Un’associazione sindacale ha accusato una Regione di condotta antisindacale per aver dirottato, tramite leggi regionali, fondi destinati ai dirigenti verso il personale di comparto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo due principi fondamentali. Primo, l’emanazione di una legge è un atto politico non sindacabile in sede giurisdizionale come condotta antisindacale. Secondo, la Pubblica Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di applicare le leggi vigenti e non può essere ritenuta responsabile per tale adempimento, anche se la legge è di dubbia costituzionalità. Inoltre, la Corte ha rilevato la mancanza del requisito dell’attualità del pregiudizio, necessario per la tutela ex art. 28 Stat. Lav., poiché gli effetti della condotta si erano ormai consolidati nel tempo.
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