Un'Azienda di Leasing ha avviato un'azione revocatoria per contestare l'acquisto di una quota immobiliare da parte di una Società Acquisitrice, poi fallita, ritenendo lesi i propri diritti creditori derivanti da un contratto di locazione finanziaria. I giudici di merito avevano rigettato le domande, sostenendo che l'azione revocatoria fosse preclusa da un precedente giudicato arbitrale o improcedibile per via del fallimento. La Cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo, chiarendo che le domande di risoluzione del contratto e di restituzione dei beni sono autonome e non necessariamente coperte da un giudicato arbitrale che non abbia deciso sul merito. Ha confermato, invece, che le pretese contro una società fallita devono seguire il rito speciale dell'insinuazione al passivo.
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