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Cumulo Pensione E Reddito Da Lavoro

Definizione

La possibilità per un soggetto di percepire contemporaneamente un trattamento pensionistico e un reddito derivante da un'attività lavorativa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Cumulo Pensione e Redditi da Lavoro: INPGI si allinea all’INPS
Un giornalista pensionato contestava le trattenute sulla sua pensione effettuate dall'INPGI, basate su un regolamento interno che limitava il cumulo pensione e redditi da lavoro. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPGI. La Cassazione, invece, ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che anche per i giornalisti iscritti all'INPGI si applica la stessa disciplina di cumulabilità prevista per l'INPS. Questo significa che l'articolo del Regolamento INPGI che limitava il cumulo è illegittimo. La causa tornerà alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Cumulo pensione e lavoro: INPGI non può tagliare la pensione al giornalista
Un giornalista pensionato continuava a lavorare come freelance. L'INPGI gli aveva trattenuto parte della pensione, applicando il proprio regolamento che prevedeva una decurtazione in caso di cumulo pensione e lavoro. I giudici di merito avevano dichiarato illegittime le trattenute, disapplicando il regolamento INPGI. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che all'INPGI, in quanto ente con regime sostitutivo, si applica la stessa disciplina dell'INPS per il cumulo pensione e lavoro. Pertanto, l'articolo 15 del Regolamento INPGI, che prevedeva la decurtazione, è stato disapplicato. Il ricorso dell'INPGI è stato rigettato.
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Pensione e Lavoro: INPGI non può limitare il Cumulo reddito
Un giornalista pensionato ha contestato la decurtazione della sua pensione di anzianità applicata dall'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). L'Istituto aveva applicato una propria norma regolamentare che prevedeva una riduzione della pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa e percezione di redditi da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, stabilendo che il Regolamento INPGI non poteva derogare alle leggi nazionali sul Cumulo pensione e reddito da lavoro. Queste leggi si applicano sia all'INPS sia agli enti di previdenza sostitutiva come l'INPGI. Il ricorso dell'INPGI è stato rigettato, confermando il diritto del giornalista a ricevere la pensione senza decurtazioni.
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Giornalista vs INPGI: Diritto al Cumulo Pensione e Reddito da Lavoro
Un giornalista pensionato ha contestato la decurtazione della sua pensione da parte dell'INPGI, che aveva ridotto l'importo a causa del suo continuo svolgimento di attività lavorativa e percezione di redditi. L'INPGI si basava sul proprio regolamento che limitava il cumulo pensione e reddito da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, stabilendo che la disciplina sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro per gli iscritti all'INPGI deve essere la stessa prevista per l'INPS. Questo significa che il regolamento INPGI che prevedeva la decurtazione è stato disapplicato, riconoscendo al giornalista il diritto al pieno cumulo.
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INPGI: Cumulo pensione e redditi da lavoro, prevale la disciplina INPS
Un giornalista pensionato ha contestato le trattenute sulla sua pensione operate dall'INPGI, che applicava una norma interna per il **cumulo pensione e redditi da lavoro**. Questa norma prevedeva una decurtazione della pensione in caso di svolgimento di attività lavorativa. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPGI. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del giornalista. Ha stabilito che anche per gli iscritti all'INPGI si deve applicare la stessa disciplina del cumulo prevista per l'INPS, che permette una maggiore cumulabilità. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai tagli
Un giornalista pensionato ha subito decurtazioni sul proprio trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale di categoria, il quale ha applicato il divieto interno di cumulo tra assegno di quiescenza e proventi professionali. Il pensionato ha impugnato tali trattenute chiedendo l'applicazione delle regole statali più favorevoli previste per la generalità dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che le casse privatizzate non possono imporre limiti regolamentari più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. In tema di cumulo pensione e reddito da lavoro, prevale infatti la disciplina generale dell'assicurazione obbligatoria, che ammette la totale cumulabilità dei compensi lavorativi con il trattamento pensionistico.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti dell’ente
Il Pensionato, un giornalista professionista, ha contestato le trattenute effettuate dall'Ente Previdenziale sulla sua pensione a partire dal 2016. L'ente applicava un divieto assoluto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, previsto dal proprio regolamento interno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che all'ente previdenziale dei giornalisti, in quanto gestore di una previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti (INPS). Di conseguenza, il divieto regolamentare interno deve essere disapplicato.
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Cumulo pensione e reddito da lavoro: stop ai divieti delle casse
Un giornalista in pensione ha contestato le trattenute effettuate dall'ente previdenziale di categoria sulla sua pensione di anzianità, dovute al divieto regolamentare di percepire contemporaneamente trattamenti pensionistici e compensi professionali. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo legittimo il divieto interno in virtù dell'autonomia organizzativa e di bilancio dell'istituto privatizzato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del pensionato, stabilendo che in materia di cumulo pensione e reddito da lavoro si applica la stessa disciplina di totale cumulabilità prevista per l'assicurazione generale obbligatoria. Di conseguenza, i regolamenti interni contrari devono essere disapplicati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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