L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi non versati per l'anno 2010. Per bloccare i termini, l'ente ha inviato un avviso bonario per raccomandata ordinaria. Il postino ha tentato il recapito il 4 luglio 2016, lasciando l'avviso di giacenza prima del termine limite del 6 luglio 2016. Il Professionista ha però ritirato il plico il 12 luglio 2016, sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito hanno accolto la tesi del contribuente applicando la disciplina delle notifiche giudiziarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che l'interruzione della prescrizione opera al momento del rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale e non al ritiro effettivo della lettera, accogliendo il ricorso dell'ente.
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