Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31360 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22720/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domiciliato presso il suo studio in ROMAINDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresenta e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7223/2023 depositata il 9.11.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ex art. 703 c.p.c., il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda dell’AVV_NOTAIO di accertamento dei residui compensi professionali maturati per l’attività difensiva svolta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, davanti al RAGIONE_SOCIALE di Giustizia Amministrativa, condannando tale società al pagamento di € 3.400,00 in favore del predetto.
Avverso questa ordinanza, comunicata dalla cancelleria del Tribunale il 16.6.2022, proponeva appello alla Corte d’Appello di Roma il 13.1.2023 la RAGIONE_SOCIALE, al quale resisteva l’AVV_NOTAIO, eccependo la tardività dell’appello e contestando la sua fondatezza nel merito; peraltro, con appello incidentale tardivo, il COGNOME lamentava l’omessa pronuncia sui danni richiesti in primo grado in relazione alle espressioni offensive utilizzate dalla controparte negli scritti difensivi non riguardanti l’oggetto della causa.
Con la sentenza n. 7223/2023, pubblicata il 9.11.2023, la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello principale perché notificato dopo la decorrenza del termine breve di trenta giorni stabilito dall’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza conclusiva del procedimento sommario da parte della cancelleria, e conseguentemente inefficace ex art. 334 comma 2° c.p.c. l’appello incidentale tardivo del COGNOME, compensando le spese del giudizio per reciproca soccombenza.
Avverso questa sentenza NOME AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, e la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale del 27.11.2025, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 92 e 91 c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto inammissibile il gravame, ma compensato le spese del giudizio. Infatti, secondo il ricorrente, la
pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Tale primo motivo è fondato perché la sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo sussistente un’ipotesi di reciproca soccombenza delle spese processuali del doppio grado di giudizio, reciproca soccombenza in realtà insussistente, dal momento che mentre l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto tardivo perché notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza ex art. 703 c.p.c. del Tribunale di Roma, equiparata alla notificazione ad istanza di parte dalla speciale previsione dell’art. 702 quater c.p.c., con conseguente sussistenza della soccombenza sul punto di quella società, l’appello incidentale tardivo del COGNOME, che si era comunque costituito tempestivamente in secondo grado, non è stato esaminato dalla Corte d’Appello.
Ciò in quanto quest’ultima ha semplicemente -e correttamente -preso atto dell’inefficacia dell’appello incidentale tardivo ex art. 334 comma 2° c.p.c., inefficacia che scaturisce ex lege dall’inammissibilità per tardività dell’appello principale, per cui non era ravvisabile alcuna soccombenza del COGNOME, che ha proposto l’appello incidentale secondo una delle modalità consentite dal nostro ordinamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia pure riferita ad impugnazioni proposte in sede di legittimità, infatti, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque
l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. ord. 4.12.2023 n. 33733; Cass. ord. 12.6.2018 n. 15220).
Applicando quindi la compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, peraltro ad entrambi i gradi di giudizio, malgrado la reiezione dell’appello principale e l’inefficacia dell’appello incidentale tardivo, la Corte distrettuale ha violato il principio della soccombenza, che gli imponeva di porre le spese del giudizio di secondo grado all’unica parte che vi aveva dato causa e che aveva visto definitivamente respinte le proprie tesi contrarie alla domanda avversaria parzialmente accolta.
2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 96 e 88 c.p.c., atteso che la Corte d’Appello oltre a non condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, non l’ha condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria e abuso del processo chiesto in primo grado e riproposto in secondo grado, nonostante la manifesta infondatezza e inammissibilità dell’opposizione.
Il secondo motivo deve ritenersi assorbito in senso proprio, in ragione dell’accoglimento del primo motivo, in quanto il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, dovrà decidere in base all’esito finale della lite sulle spese processuali, comprese quelle del giudizio di legittimità, e pronunciarsi quindi anche sulla domanda conseguenziale di risarcimento danni ex artt. 96 e 88 c.p.c. avanzata dal AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME