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Determinazione della sanzione per trasporto rifiuti

La sentenza riguarda la determinazione della sanzione amministrativa per il trasporto di rifiuti senza formulario. La Corte applica il principio del cumulo giuridico, riducendo l’importo iniziale ma condannando il trasgressore al pagamento delle spese legali.

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Pubblicato il 10 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. n. 96/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE La Corte d’Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._154_2025_- N._R.G._00000096_2025 DEL_28_05_2025 PUBBLICATA_IL_28_05_2025

nella causa civile d’appello promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 (P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma e dall’avv. NOME COGNOME del foro di Civitavecchia e presso lo studio del primo in Roma elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso appellante contro (C.F. ), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME dell’Avvocatura della Regione, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell in Trieste, INDIRIZZO: ricorso per riassunzione a seguito di rinvio per cassazione. Conclusioni delle parti costituite per l’appellante in accoglimento dell’appello come riassunto nel presente giudizio di rinvio dichiari nulla e/o annulli la sentenza impugnata e precisamente la sentenza n. 498/20 (R.G. n. 434/2019) datata 17.11.2020, NON notificata, emessa dalla Corte di Appello di Trieste (prima sezione) e depositata in data 21/12/2020, con conseguente annullamento dell’ordinanza ingiunzione datata 04 settembre 2018 e notificata in data 10 settembre 2018 nonché i presupposti processi verbali di accertamento e contestazione (anche p.v.a. ) n. 45/2013, 46/2013, 47/2013, 48/2018, 49/2013, 50/2013, 51/2013, 52/2013 e 53/2013 del 12 dicembre 2013, notificati in data 16 dicembre 2013 a mezzo del servizio postale, mediante la quale è stata contestata la violazione dell’art. 193 e 258 del d. lgs. n. 152/2006 “per aver effettuato n. 805 trasporti di rifiuti non pericolosi con formulario inesatto” con una sanzione amministrativa complessiva pari ad € 209.546,60 (comprensiva di costi di notifica) emessa dalla (oggi succeduta dalla , nonché avverso e per l’annullamento di ogni ulteriore atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Con vittoria di spese ed onorari per tutti i gradi del giudizio da distrarsi a favore dell’avv. NOME COGNOME quale antistatario.

Per l’appellata via principale e nel merito, rigettare l’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione d.d.

04.09.2018 della rimettendosi all’adita Corte d’appello quanto alla rideterminazione della stessa alla luce della sopravvenuta normativa richiamata nella Sentenza n. 34362/2024 della Sezione II della Corte di Cassazione.

Con condanna di parte appellante alle spese di tutti i gradi del giudizio con il riconoscimento degli oneri riflessi in luogo di Iva e Cpa per il patrocinio interno dell’ente nella misura del 24,343% come da decreto dell’Avvocato della Regione FVG n. 6/2022 in conformità a sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3592/2023 come confermata dalla recente sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 328/2024 pubblicata il 19.7.2024.

Ragioni della decisione 1. Con sentenza pubblicata in data 16.5.2019 il Tribunale di Gorizia rigettava l’opposizione proposta da avverso l’ordinanza ingiunzione dd. 4.9.2018, emessa dalla , con cui veniva irrogata agli opponenti la sanzione amministrativa di euro 209.546,60 per aver effettuato n. 805 “trasporti di rifiuti pericolosi con formulario inesatto” e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.

2.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata in data 21.12.2020, respingeva l’appello di.

Interposto da costoro ricorso per cassazione con nove mezzi, la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata in data 13.2.2024, respinti i primi sette motivi del ricorso, accolto l’ottavo motivo e dichiarato assorbito il nono, cassava con rinvio la sentenza d’appello.

La suprema corte riteneva applicabile il cumulo giuridico alle plurime violazioni delle norme riguardanti la tenuta dei registri e formulari per il trasporto dei rifiuti e rinviava alla corte territoriale per il computo della sanzione e la regolazione delle spese del giudizio.

4. Con ricorso depositato in data 3.3.2025, in persona del suo legale rappresentante ha riassunto il giudizio, chiedendo che, fatta applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sia annullata l’ordinanza ingiunzione datata 4.9.2018 nonché i presupposti processi verbali d’accertamento e contestazione.

Si è costituita in giudizio la concludendo per il rigetto dell’opposizione e rimettendosi a giustizia quanto alla rideterminazione della sanzione.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 20.5.2025.

5.

Nel presente giudizio di rinvio, il cui ambito è delimitato dalla statuizione della Cassazione, rimane quale unico oggetto di decisione la determinazione della sanzione amministrativa, da irrogarsi secondo il criterio del cumulo giuridico, per le n. 805 violazioni alla normativa sui trasporti di rifiuti, definitivamente accertate nei confronti.

La disciplina sanzionatoria in materia è contenuta nell’art. 258 D. Lgs.152/2006, che al comma 4 stabilisce che chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro ed al comma 9 prevede che in caso di pluralità di violazioni il contravventore soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. Considerata la ingente quantità di infrazioni accertate, indicativa di un contesto di sistematica violazione delle disposizioni inerenti il trasporto di rifiuti speciali (non pericolosi), questa Corte reputa equo determinare in euro 5.520,00 la pena base, aumentata del doppio, per un totale della sanzione di euro 11.040,00.

L’opposizione è perciò parzialmente da accogliere, in relazione alla sola tassazione della sanzione.

7. Il solo parziale accoglimento dell’opposizione – in relazione al profilo della sanzione irrogata ed in conseguenza dell’introduzione, disposta con L. 191/2023, perciò successivamente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione opposta, del comma 9-bis dell’art. 258 D. Lgs.152/2006, che ha stabilito l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al comma 9 anche alle violazioni commesse anteriormente – comporta la condanna ex art. 91

c.p.c. della parte appellante – per il resto soccombente – alla rifusione delle spese di lite dell’appellata, rapportate nel quantum all’ammontare della sanzione come rideterminata all’esito del giudizio.

definitivamente pronunziando, così provvede:

accoglie parzialmente l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. AMB/ORD/51/2018 emessa in data 4 settembre 2018 dalla e per l’effetto a modifica della sanzione inflitta in detta ordinanza ingiunzione quantifica in euro 11.040,00 l’importo della sanzione inflitta che la società ricorrente deve pagare;

condanna la ricorrente a rifondere alla parte resistente in riassunzione le spese di lite dell’intero giudizio, che liquida in euro 1.800,00 per il primo grado, euro 2.000,00 per l’appello, euro 1.800,00 per il giudizio di Cassazione, euro 2.000,00 per il giudizio di riassunzione, oltre 15% spese generali forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.

Così deliberato in Trieste, il 20 maggio 2025

Il Presidente Dott. NOME COGNOME Il Consigliere estensore Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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