Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28975 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28975 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9041/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, società unipersonale, e per essa RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice speciale, rappresentata e difensa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE FERMO n. cronol. 1377/2024 (in RG 2227/2022) depositato il 29/02/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-In data 17/10/2022 RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE (dichiarato in estensione al RAGIONE_SOCIALE), tra l’altro, del credito chirografario di euro 306.101,90 quale saldo debitore del conto corrente n. 7287.
1.1. -Il Giudice delegato escludeva il suddetto credito conformemente alle conclusioni del curatore fallimentare (« il contratto allegato è privo della data certa anteriore opponibile al fallimento. Dagli estratti conto allegati non si rinviene la rispondenza con il credito di cui alla presente insinuazione; inoltre non viene specificato da quali operazione deriverebbe il credito »).
1.2. -In sede di opposizione ex art. 98 l.fall. la Banca produceva ulteriore documentazione. Il RAGIONE_SOCIALE non si costituiva.
1.3. -Nel procedimento interveniva RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quale cessionaria pro soluto dei crediti ‘a sofferenza’ di Intesa Sanpaolo, ex artt. 1, 4 e 7.1, L. 130/1999.
1.4. -Il Tribunale, acquisita la CTU, avente ad oggetto il medesimo rapporto bancario, espletata nell’analogo procedimento relativo al RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE (RG n. 1513/2020) che aveva ricalcolato un saldo creditore di euro 106.201,03, ha rigettato l’opposizione, sulla scorta della seguente motivazione in diritto: « Deve, innanzitutto, essere condiviso il rilievo del Giudice Delegato relativo alla mancanza di data certa del contratto di conto corrente depositato agli atti: tale rilievo, lungi dal risolversi nell’attribuzione all’elemento della data certa della rilevanza di elemento costitutivo del negozio, non consente comunque di opporre al RAGIONE_SOCIALE, anche volendo riconoscere, per mezzo del ricorso a circostanze esterne al documento, l’anteriorità di detto contratto alla sentenza dichiarativa del fallimento, le pattuizioni ivi contenute; infatti, il documento in sé resta comunque privo di data certa e da ciò consegue la sua inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE, poiché, venendo in rilievo un contratto formale sottoposto, in particolare, a determinati requisiti di forma ed agendo il curatore in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito sia rispetto al fallito stesso, la carenza di data certa del documento si riverbera necessariamente sulla sua utilizzabilità nel confronti del curatore, dovendo la relativa prova essere fornita per iscritto. In altri termini,
dall’accertamento dell’anteriorità del rapporto rispetto alla dichiarazione del RAGIONE_SOCIALE non può automaticamente conseguire l’opponibilità delle singole pattuizioni contenute in un documento contrattuale privo di data certa, atteso peraltro che, venendo in rilievo un contratto, non può essere idonea a conferire data certa la semplice prova che un atto qualsiasi e di qualsivoglia incerto contenuto sia stato stipulato in epoca anteriore al fatto certo, essendo invece necessario dimostrare che fu concluso quell’atto, con quegli specifici contenuti dai quali si pretende dedurre effetti negoziali, in assenza restando il credito incerto nel proprio ammontare, in quanto, anche la produzione degli estratti conto allegati, non consente di individuare la data certa a decorrere dalla quale sarebbero dovute le competenze richieste dalla banca. Premessa, quindi, l’inopponibilità delle pattuizioni contenute nel contratto di apertura del conto corrente, è pur vero che, venendo in rilievo un rapporto di durata, tale rapporto -se ed in quanto anteriore al fallimento -non può essere di per sé disconosciuto, con la conseguenza che, ferma l’esclusione di quei crediti derivanti da pattuizioni contenute nell’atto privo di data certa (interessi ultralegali, spese varie ecc.), può, in teoria, essere ammesso il credito corrispondente al capitale ed agli interessi legali, in quanto sussistente ed adeguatamente provato con ogni altro mezzo legalmente previsto ».
-Avverso detta decisione COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE intimato non ha svolto difese
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo, COGNOME denuncia «violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 4 e 7.1, l. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.», perché il tribunale, oltre ad aver escluso l’opponibilità delle condizioni
economiche pattuite nel contratto di conto corrente (così trasformando il requisito della data certa in elemento essenziale del contratto), avrebbe omesso di pronunciarsi sulla propria eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al saldo a credito di RAGIONE_SOCIALE ricalcolato dal CTU, posto che, in materia di cartolarizzazione dei crediti, la società cessionaria non subentra nei rapporti, ma solamente nei crediti oggetto di cessione, e quindi diventa titolare delle sole situazioni soggettive attive, non già di quelle passive, con conseguente impossibilità per il debitore ceduto di proporre eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti verso il cedente.
2.2. -Il secondo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 1325, 2702, 2704, comma 1, 2697 e 2727 cod. civ. nonché dell’art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, in combinato disposto, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo del giudizio, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.», per non avere il tribunale tenuto conto di numerosi documenti prodotti, idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del contratto, ai sensi dell’art. 2704, comma 1, ultima parte c.c., segnatamente: i) la comunicazione di revoca/recesso del 03/10/2018 trasmessa a RAGIONE_SOCIALE con racc. a/r e pec, nonché la diffida trasmessa con pec del 15/01/2019, ove si richiama il contratto di c/c n. 7287 e si intima il pagamento del saldo debitore; ii) l’erogazione mediante accredito sul conto corrente n. 7287 della somma di cui al contratto di mutuo ipotecario, rogato per atto pubblico notarile del 23/05/2006 in data anteriore al fallimento, come desumibile dall’estratto al 31/05/2006; iii) le lettere di fideiussione rilasciate in data 13/04/2017 e in data 15/02/2017 in relazione alla linea di credito commerciale di euro 350.000,00 munite di data certa anteriore al fallimento; iv) lo stralcio libro fidi relativo al periodo 09/02/2001-
21/02/2001, con vidimazione di chiusura del Notaio; v) gli estratti conto integrali; vi) le comunicazioni a mezzo pec delle cessioni del credito delle fatture (insolute) emesse da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di propri clienti, anticipate dalla Banca e rimaste insolute; vii) copia dei contratti di cessione del credito s.b.f. con relative notifiche e accettazioni dei debitori a mezzo pec. Il tribunale avrebbe omesso ogni sorta di motivazione e valutazione sulla rilevanza di dette produzioni, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed avrebbe anche disatteso i criteri della prova presuntiva. Così facendo, avrebbe trasformato la data certa da requisito di opponibilità della scrittura ad elemento costitutivo del contratto, assolutamente non previsto da alcuna disposizione di legge.
-Entrambi i motivi sono inammissibili.
3.1. -Il primo è inammissibile per difetto di interesse.
Il fatto che il saldo del rapporto di conto corrente de quo, come ricostruito dal CTU al netto delle clausole ritenute inopponibili al RAGIONE_SOCIALE, abbia registrato non un debito della banca, ma un credito del correntista, non ha invero comportato l’accoglimento di alcuna domanda di condanna al suo pagamento -non proposta e del resto non proponibile da parte della curatela fallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo -né di alcuna eccezione di compensazione, ma semplicemente il rigetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito originariamente insinuato dalla banca.
Non ha allora alcun rilievo la dedotta omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito della banca, stante la natura solo endofallimentare della decisione, ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, l.fall.
3.2. -Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, il fatto che risulti provata la preesistenza del rapporto (nella specie di conto corrente bancario)
al fallimento non significa che possa ritenersi automaticamente provato anche il contenuto delle pattuizioni contenute nel documento che incorpora il contratto privo di data certa, ove questo sia soggetto alla forma scritta “ad substantiam”.
Anche di recente è stato ribadito che l’istituto della data certa, ai fini della opponibilità a terzi, riguarda l’atto che venga in rilievo, con giudizio di certezza, nella sua precisa, conoscibile e, dunque, completa esistenza, non essendo sufficiente la mera menzione del suo contenuto in altro atto avente data certa (Cass. 34755/2023).
E’ stato altresì chiarito che, sebbene, in linea generale, l’inopponibilità di cui all’art. 2704 c.c. -che non riguarda il negozio, ma la data della scrittura, e che non attiene all’efficacia dell’atto, ma alla prova di esso che si intende dare a mezzo del documento -implica che il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento (salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso), tuttavia, ove il contratto sia soggetto -come nel caso in esame, giusta l’art. 117, comma 1, t.u.b. alla forma scritta, l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova e il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale (Cass. 36602/2022), poiché la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione (Cass. 27203/2019, 9074/2018).
Inoltre, con specifico riguardo alla ammissione allo stato passivo fallimentare della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, si è affermato che la forma “ad substantiam” prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti
conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile (Cass. 33724/2022).
In sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne deriva che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto.
3.3. -Le ulteriori censure motivazionali del secondo mezzo, oltre a non rispettare i canoni del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., impingono nel merito, segnatamente sulla valutazione dei documenti prodotti.
Come noto, la valutazione delle risultanze istruttorie è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, il quale può selezionare quelle ritenute più attendibili e idonee a sorreggere la motivazione, senza doversi esprimere analiticamente su ciascuna di esse (Cass. 18134/2004, 20455/2006, 27197/2011, 24679/2013, 25188/2017, 28916/2020), e senza dover confutare esplicitamente gli altri elementi probatori allegati ma non accolti (Cass. 16467/2017, 11511/2014, 9662/2001), n é le deduzioni svolte al riguardo dalle parti (Cass. 42/2009, 33091/2018, 41101/2021), essendo necessario e sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, in modo tale da rendere evidente che tutte quelle con esse logicamente incompatibili sono state implicitamente rigettate (Cass. 956/2023, 29860/2022, 3126/2021, 25509/2014, 5586/2011, 17145/2006, 12121/2004, 1374/2002, 13359/1999).
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza necessità di pronuncia sulle spese.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2024.