Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’articolo 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira l’esclusivo interesse del minore.
La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore. (Sez. 6 – 1, n. 15238 del 12.6.2018).
Inoltre alla luce dei principi desumibili dall’articolo 8 CEDU, dall’articolo 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli articoli 2 e 30 Cost., il diritto dei nonni, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’articolo 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’articolo 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico (Sez. 1 -, n. 19780 del 25.7.2018).
L’articolo 317 bis tutela, infatti, il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con il minore se e in quanto ciò corrisponda all’interesse anche di quest’ultimo e la ricorrente, perlomeno in giudizio, si è opposta a che ciò avvenisse, in una prospettiva di contrasto nei confronti del suo ex compagno, senza porsi nella corretta ottica dell’interesse della bambina a coltivare la relazione con i propri ascendenti.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34566 del 23 novembre 2022