratto a progetto da un consorzio poi soppresso. Il Tribunale aveva disposto la conversione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato. Successivamente, a seguito della soppressione del datore di lavoro originario e del trasferimento delle sue attività al nuovo ente, la Corte d'Appello ha applicato le regole sul trasferimento d'azienda. Di conseguenza, ha ordinato al consorzio subentrante di riammettere in servizio la lavoratrice. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la mancanza di un progetto specifico determina la conversione automatica del rapporto e che il subentrante eredita l'obbligo di riassunzione.
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Capitalizzazione pensione integrativa: addio ai ratei mensili
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza favorevole. Tuttavia, i pensionati avevano precedentemente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo una somma unica, il cosiddetto zainetto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che la liquidazione unica avesse estinto il diritto alla pensione mensile. La Cassazione ha confermato questo principio: dopo la liquidazione non spettano più i ratei mensili rivalutati. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso di un singolo lavoratore. La Corte d'Appello aveva infatti annullato erroneamente anche i suoi crediti precedenti al 2009, violando il giudicato interno, poiché la banca non li aveva contestati in appello. La causa è stata rinviata per ricalcolare la sua posizione.
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Finto appalto estero e somministrazione illecita di manodopera
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda italiana, confermando la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera mascherata da appalto internazionale con ditte estere. I lavoratori stranieri erano inseriti stabilmente nel ciclo produttivo dell'azienda italiana e diretti dai suoi capiturno, senza alcun reale apporto organizzativo o rischio d'impresa da parte dei fornitori esteri. La Corte ha qualificato la condotta come evasione contributiva, poiché l'omessa denuncia dei rapporti di lavoro all'INPS fa presumere l'intento fraudolento di occultamento, non superato dalla mera richiesta di autorizzazione al distacco. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata al pagamento dei contributi evasi, delle sanzioni e delle spese di giudizio in favore di INPS e INAIL.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese di lite?
Il Lavoratore ha impugnato la sentenza d'appello che escludeva alcune indennità dal calcolo del TFR. Durante il giudizio, il suo difensore ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. L'Azienda ha preso atto della rinuncia ma non ha accettato la compensazione, chiedendo la condanna del ricorrente. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando che la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti immediati anche senza accettazione della controparte. Tuttavia, in mancanza di accordo sulla compensazione, il rinunciante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Il Lavoratore è stato quindi condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell'Azienda.
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Annullamento dei ruoli esattoriali: il credito non si estingue
Un Ente di Previdenza ha richiesto un decreto ingiuntivo contro l'Agente della Riscossione per il mancato riversamento di crediti risalenti agli anni 1998 e 1999. L'Agente della Riscossione si è opposto, invocando la legge di stabilità del 2013 che prevede l'annullamento automatico dei crediti inferiori a duemila euro e il discarico di quelli superiori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente di Previdenza, confermando la legittimità dell'operato dell'Agente. I giudici hanno chiarito che l'annullamento dei ruoli esattoriali per i crediti più vecchi risponde a esigenze di razionalizzazione dei bilanci. Tale misura elimina solo il titolo esecutivo pubblico, lasciando intatto il diritto dell'Ente di agire privatamente per il recupero.
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Evasione contributiva: pagare l’INPS non salva dai finti autonomi
Una società editrice televisiva è stata condannata a pagare oltre 85.000 euro all'ente previdenziale dei giornalisti per contributi omessi. Un'ispezione aveva rivelato che alcuni collaboratori autonomi svolgevano in realtà mansioni di giornalismo subordinato. La società si era difesa sostenendo di aver versato in buona fede i contributi all'INPS e chiedendo l'applicazione di sanzioni ridotte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro configura una vera e propria evasione contributiva e non una semplice omissione. L'ente dei giornalisti gode infatti di autonomia sanzionatoria e il versamento a un ente diverso non libera il datore di lavoro se manca la prova della buona fede.
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Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Rinuncia al ricorso: l’accordo che chiude la lite sui contributi
Un'importante agenzia di stampa ha impugnato un decreto ingiuntivo dell'ente previdenziale dei giornalisti, che richiedeva oltre 169.000 euro per contributi non versati a cinque collaboratori, ritenuti in realtà lavoratori subordinati. Dopo le decisioni sfavorevoli nei primi due gradi di giudizio, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, l'azienda ha aderito a una sanatoria ministeriale per regolarizzare il debito contributivo. Di conseguenza, ha presentato formale rinuncia al ricorso, accettata dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla controversia con l'accordo delle parti anche sulle spese legali.
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Incentivo all’esodo senza contributi: la Cassazione dà ragione alle aziende
Un ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi su somme versate da una società editrice a sette giornalisti in sede di conciliazione. La Corte d'Appello ha stabilito che tali somme costituivano un incentivo all'esodo per favorire la cessazione volontaria del rapporto di lavoro, escludendone la natura retributiva e l'obbligo contributivo. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che parte delle somme integrasse il TFR o servisse a prevenire liti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la qualificazione delle somme come incentivo all'esodo spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, la società editrice non deve pagare i contributi richiesti.
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Contributi previdenziali giornalisti: finti autonomi, veri debiti
Una società editrice ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per omessi contributi previdenziali giornalisti. L'ente contestava la natura autonoma del rapporto di tre giornalisti, considerandoli invece dipendenti, e richiedeva i contributi sulle spese di rappresentanza e sull'affitto pagati al direttore. La Corte d'Appello ha confermato la natura subordinata del rapporto dei giornalisti, basandosi su contatti quotidiani e inserimento stabile in redazione, e ha respinto le tesi della società sulle spese del direttore per mancanza di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione precedente e condannando la società al pagamento delle spese processuali. Vince l'ente previdenziale.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti dell’ente
Il Pensionato, un giornalista professionista, ha contestato le trattenute effettuate dall'Ente Previdenziale sulla sua pensione a partire dal 2016. L'ente applicava un divieto assoluto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, previsto dal proprio regolamento interno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti, in quanto gestore di una previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS). Di conseguenza, il divieto regolamentare interno deve essere disapplicato.
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Cumulo tra pensione e reddito da lavoro: vince il giornalista
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate sul suo trattamento pensionistico dall'ente previdenziale di categoria, che applicava un divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti si applica la stessa disciplina di liberalizzazione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, l'ente non può imporre limiti più severi rispetto a quelli statali. La Suprema Corte ha quindi sancito la disapplicazione del regolamento interno dell'ente che vietava il cumulo tra pensione e reddito da lavoro, rinviando la causa alla Corte d'appello per ricalcolare le somme spettanti al lavoratore.
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Indennità di mobilità in deroga: ricorso errato e diritto perso
Un lavoratore ha richiesto il pagamento dell'indennità di mobilità in deroga. La Corte d'Appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché mancava il decreto di autorizzazione della Regione con il nome del lavoratore. Senza tale atto, il lavoratore vanta solo un interesse legittimo e deve rivolgersi al giudice amministrativo. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente ha infatti copiato integralmente tutti gli atti precedenti senza fare una sintesi chiara dei fatti, violando le regole processuali. Inoltre, non ha contestato validamente la decisione sulla giurisdizione. Il lavoratore perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.
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Lavoro giornalistico subordinato: marketing o ufficio stampa?
L'Azienda ha impugnato l'accertamento dell'Ente Previdenziale che qualificava come lavoro giornalistico subordinato l'attività di tre dipendenti, addetti alla redazione di comunicati, rassegne stampa e relazioni con i media. L'Azienda sosteneva si trattasse di semplice marketing e contestava vizi formali del verbale ispettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'attività svolta era di natura giornalistica e che la subordinazione, seppur attenuata dalla creatività tipica della professione, era dimostrata dall'inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Di conseguenza, sussiste l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali all'Ente Previdenziale, a prescindere dall'inquadramento formale o dal contratto collettivo applicato.
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Mobilità in deroga: l’INPS deve pagare anche senza decreto
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di una lavoratrice a ricevere l'indennità di mobilità in deroga per gli anni 2010 e 2011. L'Ente Previdenziale si era opposto, sostenendo che spettasse alla Regione Lazio pagare o partecipare al giudizio e contestando la mancanza del decreto formale di autorizzazione. I giudici hanno chiarito che, una volta emessa l'autorizzazione regionale, il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo direttamente nei confronti dell'Ente Previdenziale, senza necessità di coinvolgere la Regione nel processo. Inoltre, l'esistenza dell'autorizzazione può essere dimostrata anche indirettamente attraverso elementi concreti come la partecipazione a corsi di formazione, accordi sindacali e successive proroghe del beneficio. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando la condanna al pagamento.
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