SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 366 2026 – N. R.G. 00000165 2024 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 165/2024
La Corte D’Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto : Divisione beni caduti in successione
nella causa iscritta al n. 165/2024
promossa da:
(CF ), nato a Torino il DATA_NASCITA, residente INDIRIZZO.F.
in Torino, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME (C.F.
– PEC
con
domicilio eletto in Torino, INDIRIZZO, giusta procura in calce all’atto di appello appellante
contro
(CF
), nato a Torino il DATA_NASCITA, residente
in Moncalieri (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli Avvocati
COGNOME
NOME
(C.F.
– PEC
rdineavvocatitorino.
) e
(C.F.
-PEC
con domicilio eletto in INDIRIZZO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione appellato
C.F.
C.F.
C.F.
E
C.F.
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/03/2025 e di rimessione al collegio del 5/02/2026 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dei capi della sentenza in questa sede impugnati n. 1-5-7-8 per i motivi tutti meglio deAVV_NOTAIOi nel presente atto;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti deAVV_NOTAIOi in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 5470/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Civile Seconda, Giudice AVV_NOTAIO, nell’ambito del giudizio N.R.G. 26405/2019, depositata in cancelleria in data 29.12.2023, notificata il 4.1.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in relazione ai predetti punti che qui si impugnano e si riportano:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO: determinare la quota pari al 46,63% spettante al sig. dei canoni di locazione relativi all’immobile di Torino, INDIRIZZO percepiti dall’apertura della successione alla effettiva divisione, oltre rivalutazione ed interessi, ordinando al sig. di corrispondere all’attore l’importo corrispondente; determinare la quota pari al 46,63% spettante al sig. della quota della indennità di esproprio versata dalla Provincia di Torino, pratica N.T.U. 34/2015, oltre rivalutazione ed interessi, ordinando al sig. di corrispondere all’attore l’importo corrispondente;
In ordine alla causa RG 28386/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo:
Nel merito, In via principale, Rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 8602/2019 emesso dal Tribunale in data 25/09/2019;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il rimborso forfettario, cpa ed iva nelle misure di legge e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado (senza alcuna motivazione nell’ordinanza del 30.9.2020 ) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: ‘ordinare ex art. 210 cpc la produzione in giudizio della documentazione relativa al versamento della Provincia di Torino per indennità di esproprio relativa alla pratica N.T.U 34/05.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio’.
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, Contrariis reiectis,
Nel merito: respingersi integralmente l’appello avversario per le ragioni di cui in narrativa e, per l’effetto, confermarsi integralmente la sentenza n. 5470/2023, emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 29 dicembre 2023 e notificata in data 4 gennaio 2024.
In via istruttoria: respingersi l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., deAVV_NOTAIOa dal sig. in relazione alla documentazione relativa al versamento della Provincia di Torino per indennità di esproprio relativa alla pratica N.T.U 34/05, per le ragioni di cui in narrativa (segnatamente quelle di cui al capitolo IV.C);
ammettersi, si opus, le istanze istruttorie di prova orale di prova orale deAVV_NOTAIOe al § II.B della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., del 7 luglio 2020 del Giudizio di Divisione, non ammesse con provvedimento del Tribunale di Torino del 30 settembre 2020.
Previa conferma delle spese di lite così come liquidate in primo grado, con il favore di onorari e spese di giudizio e successive occorrende, oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, oltre CPA e IVA, come per legge (e per quanto attiene all’IVA ove dovuta) anche del presente grado di giudizio ‘.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5470/2023 pubblicata il 29/12/2023, così decideva:
‘1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 8602/2019 del Tribunale di Torino;
ordina lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i beni morendo dismessi da
, nata ad Asti il DATA_NASCITA e deceduta a Torino il 24.05.2013, secondo le
seguenti quote:
quota del 46,63% a ;
quota del 53,37% a ;
assegna a il , così composto:
proprietà per 8/36 in Beinasco (INDIRIZZO), INDIRIZZO INDIRIZZO entrostante ad ente urbano della superficie catastale di mq. 8.296 (ottomiladuecentonovantasei) distinto al C.T. foglio 14, particelle 16, 27 e 467, complesso industriale composto da plurimi corpi di fabbrica a destinazione produttiva ed accessori, oltre a casa di civile abitazione indipendente, per una superficie coperta complessiva di mq. 5.420 (cinquemilaquattrocentoventi) circa, alle generali coerenze: INDIRIZZO INDIRIZZO, INDIRIZZO, particelle 22, 25, 464 e 66 del foglio 14, salvo altre.
Al C.F. del Comune di Beinasco:
Foglio 14, particella 16, sub. 103 – INDIRIZZO – P. 1 – cat. D/1 – R.C. € 11.294,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 104 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/1 – R.C. € 628,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 105 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/1 – R.C. € 660,00;’.
Foglio 14, particella 16, sub. 107 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/8 – R.C. € 10.250,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 108 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/7 – R.C. € 1.124,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 109 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/7 – R.C. € 1.380,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 110 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/7 – R.C. € 1.484,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 111 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/7 – R.C. € 692,00;
Foglio 14, particella 16, sub. 113 – INDIRIZZO – P. T – bene comune non censibile;
Foglio 14, particella 16, sub. 114 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/7 – R.C. € 2.912,00;
Foglio 14, particella 27, sub. 1 – INDIRIZZO – P. T – cat. A/3 – cl. 1 – vani 4 – R.C. € 309,87;
Foglio 14, particella 27, sub. 2 – INDIRIZZO – P. T – cat. A/3 – cl. 1 – vani
4 – R.C. € 309,87;
Foglio 14, particella 27, sub. 104 – INDIRIZZO – P. 1 – cat. D/1 – R.C. € 426,00;
Foglio 14, particella 467, sub. 1 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/1 – R.C. € 48,00;
Foglio 14, particella 467, sub. 2 – INDIRIZZO – P. T – cat. D/1 – R.C. € 28,00,
intestate a , nata ad Asti il DATA_NASCITA, quota 8/36, , nato a Torino il DATA_NASCITA, proprietà 5/36, , nato a Torino il DATA_NASCITA, proprietà 5/36, , nato a Torino il DATA_NASCITA, proprietà 18/36, con la precisazione che le unità distinte al C.F. Fg. 14, n. 16, sub. 103 e Fg. 14, n. 27, sub. 104 risultano altresì intestate per il diritto di superficie (pannelli fotovoltaici) della durata di anni 25 a favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
proprietà per 16/144 in Asti (At) Appezzamenti di terreno della superficie catastale complessiva di mq. 1.870 (milleottocentosettanta), in corpo unico alle generali coerenze: INDIRIZZO, particelle 214, 213, 212, 218, 217 del foglio 113, salvo altre.
Al C.T. di Asti Foglio 113, particelle 215, 216.
Valori mobiliari per un importo complessivo pari a € 791.499,76.
assegna a il , così composto:
per la piena proprietà in Torino (To), INDIRIZZO, al piano quarto (5° f.t.), appartamento composto doppi ingressi, soggiorno, cucina, quattro camere, doppi servizi ed accessori, per una superficie commerciale di mq. 210 circa, alle coerenze: cortile comune, vano scala, vano ascensore, pianerottolo, altro vano ascensore, altra unità stesso piano, INDIRIZZO, INDIRIZZO, salvo altre; al piano interrato, locale cantinato alle coerenze: terrapieno, altra cantina, corridoio comune, altra cantina, salvo altre.
Detta unità immobiliare risulta attualmente censita al C.F. del Comune di Torino come segue:
Foglio 1299, particella 349, sub. 188 – INDIRIZZO – P. 4 – z.c. 1 cat. A/2 – cl. 4 – vani 8,5 – R.C. € 2.765,63;
Foglio 1299, particella 349, sub. 189 – INDIRIZZO – P. S1 – z.c. 1 cat. C/2 – cl. 1 – mq. 8 – R.C. € 22,72;
intestate a , nato a Torino il DATA_NASCITA, proprietà per 1/1.
Beni mobili di cui all’elenco da pag. 26 a pag. 31 relazione CTU 05.10.2017 nella causa avente RG 10327/2014 definita con sentenza n. 3331/2018 del Tribunale di Torino;
Valori mobiliari per un importo complessivo pari a € 664.356,58.
dichiara inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione della quota dell’indennità di esproprio a favore di ;
rigetta le restanti domande di parte attrice;
accertato che in relazione all’immobile caduto in successione sito in INDIRIZZO, ha percepito entrate per complessivi Euro 74.067,00 ed ha sostenuto esborsi per complessivi Euro 83.825,51, determina in Euro 9.758,51 il saldo passivo della citata gestione e per l’effetto condanna a corrispondere a la somma di Euro 4.550,39, pari alla quota del 46,63% di tale saldo passivo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura di 1/3, quota che liquida in Euro 39,50 per esborsi ed Euro 14.402,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a.;
compensa le spese di lite per la parte restante;
pone definitivamente a carico della massa gli oneri di CTU liquidati in corso di causa’.
La pronuncia del Tribunale di Torino si è inserita nell’ambito della vicenda successoria e che ha visto l’insorgere di diversi contenziosi tra i fratelli relativamente alla successione della madre,
La sentenza in esame è intervenuta successivamente ad una diversa pronuncia del Tribunale di Torino, che, con sentenza n. 3331/2018, pronunciandosi sull’azione di riduzione per lesione della quota di legittima proposta da aveva: i)
accolto la suddetta azione di riduzione; ii) definito la composizione della massa ereditaria morendo dismessa da iii) determinato la quota di partecipazione di alla comunione ereditaria nella misura del 46,63%. Tale sentenza è passata in giudicato.
Successivamente, sono stati instaurati due diversi giudizi: i) il primo (NUMERO_DOCUMENTO) di Opposizione a Decreto Ingiuntivo, instaurato da per chiedere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 8602/2019 con cui il Tribunale di Torino gli aveva ingiunto di corrispondere al fratello la quota del 46,63% dei canoni di locazione percepiti dall’immobile sito in Torino, INDIRIZZO relativi al periodo da luglio 2018 ad agosto 2019; ii) il secondo (RG NUMERO_DOCUMENTO) di divisione dell’eredità, instaurato da
Il Tribunale di Torino ha riunito il giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo con quello di divisione, ha concesso termini istruttori, ha emesso un ordine di esibizione e ha disposto CTU.
Il Tribunale di Torino, all’esito del giudizio, ha: i) ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria; ii) formato due lotti, ciascuno composto da beni immobili e mobili, secondo le quote determinate dalla sentenza n. 3331/2018; iii) dichiarato inammissibile la domanda proposta da di condanna alla corresponsione della quota dell’indennità di esproprio percepita da in relazione ad appezzamenti che erano stati espropriati alla madre tenuto conto che di tale indennità ‘non si è tenuto conto nella determinazione dell’asse ereditario (…) per cui ogni contestazione al riguardo (…)’ ( cfr. p. 32 sentenza di primo grado) avrebbe dovuto essere svolta nel giudizio conclusosi con sentenza n. 3331/2018 ‘ o al più in sede di impugnazione della sentenza che lo ha definito, essendo in questa sede preclusa in applicazione del principio del ne bis in idem’ (cfr. ibidem); iv) accertato che in relazione all’immobile di INDIRIZZO, poiché questo era stato prelegato a egli ne aveva percepito in via esclusiva il canone di locazione a far data dal mese di novembre 2016, incassando, come determinato dalla CTU espletata, la somma di 74.067,00 euro e aveva sostenuto esborsi per un totale di 83.825,51 euro (il Tribunale, evidenziando l’esistenza di un saldo passivo tra entrate e uscite di 9.758,51 euro, ha rigettato la domanda di avente ad oggetto la restituzione dei
suddetti canoni e ha accolto la domanda riconvenzionale di di condanna del fratello al pagamento in suo favore della somma corrispondente alla quota del 46,63% di tale saldo passivo, quota pari ad euro 4.550,39 euro); v) revocato, di conseguenza, il Decreto Ingiuntivo opposto; vi) compensato per due terzi le spese di lite tra le parti e condannato alla rifusione di un terzo delle restanti spese a favore di che ha liquidato in 14.402,00 euro oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
2. Sull’oggetto dell’impugnazione.
proponeva appello e formulava quattro censure con cui lamentava: i) l’omesso calcolo da parte del Tribunale di Torino di tutti i canoni di locazione percepiti da dall’immobile di INDIRIZZO; ii) l’erronea revoca del Decreto Ingiuntivo opposto; iii) il mancato accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione della sua quota sull’indennità di esproprio ricevuta dal fratello iv) l’erronea determinazione delle spese di lite.
L’appellante insisteva per l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e in particolare chiedeva ‘ordinare ex art. 210 cpc la produzione in giudizio della documentazione relativa al versamento della Provincia di Torino per indennità di esproprio relativa alla pratica N.T.U 34/05’ (cfr. p. 34 appello).
L’appellante chiedeva, quindi, che fosse riformata la sentenza di primo grado relativamente ai capi impugnati.
Si costituiva e contestava nel merito le diverse censure di controparte, domandando l’integrale conferma della sentenza impugnata.
La Corte, attesa la rinuncia all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. verbale di udienza 4/7/2024) e vista l’impossibilità di definire il giudizio con conciliazione, tratteneva la causa a decisione dopo aver concesso i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli atti di parte.
3. Sulla prima e seconda censura di appello relative all’omesso calcolo da parte del
Tribunale di Torino di tutti i canoni di locazione percepiti da
dall’immobile di INDIRIZZO e all’erronea revoca del Decreto Ingiuntivo Opposto.
La prima e la seconda doglianza di appello, che censurano i capi n. 1 e n. 7 del dispositivo della sentenza impugnata, devono essere esaminate congiuntamente, poiché relative alla pronuncia di revoca del Decreto Ingiuntivo Opposto sul presupposto dell’omesso calcolo di tutti i canoni di locazione ricavati da dall’immobile sito in Torino, INDIRIZZO.
L’appellante, con la prima censura, si duole della violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare il doc. 42 relativo al contratto di locazione dell’immobile di INDIRIZZO.
L’appellante si duole del fatto che ‘il Giudice di Primo grado ha ritenuto che l’immobile fosse stato locato sino al 30.6.2021, data in cui si sono chiuse le operazioni peritali e che fosse sfitto a causa della disdetta dell’inquilino del 1.6.2020 (doc. 8 parte convenuta): pertanto ha conteggiato, quali frutti derivanti dall’immobile di Torino, INDIRIZZO, i canoni da novembre 2016 a giugno 2021, non avvedendosi dell’esistenza del doc. 42 di parte convenuta che dimostra l’esistenza di un nuovo contratto di locazione dal 1.7.2020 ad oggi’ (cfr. p. 10 appello).
Invero, secondo l’appellante, il Tribunale, non avendo tenuto conto del secondo contratto di locazione (cfr. doc. 42 parte convenuta appellata), avrebbe errato nel calcolo dei canoni relativi all’immobile di INDIRIZZO, poiché questi sarebbero dovuti non fino al momento della chiusura delle operazioni peritali e cioè giugno 2021, ma ‘fino al momento dell’effettiva divisione ereditaria, ed in specie, il 29.12.2023, data di pubblicazione della sentenza di divisione’ (cfr. p. 12 appello).
Dunque, secondo l’appellante, alla somma di 74.067,00 euro calcolata dal CTU, dovrebbero aggiungersi i canoni successivi percepiti da nel periodo dal 1/07/2021 al 29/12/2023, data di pubblicazione della sentenza, per un totale di 107.067,00 euro.
Su questa base, l’appellante non sarebbe, pertanto, debitore della somma riconosciuta dal giudice di primo grado, ma creditore nei confronti del fratello della somma di
10.837,50 (107.067,00 di attivo meno 83.825,51 di passività, su cui viene calcolato il 46,63% della quota).
L’appellante con la seconda censura, si duole dell’erronea revoca da parte del Tribunale del Decreto Ingiuntivo opposto.
L’appellante lamenta il fatto che, essendo egli creditore della somma di 10.837,50 euro, per i motivi illustrati alla censura precedente ‘il decreto ingiuntivo doveva essere confermato e non revocato’ (cfr. p. 18 appello).
L’appellante, dunque, ‘ chiede che – in relazione al capo della sentenza (n. 1) relativo alla revoca del decreto ingiuntivo n. 8602/2019 emesso dal Tribunale di Torino in data 25 settembre 2019 in odio al sig. – la Corte d’Appello accerti e dichiari egli vanta un credito pari ad € 10.837,50 nei confronti del fratello e per l’effetto confermi il predetto decreto ingiuntivo per la somma di € 10.837,50, modificando la predetta pronuncia’ (cfr. p. 19 appello).
Le censure sono infondate.
Invero, in relazione alla prima doglianza di appello, si osserva che il Tribunale di Torino ha ben considerato il contratto di locazione successivo (che aveva decorrenza dal 1/07/2020), indicato dallo stesso convenuto quale documento 42 e il CTU, nel calcolare i canoni, ha computato anche quelli successivi alla disdetta richiamata dall’odierno appellante (cfr. doc. 8 parte convenuta appellata). La doglianza non coglie, quindi, nel segno nella misura in cui il Giudice di primo grado ha preso in considerazione i canoni anche relativi al secondo contratto di locazione, come riportati dal CTU.
Il Tribunale di Torino, nell’esaminare la domanda di divisione, ha necessariamente dovuto indicare al CTU un momento fino al quale calcolare le reciproche poste pretese sul punto dalle parti (canoni di locazioni incassati e spese sostenute per l’immobile) ai fini della predisposizione del progetto divisionale.
Il Giudice di prime cure ha, quindi cristallizzato, le domande delle parti al momento di deposito dei progetti divisionali, dovendo il CTU determinare un importo certo non solo valutando i canoni incassati, ma anche le spese affrontate dal convenuto a vario titolo per l’immobile e richieste in via riconvenzionale. Rispetto a tale scelta del Tribunale di Torino nessuna delle parti ha sollevato obiezioni o ha avanzato critiche all’elaborato del CTU, motivo per cui deve ritenersi formato il giudicato quanto alle reciproche richieste
in relazione all’immobile di INDIRIZZO solo sino alla data di deposito dell’elaborato peritale.
Le reciproche successive pretese (relative al momento intercorrente tra tale data e il passaggio in giudicato della pronuncia di divisione) non sono coperte da giudicato e potranno essere oggetto di separate e ulteriori domande (ove le parti non dovessero trovare un accordo sul punto).
Invero, diversamente argomentando, parte convenuta odierna appellata sarebbe nell’impossibilità di far valere il contenuto della propria domanda riconvenzionale (quanto alle spese per l’immobile intercorrente tra il deposito del progetto di divisione e il passaggio in giudicato della pronuncia di divisione) e lo stesso Giudice di prime cure si troverebbe costretto a disporre continui supplementi di CTU risultando impossibile far coincidere il momento del deposito del progetto divisionale con il passaggio in giudicato della pronuncia di divisione.
Il rigetto della prima doglianza comporta l’impossibilità di accogliere anche la seconda censura fondata proprio sulla asserita e non provata erroneità nel calcolo dei canoni locatizi.
La prima e la seconda censure di appello vanno rigettate perché infondate.
*
4. Sulla terza censura di appello relativa al mancato riconoscimento dell’indennità di esproprio.
L’appellante, con il terzo motivo di appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda da lui formulata in ordine al riconoscimento del suo diritto a vedersi liquidare il 46,63% sull’indennità di esproprio percepita da per terreni siti nella Provincia di Torino che erano stati espropriati alla madre (capo n. 5 del dispositivo).
Invero, ad avviso dell’appellante, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che l’esame della questione relativa all’indennità di esproprio non potesse essere oggetto del presente giudizio, poiché già affrontata nel giudizio conclusosi con sentenza n. 3331/2018.
L’appellante sostiene che la questione relativa all’indennità di esproprio non era stata trattata in quel giudizio poiché era emersa solo in sede di CTU dove veniva precisato che nella composizione della massa ereditaria non si teneva conto ‘ di eventuali
sopravvenienze intervenute o che potranno intervenire a favore di a titolo di indennità di esproprio area da parte della Provincia di Torino (pratica N.T.U. 34/05)’ (cfr. p. 20 appello).
L’appellante sostiene che avrebbe errato il giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato che ‘ la sentenza emessa all’esito del citato giudizio ha fatto proprie le conclusioni del CTU con riferimento alla ricostruzione dell’asse ereditario, per cui ogni contestazione al riguardo avrebbe dovuto essere svolta in quel giudizio o al più in sede di impugnazione della sentenza che lo ha definito, essendo in questa sede preclusa in applicazione del principio del ne bis in idem, considerato che si tratta di questione che era stata espressamente esaminata nell’ambito del citato giudizio al fine della determinazione dell’asse ereditario’ (cfr. p. 22 appello).
La censura è infondata.
Invero, il principio del ne bis in idem trova applicazione nel caso di specie quale conseguenza del diverso principio del deAVV_NOTAIOo e deducibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione ‘ il principio in virtù del quale il giudicato copre il deAVV_NOTAIOo e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all’oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non deAVV_NOTAIOe specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ‘ (Cass. N. 1259/2024).
La questione di cui si discute era nota alle parti al momento dell’introduzione della domanda, poi definita con la sentenza passata in giudicato, come risulta dalla CTU espletata nel giudizio conclusosi con sentenza n. 3331/2018 e avrebbe dovuto, pertanto, essere sollevata ed esaminata nell’ambito di quel giudizio perché facente parte delle domande ivi deducibili.
La mancata proposizione della questione in tale sede comporta l’impossibilità di proporla nuovamente nel presente giudizio in virtù del principio del ne bis in idem , attesa la presenza di un giudicato implicito involgente l’intera domanda relativa all’indennità di esproprio quanto al deAVV_NOTAIOo e al deducibile.
Non coglie nel segno nemmeno il rilievo dell’appellante circa il fatto che il convenuto non ha mai eccepito il principio del ne bis in idem , per cui, a suo avviso, il giudice sarebbe andato ultra petita , poiché come affermato dalla Corte di Cassazione ‘ l’accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem’ (Cass. 16589/2021), dunque, rilevabile d’ufficio.
La terza censura di appello va rigettata perché infondata.
Il rigetto della terza censura di appello comporta conseguentemente il rigetto dell’istanza istruttoria avanzata da parte appellante relativa alla richiesta di ordinare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al ‘ versamento della Provincia di Torino per indennità di esproprio relativa alla pratica N.TNUMERO_DOCUMENTOU NUMERO_DOCUMENTO/05′ (cfr. p. 34 appello), poiché detta questione esula dall’oggetto del presente giudizio per i motivi esposti.
5. Sulla quarta censura di appello relativa alle spese
Parte appellante, con la quarta censura, ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Va, quindi, confermata la parziale reciproca soccombenza con rigetto della quarta censura di gravame.
6. Sulla pronuncia in punto spese del presente giudizio.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure proposte dall’appellante.
Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, nei valori medi (valore della causa inferiore a 52.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.058,00 euro, fase introduttiva 1.418,00 euro, fase trattazione 3.045,00 euro, fase decisoria 3.470,00 euro (totale 9.991,00 euro).
7. Sull’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della ‘ sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ‘ (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l’appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M. LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 5470/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino pubblicata il 29/12/2023,
1.
RIGETTA
l’appello proposto da parte appellante,
e per l’effetto
2.
CONFERMA
la sentenza n. 5470/2023 emessa dal Tribunale di Torino, in data 29/12/2023;
3.
NOME
la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata,
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 9.991,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA’ ATTO
della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l’appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 19/02/2026.
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME
(Minuta redatta dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)