Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7378 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 22363-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO
— ricorrente —
-contro-
PROVINCIA DI FERMO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 267/2023 del TRIBUNALE di FERMO, depositata in data 30/03/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 45/2018 il Giudice di Pace di Fermo accoglieva il ricorso interposto da NOME COGNOME avverso un verbale di contestazione di violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della strada.
Con la sentenza impugnata, n. 267/2023, il Tribunale di Fermo accoglieva il gravame proposto dalla Provincia di Fermo avverso la decisione di prime cure, riformandola e confermando il verbale oggetto di impugnazione. Il Tribunale riteneva, in particolare, che il verbale impugnato contenesse una sufficiente indicazione del macchinario utilizzato per la rilevazione a distanza dell’infrazione al codice della strada; che comunque l’errata indicazione, in detto verbale, del tipo di apparecchiatura utilizzata non fosse idonea ad inficiarne la validità; che la circostanza che sul tratto di strada in cui la violazione era stata rilevata fosse presente segnaletica indicante la rilevazione della velocità a distanza fosse idonea a consentire all’utenza di comprendere che si era in presenza di rilevamento della velocità istantanea; ed infine, che l’omessa contestazione immediata della violazione fosse giustificata dal tipo di strada sulla quale essa era stata rilevata.
Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso la Provincia di Fermo.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che
nel verbale di contestazione si dà atto, una prima volta, che la velocità è stata rilevata mediante un ‘sistema di misura della velocità istantanea in postazione fissa Celeritas Evo TARGA_VEICOLO‘ mentre, in altra parte, che ‘l’accertamento è stato compiuto sulla base di risultanze fotografiche prodotte dal sistema Celeritas Evo-UL’ . In tal modo, non sarebbe certo con quale apparato la rilevazione sarebbe stata, in concreto, eseguita. Il giudice di appello avrebbe erroneamente affermato che il ricorrente poteva venire a conoscenza di quale apparecchio era stato utilizzato accedendo al sito internet della Provincia di Fermo, senza considerare che in tal modo risultava violato il principio secondo cui gli elementi essenziali della contestazione devono emergere dal verbale di constatazione.
Con il secondo motivo, invece, la COGNOME si duole della violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dato atto che il sistema utilizzato per il rilevamento della velocità era stato debitamente omologato, senza tener conto del fatto che il sistema Celeritas era stato approvato per il rilevamento della velocità media, e non anche di quella istantanea.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia altresì la violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto legittima l’omessa contestazione immediata della violazione, sul presupposto che il tratto di strada interessato fosse stato inserito, con decreto prefettizio n. 3223/2013, tra quelli per i quali tale metodo era consentito. Il giudice del gravame, tuttavia, non avrebbe tenuto conto che quel decreto autorizzava il rilevamento della velocità media con sistema del tipo ‘tutor’ o similari, e non anche quello della velocità istantanea.
Le tre censure sono inammissibili per mancata indicazione della disposizione che si assume violata. La ricorrente, infatti, denunzia il vizio di ‘violazione o falsa applicazione di norma di legge’ , senza tuttavia indicare alcuna specifica disposizione che sarebbe stata in concreto violata dal giudice di merito.
Va in proposito ribadito che ‘In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa’ (cfr . Cass. Sez. Un., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448; in senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805).
Con il quarto motivo, la COGNOME contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e 142 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto idonea la segnaletica esistente sul tratto di strada sul quale è stata rilevata la contravvenzione alle norme del codice della strada.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale, all’esito di giudizio di fatto non censurabile, in sé, in sede di legittimità, ha ritenuto che la segnaletica esistente in loco fosse idonea a consentire agli utenti della strada di acquisire la
consapevolezza dell’esistenza di una postazione di rilevamento della velocità. In particolare, secondo quanto affermato dal Tribunale, dai cartelli indicanti l’esistenza di un rilevamento della velocità media, esistenti sul tratto di strada lungo il quale è stato elevato il verbale oggetto di causa, era stata eliminata la parola ‘media’ . Tale condotta non era risultata, secondo il giudice di merito, fuorviante per l’utente della strada, ‘… atteso che lo stesso è stato comunque edotto sia della presenza del controllo della velocità che dei limiti vigenti lungo il tratto stradale interessato dalla rilevazione’ (cfr . pag. 7 della sentenza impugnata).
A questa ricostruzione del fatto e delle prove la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i
rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’ iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).
Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la convenzione stipulata il 14.4.2016 tra la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno, avente ad oggetto la disciplina della rilevazione della velocità sul tratto di strada lungo il quale è stata elevata la contravvenzione, era scaduta al momento dell’elevazione del verbale impugnato.
La censura è inammissibile, innanzitutto per difetto di specificità.
La questione della scadenza della convenzione tra la Provincia di Fermo e la Provincia di Ascoli Piceno, infatti, non risulta affrontata dalla sentenza impugnata, e la ricorrente non indica in quale momento del giudizio di merito, e con quale strumento processuale, essa sarebbe stata introdotta. L’argomento, dunque, deve ritenersi nuovo, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità della doglianza.
In secondo luogo, la generica contestazione mossa dalla ricorrente non consente di comprendere neppure quale incidenza potrebbe avere la denunziata scadenza della convenzione di cui anzidetto sul verbale di contravvenzione oggetto di impugnazione. Ne discende un ulteriore, concorrente, motivo di inammissibilità della doglianza, per difetto della prova della decisività dell’omesso esame denunziato dalla COGNOME.
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 marzo 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME