Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32163 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Oggetto
Medici specializzandi -Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2678/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliata digitalmente ex lege ; -ricorrente –
-contro-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-controricorrenti –
COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME e COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 4589/2021, depositata il 23 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
numerosi medici specializzati, tra i quali gli odierni ricorrenti, convennero in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALE Direttiva CE 93/16, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione;
premesso di aver conseguito il diploma di specializzazione fruendo RAGIONE_SOCIALE borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, di importo annuo pari a euro 11.113,00, chiesero la condanna RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni convenute al risarcimento del danno, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato in base al trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e dal successivo D.P.C.M. 7 marzo 2007, che aveva definito il contratto di formazione specialistica con decorrenza dall’anno accademico 2006/2007; instarono in subordine per la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
il Tribunale di Roma, con sentenza n. 11053 del 2016, rigettò integralmente le domande, compensando le spese;
ritenne, infatti, che la normativa comunitaria non imponesse allo Stato italiano un obbligo di adeguamento retributivo nella misura prevista dal d.lgs. n. 368 del 1999, e che la disciplina interna avesse correttamente differito l’applicazione del nuovo trattamento economico ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 ;
pronunciando sul gravame interposto dagli odierni controricorrenti e intimati la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4589/2021, resa pubblica il 23 giugno 2021, e corretta con ordinanza del 16 dicembre 2021, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei dottori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME al netto RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale maturata su alcune rate ─ RAGIONE_SOCIALE somma pari alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio di cui all’art. 6 comma 4 del D.L.vo 8.8.1991 n. 257, secondo il parametro del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEe rispettive costituzioni in mora come da motivazione al saldo e, quanto ai dottori COGNOME e NOME, anche all’incremento annuale previsto per l’aumento del costo RAGIONE_SOCIALE vita per la sola annualità successiva all’anno 2008. Ha per il resto rigettato l’appello e confermato la sentenza appellata, compensando tra le parti le spese del giudizio di entrambi i gradi del giudizio;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato ad un unico mezzo, cui resistono, depositando controricorso, i dottori COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME;
gli altri intimati sono rimasti tali;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE; i controricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
d eve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del controricorso, e di conseguenza anche RAGIONE_SOCIALE successiva memoria dei controricorrenti, essendo stato il primo tardivamente consegnato all’ufficio postale per la notifica a mezzo posta in data 25 febbraio 202 2, al di là del termine fissato dall’art. 370 c.p.c. ─ nel testo applicabile ratione temporis previgente alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 27, lett. f) , n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) ─ il quale infatti, essendo stato il ricorso RAGIONE_SOCIALE P.A. notificato a mezzo p.e.c. in data 15 gennaio 2022, veniva a scadere il 24 febbraio 2022;
c on l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione degli art. 6, comma 1, del d.lgs. 257/1991, art. 32, comma 12 RAGIONE_SOCIALE l. n. 449/1997 e art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALE l. 289/2002, art. 1, comma 212, RAGIONE_SOCIALE legge n. 266 del 2005 »;
lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente riconosciuto il diritto di alcuni medici specializzandi alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALE borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, nonché, per due di essi, all’indicizzazione annuale per l’anno 2009, ponendosi tale statuizione in contrasto con la normativa RAGIONE_SOCIALE e con il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
il motivo è fondato;
l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE
vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
in tal senso si sono da ultimo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 19/07/2024, n. 20006, alle cui ampie motivazioni è sufficiente in questa sede fare rimando;
investite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza « se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 », le S.U. hanno infatti affermato il principio di diritto secondo cui « l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALE vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n. 289 del 2002 »;
giova inoltre rammentare che ─ come pure evidenziato nel citato arresto RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (par. 6 RAGIONE_SOCIALE motivazione) ─ il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (recante « Attuazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e RAGIONE_SOCIALEe direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE »), il quale
tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall’art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che « Fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 » , ragione per cui ─ diversamente da quanto ritenuto dai giudici a quibus con riferimento ai medici che avevano ultimato il corso di specializzazione successivamente al 31 dicembre 2005 ─ non vi è alcun periodo per il quale possa fondatamente invocarsi il diritto alla indicizzazione e/o rideterminazione triennale ai sensi del citato art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991;
in accoglimento, dunque, del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande formulate in primo grado dai dottori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
avuto riguardo alla complessità del quadro normativo di riferimento ed alla ravvisata esigenza RAGIONE_SOCIALE‘intervento nomofilattico RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (sebbene, negli esiti, confermativo di orientamento già in precedenza invalso nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni semplici), si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
alla soccombenza riguardo al presente giudizio di legittimità segue la condanna, in solido, dei controricorrenti e RAGIONE_SOCIALE intimata NOME NOME (solo di coloro , dunque, dei quali la sentenza d’appello aveva accolto sia pure in parte la domanda e gli unici dunque evocati quali controinteressati alla odierna impugnazione) alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazione ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe relative spese, liquidate come
da dispositivo , con applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55;
non v’è luogo , invece, a provvedere sul regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti degli altri intimati, essendo stati gli stessi evocati nel presente giudizio solo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 332 c.p.c. quali « litisconsorti processuali » e non avendo gli stessi svolto alcuna difesa nella presente sede;
poiché la parte vittoriosa è una amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale vige il sistema RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere limitata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019);
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione; decidendo nel merito, rigetta le domande proposte, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dai dottori COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Condanna i controricorrenti e NOME, in solido, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazione ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME