Il caso del giornalista e il divieto di cumulo pensione e reddito da lavoro
Un giornalista professionista, dopo aver ottenuto la pensione di anzianità, ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa. L’ente previdenziale di categoria ha applicato una trattenuta sulla sua pensione, richiamando un articolo del proprio regolamento interno che vieta la contemporanea percezione di pensione e stipendio. Il pensionato ha ritenuto ingiusta questa trattenuta e ha avviato una causa legale per ottenere la restituzione delle somme trattenute. Il tribunale di primo grado ha accolto la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo legittimo il divieto di cumulo previsto dall’ente previdenziale privato. Il giornalista ha quindi proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione. La questione centrale riguarda la possibilità di applicare il cumulo pensione e reddito da lavoro anche agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati, superando i limiti imposti dai regolamenti interni di questi istituti.
Il contrasto tra regolamenti interni e leggi dello Stato
L’ente previdenziale ha difeso la propria autonomia gestionale e finanziaria. Secondo l’istituto, le casse professionali privatizzate possono stabilire regole proprie per garantire l’equilibrio del bilancio interno. Questa autonomia includerebbe il potere di limitare o vietare la cumulabilità tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro. Al contrario, il pensionato ha sostenuto che le leggi dello Stato hanno introdotto un principio generale di totale cumulabilità per tutti i lavoratori. Questo principio deve applicarsi anche alle forme di previdenza sostitutive, comprese quelle gestite dagli enti privatizzati. La tesi del lavoratore evidenzia che una disparità di trattamento penalizzerebbe ingiustamente i professionisti iscritti alle casse di categoria rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’INPS.
Le motivazioni: l’illegittimità del divieto di cumulo pensione e reddito da lavoro
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso presentati dal pensionato. I giudici di legittimità hanno confermato un orientamento ormai consolidato. Secondo questo principio, la disciplina del cumulo pensione e reddito da lavoro per gli iscritti all’ente previdenziale dei giornalisti deve essere identica a quella prevista per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS. La legge statale ha esteso il regime di totale cumulabilità a tutte le forme pensionistiche sostitutive ed esclusive. Questa estensione rappresenta una norma espressa che prevale sulle disposizioni regolamentari interne contrarie. L’autonomia organizzativa e di bilancio degli enti privatizzati non può spingersi fino a violare i principi generali stabiliti dal legislatore nazionale in materia di prestazioni previdenziali. Pertanto, il giudice ha il dovere di disapplicare le norme del regolamento interno dell’ente che vietano o limitano il cumulo.
Le conclusioni: la tutela del pensionato e il rinvio
La decisione della Corte di Cassazione accoglie pienamente le richieste del lavoratore e cassa la sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno stabilito che il divieto di cumulo pensione e reddito da lavoro imposto dall’ente previdenziale è illegittimo. La causa viene ora rinviata alla Corte d’Appello di Bologna in una diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il caso specifico applicando il principio di diritto enunciato dalla Cassazione. L’ente previdenziale dovrà restituire le somme indebitamente trattenute al pensionato, oltre a pagare le spese del giudizio di legittimità. Questa pronuncia tutela i diritti dei professionisti pensionati che desiderano continuare a lavorare, garantendo parità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori italiani.
Un ente previdenziale privato può vietare il cumulo tra pensione e reddito da lavoro?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che i regolamenti interni degli enti previdenziali privatizzati non possono contrastare con le leggi dello Stato che garantiscono la totale cumulabilità.
Cosa succede se una cassa professionale applica trattenute illegittime sulla pensione?
Il pensionato ha il diritto di agire in giudizio per chiedere la disapplicazione della norma interna illegittima e ottenere la restituzione di tutte le somme trattenute.
La cumulabilità della pensione si applica anche ai giornalisti iscritti all’INPGI?
Sì, ai giornalisti si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’INPS.