SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 389 2026 – N. R.G. 00000649 2025 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati
ha pronunciato la seguente
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G. promossa da:
(C.F.
), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
C.F.
NOME COGNOME, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l’atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato all’indirizzo pec ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di provvedimento del COA di Torino in data 20/10/2025
APPELLANTE
contro
AVV_NOTAIO
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
C.F.
COGNOME, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio del proprio difensore
APPELLATO
e contro
(C.F. e P.I. ), con sede in Mogliano Veneto (INDIRIZZO), in persona del dott. amministratore delegato e direttore generale, e del dott. , in qualità di dirigente, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura alle liti AVV_NOTAIO Treviso in data 18/12/2014, rep. 186905, racc. 30367, nonché dall’AVV_NOTAIO, per procura alle liti AVV_NOTAIO in data P. P.
27/01/2022. Rep. NUMERO_DOCUMENTO, elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dei difensori
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1423/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 24/03/2025
-Responsabilità professionale avvocato
CONCLUSIONI
Per parte appellante :
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adìta, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare e/o pregiudiziale
Respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla difesa dell’AVV_NOTAIO e/o comunque disporre la rimessione in termini della parte appellante, giusto il disposto normativo di cui all’art. 153 c.p.c., in quanto incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile, ritenendo valida e tempestiva la notificazione dell’appello eseguita alla data del 15.05.2025 per le motivazioni tutte dedotte nella relativa istanza depositata in atti.
Nel merito
Riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale Ordinario di Torino, n. 1423/2025, repertorio n. 2967/2025 depositata in data 24/03/2025 e notificata il 15/04/2025, per le ragioni ed i motivi tutti dedotti e, conseguentemente, accertato e dichiarato per tutti i motivi indicati nel presente atto l’inadempimento o l’inesatto adempimento colpevole dell’AVV_NOTAIO del Foro di Torino nell’esecuzione del mandato professionale conferito dagli attori dichiarare risolto il contratto di mandato professionale,
accertare che nulla sia dovuto a di compenso professionale e sempre per l’effetto condannare l’AVV_NOTAIO del Foro di Torino al risarcimento di tutti i danni dall’appellante, patrimoniali e non patrimoniali, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di ‘chance’ nella misura di € 2.000.000,00 o in subordine, quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso
Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per l’appellato AVV_NOTAIO:
‘ In via preliminare
dichiarare ed accertare l’inammissibilità dell’appello formulato da per i motivi meglio specificati in atti;
nel merito
ove non venisse dichiarata la inammissibilità dell’appello, respingerlo poiché infondato in fatto e diritto per i motivi meglio specificati in atti e confermare integralmente la sentenza n. 1423/2025
impugnata da .
In ogni caso
Condannare parte attrice in appello al pagamento delle spese di costituzione in giudizio, nonché, a norma dell’art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata a titolo di sanzione per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.’
Per la terza chiamata
‘ Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
In INDIRIZZO principale
Accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dal Sig. , in quanto presentato oltre il termine di 30 giorni, previsto per legge – e, più segnatamente, in data 15/05/2025 – rispetto all’intervenuta notifica della sentenza, in data 31/03/2025, da parte dell’Avv.
NOME COGNOME e, per l’effetto
Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1423/2025 resa dal Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
In via subordinata
Dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa da intendersi in questa sede integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
IN INDIRIZZO
Dichiarare l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’avversario appello, per le ragioni esposte in narrativa da intendersi, in questa sede, integralmente ritrascritte e, per l’effetto,
Dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1423/2025 resa dal Tribunale di Torino.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario.
NEL MERITO
Respingere il gravame proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1423/2025, resa inter partes dal Tribunale di Torino, AVV_NOTAIO, in tutte le sue parti, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l’effetto,
Confermare la sovra citata sentenza in ogni sua statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.’
MOTIVI DELLA DECISIONE
e agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti dell’AVV_NOTAIO, al fine di ottenere che fosse accertato il suo inadempimento nell’espletamento del mandato professionale conferitogli dalla poi fallita, mandato che aveva avuto ad oggetto la proposizione di un’azione giudiziaria nei confronti dell’istituto di credito, , diretta a far accertare le nullità contrattuali e le illecite contabilizzazioni operate dall’istituto di credito nei rapporti bancari intrattenuti con la società
Sostenevano gli attori che dovesse essere risolto il contratto di mandato professionale, con accertamento che nulla era dovuto all’AVV_NOTAIO , a causa della mancata iscrizione a ruolo della causa proposta dalla e che il professionista dovesse essere altresì condannato a risarcire agli ex soci, e , gli ingenti danni patiti per effetto delle procedure esecutive immobiliari proseguite sui beni di loro proprietà personale, danni di natura sia patrimoniale, che non patrimoniale, che venivano quantificati nell’importo di € 2.000.000,00.
L’AVV_NOTAIO si costituiva, contestando la legittimazione attiva degli attori, per essergli stato il mandato professionale conferito dalla società e non dai soci; quindi, negava, nel merito, la sussistenza di una sua responsabilità, sostenendo che la mancata iscrizione a ruolo della causa era dipesa dal non essergli era stata fornita la documentazione indicata nell’atto di citazione.
Si costituiva inoltre la società assicuratrice, terza chiamata in manleva dall’AVV_NOTAIO. , la quale, senza contestare l’operatività della garanzia assicurativa, aderiva alle difese svolte dal proprio assicurato nel contrastare la domanda degli attori.
2 . Con sentenza pronunciata in data 24/03/2025 il Tribunale di Torino respingeva la domanda proposta da e , ritenendo che non fosse configurabile in capo all’AVV_NOTAIO una condotta contraria alla diligenza professionale esigibile, ex art. 1176, co. 2, c.c., oltre a difettare la prova del nesso causale, per non essere stato dimostrato che il giudizio, quand’anche fosse stato instaurato, avrebbe avuto esito positivo.
Gli attori, e , venivano infine condannati a rifondere le spese di
lite all’AVV_NOTAIO e a quanto a quest’ultima in base al principio di causalità
La sentenza veniva notificata dall’AVV_NOTAIO ai soccombenti, e
al domicilio da essi eletto presso il difensore, AVV_NOTAIO, all’indirizzo pec di quello, in data 31/03/2025 alle ore 15.24, secondo quanto risultante dal messaggio di consegna.
Ulteriormente la sentenza veniva notificata da a tutte le parti nella successiva data del 15/04/2025.
3 . Con atto di citazione notificato in data 15/05/2025, proposto con il ministero di altro difensore, il solo ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo, in riforma di quella, l’accertamento che nulla è dovuto all’AVV_NOTAIO, a titolo di compenso professionale, nonché chiedendo la sua condanna a risarcire i danni, anche per perdita di chance, quantificati nell’importo di € 2.000.000,00, o in quell’altra somma che fosse accertata.
Si è costituito l’AVV_NOTAIO, eccependo l’inammissibilità dell’appello per essere stato tardivamente proposto, oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza; nonché eccependo l’inammissibilità del gravame per la sua genericità, in violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c.; ed infine chiedendone la reiezione per infondatezza.
Si è costituita altresì chiedendo che l’appello sia dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., ed in ogni caso contestandone la fondatezza anche nel merito.
Alla prima udienza di trattazione anche avuta contezza dell’intervenuta notifica della sentenza di primo grado da parte dell’AVV_NOTAIO in data antecedente alla notifica da essa eseguita, eccepiva la tardività dell’impugnazione.
Il Consigliere Istruttore invitava le parti a valutare la definizione transattiva della causa, con rinuncia al giudizio d’appello e compensazione delle spese del grado.
Nel termine assegnato, per consentire alle parti di esprimersi in ordine alla proposta conciliativa, l’appellante dichiarava di non poter aderire a tale proposta, insistendo nell’istanza di remissione in termini, già formulata all’udienza; a loro volta, l’appellato e la terza chiamata davano atto dell’impossibilità di una definizione transattiva, stante l’indisponibilità della controparte a provvedere al versamento, almeno in parte, delle spese di primo grado, a fronte della loro rinuncia alle spese del grado d’appello.
Le parti venivano quindi invitate, ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., a precisare le conclusioni; quindi, veniva fissata udienza al 05/02/2026 per la discussione orale della causa, con le forme previste dall’art. 127 ter c.p.c., ed assegnato termine per il deposito di note conclusionali.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, per inosservanza
del termine breve di 30 giorni decorrente, ex art. 326 c.p.c., dalla notifica della sentenza di primo grado, eseguita dal procuratore dell’AVV_NOTAIO , AVV_NOTAIO, in data 31/03/2025 all’allora difensore
Il perfezionamento di quella notifica – comunque documentato nel presente giudizio – non è stato oggetto di contestazione sotto alcun profilo da parte dell’odierno appellante, tanto che, per superare l’incontestata intempestività del gravame, è stata formulata istanza di remissione in termini, in virtù della quale, secondo la tesi di parte appellante, dovrebbe essere ritenuto tempestivo l’appello proposto nel termine di 30 giorni dalla successiva notifica della sentenza di primo grado, avvenuta per iniziativa
di
In buona sostanza assume l’appellante che il mancato rispetto del termine decorrente dalla prima notifica non sia dipeso da colpa, per non esserne stato notiziato dal suo difensore dell’epoca, il quale, anzi, dopo alcuni tentativi di contattarlo telefonicamente, aveva risposto ad un messaggio sms del 16/04/2025, con il quale gli veniva espressamente chiesto se la sentenza fosse già stata notificata dalle controparti, con due messaggi in pari data (v. schermata prodotta in allegato all’istanza di remissione in termini depositata il 15/10/2025), con i quali affermava che la notifica era avvenuta il giorno precedente (e dunque il 15/04/2025) e che da quella data decorrevano 30 giorni per proporre appello.
Sostiene pertanto l’appellante, anche in sede di note conclusive, che il mancato rispetto del termine non sia imputabile ‘ alla parte e al suo difensore attuale’ , che ha notificato l’appello nel rispetto del termine decorrente dall’unica notifica di cui era a conoscenza.
L’istanza di remissione in termini e le argomentazioni che la sorreggono non sono meritevoli di accoglimento.
In linea di principio deve ammettersi, alla luce del secondo comma dell’art. 153 c.p.c., che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili, di chiedere di essere rimessa in termini, che tale facoltà operi anche in riferimento ai termini perentori previsti per proporre impugnazione, soluzione interpretativa questa cui la Corte di Cassazione era già pervenuta sotto il vigore del precedente art. 184 bis c.p.c. (v. Cass. n. 17729/2018).
Ciò posto, la richiesta di remissione in termini postula la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (v. Cass. n. 32725/2018), e comunque ‘… da un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che deve essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, e non può risolversi in una mancanza di diligenza, né consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore (cfr. Cass. n. 15908/2006) … ‘ (v. Cass. n.
21304/2019; in senso analogo Cass. n. 19384/2023 e Cass. n. 18435/2024). Ancora più specificamente la Suprema Corte ha chiarito come: ‘ L’istituto della remissione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., non può trovare applicazione alla decadenza dall’impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore agli obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest’ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini .’ (v. Cass. 07/07/2022 n. 21649).
Sulla scorta di tali principi, è evidente che la mancata tempestiva proposizione dell’appello da parte di sia dipesa da un fatto interno alla sfera di controllo della parte e di quello che era in allora il suo difensore.
La parte ha scelto di domiciliarsi presso il proprio difensore e ricevere quindi presso di quello tutte le notificazioni a lui destinate; il difensore ha regolarmente ricevuto la pec contenente la sentenza notificata, mai è stato anche solo prospettato che quel messaggio via pec, consegnato il 31/03/2025, non sia stato tempestivamente conosciuto per un fatto che avrebbe determinato un’impossibilità assoluta del difensore di attendere alle sue attività, pertanto tutte le disfunzioni che si possono essere verificate all’interno dell’organizzazione propria del difensore ricadono necessariamente sulla parte.
L’istituto della remissione in termini non è quindi invocabile, essendo esso destinato ad operare in situazioni eccezionali, che abbiano determinato per un fatto estraneo alla parte, in quanto da essa non controllabile, l’assoluta impossibilità di compiere un determinato atto.
Né la nozione di causa non imputabile può essere interpretata nel senso proposto da parte appellante, secondo cui l’inerzia del difensore non potrebbe andare a discapito della parte da lui assistita, considerata l’esigenza di certezza del giudicato, che deve ricollegarsi a presupposti assolutamente oggettivi, quale è appunto l’inutile decorso del termine per impugnare.
L’appello proposto da deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME e di nel medesimo importo, stante la natura e il pregio sostanzialmente equivalente delle attività difensive prestate.
La liquidazione deve essere operata in base allo scaglione di valore oltre € 1.000.000,00, atteso l’importo oggetto di domanda, facendo tuttavia applicazione dei minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione del limitato numero delle questioni trattate, con quantificazione quindi dei compensi nel complessivo importo di € 14.190,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Entrambe le parti appellate chiedono altresì la condanna di ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c.
Tale domanda appare fondata, dovendosi considerare come l’appello, oltre ad essere tardivo, risulti connotato da estrema genericità, in violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c., e le argomentazioni in esso contenute non appaiano idonee a scalfire una delle rationes decidendi che ha, in ogni caso, condotto alla reiezione della domanda risarcitoria da parte del Tribunale, e che è rappresentata dalla mancanza di prova del nesso causale, per non essere stato non solo dimostrato, ma neppure allegato, in base a quali elementi il giudizio che l’AVV_NOTAIO. avrebbe dovuto intraprendere nell’interesse della
avrebbe avuto chances
di successo.
Né a tale proposito risulta pertinente l’osservazione contenuta in atto d’appello, secondo cui sarebbe stato lo stesso AVV_NOTAIO a riconoscere l’esito prognostico favorevole di quel giudizio, avendo fondato l’atto giudiziario da lui redatto su una perizia di parte, da cui risultavano le nullità e le illecite contabilizzazioni.
La perizia di parte – peraltro neppure prodotta in questo giudizio e che non è dato sapere sulla base di quali dati contrattuali e/o documentali fosse stata redatta – in ogni caso, avrebbe costituito una mera allegazione tecnica e, a prescindere dal supposto convincimento dell’AVV_NOTAIO. , riguardo all’attendibilità di quella perizia, avrebbe dovuto essere dimostrata la probabilità che quella prospettazione difensiva aveva di condurre ad un positivo vaglio giudiziale delle pretese che si intendevano far valere.
A ciò si aggiunga, sempre ai fini della richiesta di condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., la condotta processuale tenuta dalla parte, dopo che è emersa inconfutabilmente la tardività dell’impugnazione, con il rifiuto di addivenire ad un accordo che le avrebbe, quanto meno, consentito di restare indenne dalla condanna alle spese di questo grado.
La somma che parte appellante deve essere condannata a tale titolo a corrispondere a ciascuna delle controparti può essere equitativamente determinata nella misura di 1/3 delle spese di lite liquidate, e quindi in € 4.730,00.
In considerazione della reiezione dell’appello, deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater , del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all’atto della costituzione in giudizio.
Con separato decreto, in considerazione dell’inammissibilità dell’appello, si provvederà, ex art. 130 bis, co. 1, DPR 115/2002, alla revoca nei confronti dell’appellante dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione Terza Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
1423/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 24/03/2025, dichiara inammissibile l’appello;
condanna a rifondere all’AVV_NOTAIO le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.190,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, RAGIONE_SOCIALE,
IVA, se dovuta, e successive occorrende;
visto l’art. 96, co. 3, c.p.c., condanna somma di € 4.730,00;
visto l’art. 96, co. 3, c.p.c., condanna corrispondere all’AVV_NOTAIO la
a corrispondere a la
somma di € 4.730,00;
dà atto della sussistenza dell’obbligo, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell’appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all’atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/02/2026.
Il Consigliere est.
dott.ssa NOME COGNOME Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME
avverso la sentenza n.