SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 361 2026 – N. R.G. 00000133 2023 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
(C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 133/2023 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Torino (TO), INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti; P.
APPELLANTE
contro
), già titolare AVV_NOTAIO‘impresa individuale ‘
C.F.
‘ (p. i.v.a.
), elettivamente domiciliato in Castelnuovo
P.
Don INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante (come da nota di precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni del 06.10.2025):
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, in riforma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata,
IN INDIRIZZO PRINCIPALE:
riformare integralmente la sentenza sui capi impugnati, e per l’effetto rigettare la pretesa creditoria di parte appellata;
IN INDIRIZZO
ridurre congruamente l’ammontare del quantum dovuto;
IN OGNI CASO:
col favore AVV_NOTAIOe spese dei due gradi o in subordine compensate le spese’ .
Per parte appellata (come da nota del 02.10.2025):
‘ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Respinga le domande AVV_NOTAIO‘appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui alla stessa comparsa di costituzione e, per l’effetto, voglia confermare la sentenza impugnata e, conseguentemente, condannare la stessa appellante alla refusione AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio’ .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 538/2019 emesso il 23/7/2019 dal Tribunale di Vercelli, su istanza di , con il quale è stato ingiunto a il pagamento di euro 15.000 oltre interessi e spese.
Il Decreto ingiuntivo è stato sulla base AVV_NOTAIOa NUMERO_DOCUMENTO emessa a saldo dei compensi dovuti per lavori di ristrutturazione eseguiti presso l’immobile di adibito a struttura residenziale e assistenziale per anziani.
Come risulta dalla sentenza impugnata, l’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che i lavori di tinteggiatura AVV_NOTAIO‘immobile, iniziati nel 2017, erano stati ultimati con la collaborazione di società affiancata dalla committente ad stante la sua lentezza nell’eseguire i lavori. Contestava, in ogni caso, la pretesa di pagamento di ulteriori euro 15.000, asserendo che, in corso di rapporto, aveva richiesto il saldo di ulteriori importi, versati dalla committente per mero quieto vivere, sino ad euro 17.000,00; asseriva che gli ulteriori euro 15.000 richiesti non erano mai stati pattuiti e quindi non erano dovuti.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto AVV_NOTAIO‘opposizione, eccependo che la fattura azionata in INDIRIZZO non riguardava i lavori di ritinteggiatura (tutti peraltro eseguiti solo dall’impresa di , ma ulteriori e successivi lavori di ristrutturazione commissionati dall’amministratore di . In relazione a tali ultimi lavori veniva inviato un primo preventivo in data 12.3.2017 per euro 32.000,00, e successivamente un secondo preventivo in data 24.4.2017, per un valore complessivo di euro 65.000,00.
L’opposto sosteneva che la committente nulla aveva mai eccepito con riguardo all’esecuzione di questi ulteriori lavori. A tal fine, allegava una dichiarazione del 28.11.2017 con cui la medesima si dichiarava soddisfatta.
Il Tribunale di Vercelli ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
osservando che è pacifico che tra le parti in causa sia intercorso un primo accordo in forza del quale l’impresa di veniva incaricata, e poi in effetti eseguiva, lavori di ritinteggiatura presso l’immobile di legalmente rappresentata da e che non è contestato che detti lavori venivano pagati dalla ditta committente.
Il Giudice di primo grado ha osservato che la pretesa creditoria azionata da con il procedimento monitorio non riguarda i lavori di ritinteggiatura, ma le opere specificamente descritte nel preventivo prodotto sub doc. 8 del fascicolo AVV_NOTAIO‘opposta (preventivo recante il corrispettivo di complessivi euro 32.000,00).
Il Tribunale, nel procedere ad esaminare gli esiti AVV_NOTAIOa prova orale, ha osservato che il teste ha confermato che la signora , dopo aver ricevuto il preventivo, ha chiesto al di proseguire con quei lavori. Inoltre, entrambi i testi di parte convenuta, e hanno confermato l’esecuzione dei predetti lavori, oltre che di opere aggiuntive rispetto a quelle di cui al preventivo (tra cui, a titolo esemplificativo, l’impermeabilizzazione del terrazzo vicino alla cucina, la coibentazione, il cappotto interno). Il Giudice di primo grado ha valorizzato la circostanza per cui entrambi i testi si sono direttamente
occupati di realizzare le predette opere e sono, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti di causa. Né vi sono elementi per dubitare AVV_NOTAIOa loro attendibilità.
Per converso, le contestazioni AVV_NOTAIO‘opponente sono state ritenute generiche. In particolare, il Tribunale ha osservato che ove il preventivo non fosse mai stato ricevuto ed accettato, per come, invece, sostenuto l’opponente, non si spiegherebbe come e perché i suindicati lavori avrebbero potuto essere iniziati e ultimati.
Inoltre, il Tribunale avendo riguardo alla prova documentale, ha osservato che:
non vi è riscontro di contestazioni stragiudiziali svolte da sia rispetto al preventivo inviato il 12/3/2017 (doc. 8 convenuto), sia durante l’esecuzione dei lavori, sia successivamente agli stessi;
dal documento prodotto sub doc. 11 del fascicolo si evince che, in data 28/11/2017, l’opponente (signora ) provvedeva a rendere recensione positiva in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta RAGIONE_SOCIALE presso la residenza del seguente tenore: ‘ quando ho acquistato l’edificio era un disastro la ditta RAGIONE_SOCIALE (..) è riuscito a togliere il problema AVV_NOTAIO‘umidità che era ovunque e ha cambiato completamento l’aspetto AVV_NOTAIO‘edificio. Hanno consegnato il lavoro una settimana in anticipo rispetto alla data che avevamo concordato e mi hanno offerto un prezzo molto vantaggioso usando un prodotto di qualità’. Tali affermazioni – ad avviso del Tribunale offrono un elemento di prova, da valutarsi unitamente alle altre risultanze processuali, circa il fatto che i lavori eseguiti da non si sono limitati alla ritinteggiatura AVV_NOTAIOo stabile, ma erano estesi alla ristrutturazione del fabbricato e circa l’assenza di alcuna contestazione in merito ai corrispettivi applicati dal
Avendo riguardo alla prova orale, il Giudice di primo grado ha osservato che parte opposta ha cercato di offrire prova AVV_NOTAIOa sua tesi, citando due testi che hanno confermato di conoscere il preventivo prodotto dall’appaltatore e di aver partecipato all’esecuzione dei lavori, mentre l’opponente non ha fornito alcuna prova contraria.
Con riguardo al quantum AVV_NOTAIOa richiesta monitoria, il Tribunale ha ritenuto le contestazioni di parte opponente generiche, osservando che, anche ove non dovesse ritenersi raggiunta la prova del consenso contrattuale sui corrispettivi di cui al preventivo, il compenso sarebbe comunque dovuto all’appaltatore in base alle tariffe esistenti o agli usi ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1657 c.c.
Sennonché, nella presente fattispecie, non sono state formulate contestazioni in merito all’eventuale eccessività AVV_NOTAIOa pretesa rispetto a tali parametri, né – osserva il Tribunale – risulta essere stata formulata alcuna tempestiva e specifica contestazione avverso l’operato AVV_NOTAIO‘impresa di Con la conseguenza che alcuna garanzia per vizi risulta applicabile a caso di specie ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1667 c.c.
Avverso la suindicata pronuncia del Tribunale di Vercelli, con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello , lamentando:
la ‘ Violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 2697 c.c. ed il mancato assolvimento AVV_NOTAIO‘onere probatorio in merito al fatto costitutivo del diritto ‘ per non avere l’appellato dimostrato il fatto costitutivo del diritto vantato;
la ‘ Arbitraria ed erronea interpretazione AVV_NOTAIOe risultanze probatorie – Irrilevanza di documenti prodotti ‘. In particolare, a tal riguardo, l’appellante ha impugnato le seguenti parti AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado:
‘ I) Il capo di sentenza che attribuisce rilievo al preventivo (DOC 8 appellato )’ in quanto tale documento non sarebbe idoneo a dimostrare né l’ an né il quantum debeatur ;
‘ II) Il capo di sentenza che afferma: la conoscenza e l’accettazione da parte di del preventivo apparentemente inviato via mail dal sig. (pag. 3 sentenza) ‘ atteso che non sarebbe stata fornita alcuna prova che la mail del 12.03.2017 sia stata ricevuta né che il preventivo sia stato allegato e che corrisponda al preventivo prodotto;
‘ III) Il capo di sentenza che attribuisce rilievo alla fattura n. 6 del 8.4.2019 su cui si fonda il credito ‘;
la ‘ Contraddittorietà ed Illogicità AVV_NOTAIOa motivazione ‘. In particolare, ha impugnato le seguenti parti AVV_NOTAIOa sentenza di primo grado:
‘ IV) Il capo di sentenza che afferma l’esistenza di due contratti ‘ in quanto nessuna tra le parti processuali avrebbe sostenuto l’esistenza di due accordi aventi oggetti diversi, con conseguente violazione da parte AVV_NOTAIOa sentenza impugnata del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
‘ V) Il capo di sentenza che ritiene raggiunta la prova del quantum debeatur: in quanto non sono state avanzate contestazioni in merito ai corrispettivi applicati dal sig.
e all’eventuale eccessività AVV_NOTAIOa pretesa rispetto ai parametri di cui all’art. 1657 c.c. (pag. 4 sentenza )’;
‘ VI) il capo AVV_NOTAIOa sentenza che ritiene raggiunta la prova del credito, secondo i parametri del più probabile che non propri del processo civile, a fronte di una tesi AVV_NOTAIO‘opponente del tutto non riscontrata ‘, avendo il Giudice di primo grado attribuito valore probatorio alle scritture contabili ed alla fattura n. 6, documenti di formazione unilaterale non idonei a costituire prova a favore del creditore;
‘ VII) Il capo di sentenza che liquida le spese processuali a favore AVV_NOTAIO‘appellato ‘. Sul punto parte appellante deduce che, in caso di accoglimento in tutto o in parte AVV_NOTAIO‘appello, dovrà essere riformato il capo di sentenza che dispone sulle spese di lite, condannando l’appellato alla refusione AVV_NOTAIOe spese per i due gradi di giudizio in favore AVV_NOTAIO‘appellante o, in subordine, compensando in tutto o in parte le spese.
In data 17.05.2023 si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza dei proposti motivi di appello e chiedendo, pertanto, il rigetto AVV_NOTAIO‘appello con conferma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
All’udienza del 21.06.23 il Collegio, verificata la regolare costituzione AVV_NOTAIOe parti, ha rinviato la causa per la precisazione AVV_NOTAIOe conclusioni.
Precisate le conclusioni definitive, il Collegio ha assunto la causa in decisione come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini per le comparse conclusioni e le memorie di replica.
Motivi AVV_NOTAIOa decisione
I motivi di appello possono essere oggetto di trattazione unitaria essendo strettamente connessi tra loro.
Parte appellante lamenta che in violazione AVV_NOTAIO‘art. 2697 c.c. la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto provato il fatto costitutivo del credito e che il preventivo di cui al doc. n. 8 non sarebbe idoneo a comprovare né l’ an né il quantum AVV_NOTAIO‘obbligazione.
In particolare, tale preventivo sarebbe privo di tutti gli elementi essenziali, tra cui la data e la firma del destinatario. L’appellante contesta, inoltre, di non aver ricevuto il preventivo, osservando che non vi sarebbe prova che la mail del 12.03.2017 sia stata ricevuta né che il
‘ preventivo. ‘ fosse effettivamente allegato alla mail né che l’allegato indicato nella mail corrisponda al preventivo prodotto. Te
Parte appellante aggiunge che nessuna AVV_NOTAIOe parti ha sostenuto l’esistenza di due accordi (uno per lavori di tinteggiatura ed uno per le opere di cui al preventivo doc. 8) e che, a tal proposito, la sentenza violerebbe il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
In ogni caso, il preventivo menziona opere, in tesi di parte appellante, che possono considerarsi preparatorie e rientranti nella tinteggiatura.
Parte appellante contesta anche la sentenza nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del credito secondo i parametri del più probabile che non, avendo attribuito valore probatorio a documenti di formazione unilaterale quali la fattura e le scritture contabili.
La Corte osserva che i suindicati motivi di censura sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono .
In ordine alla censura secondo cui nessuna AVV_NOTAIOe parti avrebbe sostenuto l’esistenza di due accordi aventi oggetti diversi, con conseguente asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Collegio osserva che tale censura è destituita di fondamento. Parte opposta con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado affermava espressamente ‘ Contrariamente a quanto dichiarato da controparte, a cavallo tra la fine del 2016 e l’inizio AVV_NOTAIO‘anno successivo, le parti in causa, in particolare nelle persone AVV_NOTAIOa sig.ra e AVV_NOTAIO‘esponente , si accordavano affinchè il secondo eseguisse la sola tinteggiatura di parte AVV_NOTAIO‘immobile sito in INDIRIZZO, di proprietà AVV_NOTAIO‘impresa amministrata dalla prima.
Iniziati e proseguiti i primi lavori di tinteggiatura, controparte richiedeva un preventivo per ulteriori lavori di ristrutturazione e, conseguentemente, il 12 marzo 2017 l’esponente inviava a controparte, a mezzo di posta elettronica (doc. 8), il preventivo che veniva tacitamente approvato ‘.
A dimostrazione di tale assunto l’opposto (odierno appellato) ha allegato documentazione (in specie, la mail del 12.03.2017 ed il preventivo allegato recante nel dettaglio l’indicazione dei lavori da svolgere) ed ha formulato specifici capitoli di prova al fine di dimostrare le circostanze di fatto sopra indicate.
Pertanto, la circostanza per cui la somma oggetto di ingiunzione di pagamento non fa riferimento ai lavori di tinteggiatura, ma a successivi lavori di ristrutturazione rappresenta una circostanza oggetto di allegazione da parte AVV_NOTAIO‘opposto (odierno appellato) sin dall’atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
Anche in sede di costituzione nel presente giudizio di appello, ribadisce che la somma richiesta con la fattura, azionata in sede di decreto ingiuntivo, riguarda successivi lavori, diversi rispetto a quelli di tinteggiatura, dettagliatamente indicati nel preventivo allegato al doc. 8.
Non può ritenersi, pertanto, in considerazione AVV_NOTAIOe deduzioni ed allegazioni in atti, per come, invece, sostenuto da parte appellante, che la sentenza impugnata abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Aspetto diverso è poi la valutazione AVV_NOTAIOa dimostrazione AVV_NOTAIO‘effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione di cui al preventivo allegato sub doc. n. 8; tale documento indica nel dettaglio i lavori da eseguire ed in particolare: ‘ 1. chiusura trace, crepe, scrostatura pareti, soffitti; ripristino pareti in cartongesso per circa 80 mq; 3. ripristino più finitura vano cucina con rasante; 4. creazione controparete in cartongesso (RB13) lastra fuoco in locale camera mortuale; 5. piastrella pareti nella camera mortuale; 6. rappezzi di intonaci staccati e ammalorati ed eliminazione macerie e pulizia; 7. ripristino zoccolini in tutto il fabbricato; 8. creazione in parte con pareti di polistirolo incolato con ADELISEX TARGA_VEICOLO bianco 9. tinteggiatura di tutto il fabbricato ‘. Il preventivo reca poi l’indicazione del corrispettivo per complessivi euro 32.000,00.
Orbene, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata abbia adeguatamente valutato le complessive risultanze istruttorie in atti e che, del tutto correttamente, abbia ritenuto dimostrata l’esecuzione AVV_NOTAIOe opere di cui al preventivo in oggetto da parte AVV_NOTAIO‘appellato .
Parte appellante, invece, non si è adeguatamente confrontata con le ragioni AVV_NOTAIOa decisione che ha ritenuto dimostrata l’esecuzione dei lavori di cui al preventivo, innanzitutto, prendendo in considerazione gli esiti AVV_NOTAIOa prova orale fornita dall’opposto e l’assenza di prova contraria da parte AVV_NOTAIO‘opponente (odierna appellante).
A tal riguardo, la Corte osserva che i testi escussi hanno tutti confermato le circostanze capitolate da parte opposta ed ammesse dal Giudice Istruttore ed, in particolare, l’effettiva esecuzione dei lavori indicati nel preventivo (doc. n. 8 allegato da parte opposta in primo grado).
Il teste ha, infatti, riconosciuto il preventivo di cui al doc. 8 ed ha riferito che sono lavori che sono stati eseguiti presso la sig.ra (ADR sul capo 2: ‘ sono lavori che
abbiamo fatto, riconosco il preventivo di cui al doc. 8 che mi si rammostra, sono lavori che abbiamo fatto lì presso la signora ‘ (…) ADR: ‘ lavoravamo solo noi tre, cioè io, ed ‘). Trattasi, pertanto, di circostanza di cui il teste era a diretta conoscenza per aver personalmente eseguito tali lavori.
Anche il teste (direttamente a conoscenza dei fatti di causa, per aver realizzato le opere in questione) ha confermato l’esecuzione dei lavori di cui al preventivo oggetto di causa ed anche di alcune opere ulteriori, riferendo, in ordine alla circostanza capitolata dal convenuto opposto al cap. 8, ‘ abbiamo fatto qualcosina anche di più oltre a quello che era segnato sul preventivo ‘. Il teste ha, inoltre, confermato la circostanza di cui al cap. 5 secondo cui i lavori procedevano in fretta tanto che la sig.NOME riferiva ai signori e , collaboratori del sig. che dovevano procedere più lentamente, perché non aveva ancora ricevuto il finanziamento richiesto (ADR cap. 5 ‘ sì, questo l’ho sentito, la signora ne parlava e diceva che i lavori andavano troppo in fretta e lei non riusciva a stare dietro ai pagamenti ‘).
La sentenza impugnata ha, inoltre, valorizzato ulteriori plurime circostanze, quali l’assenza di contestazioni stragiudiziali da parte di non solo, rispetto al preventivo inviato il 12.03.2017, ma anche durante l’esecuzione dei lavori, oltre che successivamente agli stessi ed, inoltre, ha richiamato il documento NUMERO_DOCUMENTO allegato dall’opposto (odierno appellato) da cui risulta che in data 28.11.2017 la sig.ra (odierna appellante) ha formulato una recensione positiva in merito ai lavori di ristrutturazione eseguiti dall’odierno appellato del seguente tenore: ‘ Quando ho acquistato l’edificio era un disastro, la ditta RAGIONE_SOCIALE ha fatto un lavoro meraviglioso e io sono rimasta contentissima del lavoro effettuato. È riuscito a togliere il problema AVV_NOTAIO‘umidità che era ovunque e ha cambiato completamente l’aspetto di tutto l’edificio. Hanno consegnato il lavoro una settimana in anticipo rispetto alla data che avevamo concordato e mi hanno offerto un prezzo molto vantaggioso usando prodotti di qualità. Li consiglio sicuramente! ‘.
Sul punto il Giudice di primo grado, del tutto correttamente, ha osservato che tali affermazioni confermano, unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in atti, la circostanza per cui i lavori eseguiti dal sig, non si sono limitati alla tinteggiatura.
Anche rispetto a tali elementi che sono stati oggetto di valutazione da parte del Giudice di prime cure, unitamente agli altri elementi di prova in atti, parte appellante non si è adeguatamente confrontata.
Le risultanze probatorie consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l’esecuzione AVV_NOTAIOe opere indicate nel preventivo oggetto di causa. Inoltre, per come rilevato nella sentenza impugnata, l’opponente (odierna appellante) a fronte AVV_NOTAIOa prova diretta offerta dall’opposto non ha fornito alcuna prova contraria.
Ne consegue che, a fronte AVV_NOTAIOa prova offerta in giudizio circa l’esecuzione AVV_NOTAIOe opere, le censure, peraltro, genericamente svolte dall’appellante in merito alla rilevanza attribuita alla fattura n. 6 del 08.04.2019 (emessa a distanza di tempo dall’esecuzione dei lavori) ed alle scritture contabili, in quanto documenti di formazione unilaterale ed in ordine alla regolarità fiscale AVV_NOTAIOa fattura (posto che in sede monitoria di integrazione documentale, per come dall’appellante affermato, il sig. depositava ‘ una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’erronea mancata indicazione nella fattura AVV_NOTAIOa dicitura prevista dalla legge per l’applicazione del regime forfettario ‘ operazione effettuata in regime forfettario legge di bilancio 2019 (L.145/2018), ex articolo 1, commi da 54 a 89, AVV_NOTAIOa Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 (…) ‘), risultano non conferenti ai fini AVV_NOTAIOa decisione.
Per quanto concerne poi le censure mosse da parte appellante avverso il capo AVV_NOTAIOa sentenza relativo al quantum debeatur , il Collegio osserva che esse appaiono genericamente formulate atteso che, a fronte AVV_NOTAIOa dimostrazione AVV_NOTAIO‘entità e AVV_NOTAIOa consistenza AVV_NOTAIOe opere da parte AVV_NOTAIO‘odierno appellato e AVV_NOTAIOa quantificazione del corrispettivo dal medesimo effettuata, parte appellante si è limitata ad affermare di non aver contestato l’importo perché ignorava il preventivo e di aver ritenuto ‘ in buona fede, che ogni opera ulteriore che veniva effettuata su iniziativa AVV_NOTAIO‘appaltatore fosse ricompresa nel prezzo inizialmente pattuito proprio in quanto determinato globalmente ‘. In tesi di parte appellante, inoltre, le risultanze AVV_NOTAIOa prova orale avrebbero confermato l’indeterminatezza del quantum AVV_NOTAIO‘obbligazione.
Parte appellante non ha svolto specifiche censure in merito all’ammontare ed alla quantificazione del corrispettivo, effettuata dall’odierno appellato, in rapporto all’entità AVV_NOTAIOe opere eseguite e di cui al preventivo ed alla fattura prodotta in giudizio.
Le argomentazioni svolte dall’appellante non si confrontano, poi, adeguatamente con la parte AVV_NOTAIOa sentenza impugnata ove si osserva che anche ‘ ove non dovesse ritenersi raggiunta la prova del consenso contrattuale sui corrispettivi di cui al preventivo, il compenso sarebbe comunque dovuto all’appaltatore, in base alle tariffe esistenti o agli usi ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1657
c.c., mentre nel caso di specie, non sussistono contestazioni in merito all’eventuale eccessività AVV_NOTAIOa pretesa rispetto a tali parametri ‘.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato, con conseguente conferma AVV_NOTAIOa sentenza impugnata.
Spese processuali .
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio AVV_NOTAIOa soccombenza e, in omaggio al principio AVV_NOTAIOa domanda, tenuto conto AVV_NOTAIOa nota spese redatta da parte appellata, dei parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., AVV_NOTAIOe caratteristiche e del pregio AVV_NOTAIO‘attività prestata, AVV_NOTAIO‘importanza, AVV_NOTAIOa natura, AVV_NOTAIOa difficoltà e del valore AVV_NOTAIO‘oggetto AVV_NOTAIOa controversia, del numero e AVV_NOTAIOa complessità AVV_NOTAIOe questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore AVV_NOTAIOa parte appellata, nei seguenti termini: Per la fase di studio € 1.100,00; per la fase introduttiva € 900,00; per la fase decisionale € 1.900,00: Totale € 3.900,00 ).
Ai sensi del disposto AVV_NOTAIO‘art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte ” è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione “: va pertanto dato atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale normativa, in relazione all’appello presentato da
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-Rigetta l’appello e per l’effetto, conferma la sentenza impugnata n. 310/2022 depositata dal Tribunale di Vercelli in data 21.06.2022;
-Visti gli artt. 91 e seg. c.p.c., condanna parte appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.900,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge.
Dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIO‘obbligo, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico AVV_NOTAIO‘appellante,
in persona del legale rappresentante pro tempore , del versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all’atto AVV_NOTAIOa costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio AVV_NOTAIO‘11.02.2026
Il Consigliere est.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME