L’utilizzo del trust come strumento di pianificazione e protezione patrimoniale è sempre più diffuso. Tuttavia, quando un debitore istituisce un trust per sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori, questi ultimi possono ricorrere all’azione revocatoria trust. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali su due aspetti cruciali di questa azione: il momento da cui decorre la prescrizione e quale atto, tra quello istitutivo e quello dispositivo, debba essere impugnato.
I fatti di causa
Nel caso in esame, una società e un imprenditore, creditori di un soggetto, avevano chiesto al Tribunale di dichiarare inefficace nei loro confronti l’atto con cui il debitore aveva costituito un trust, trasferendovi dei beni. Il debitore, che ricopriva anche il ruolo di settlor e trustee, si era opposto sostenendo, tra le altre cose, che l’azione dei creditori fosse prescritta e che l’atto istitutivo del trust, di per sé, non fosse revocabile.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione ai creditori, respingendo le difese del debitore. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due argomenti: l’errata individuazione del termine iniziale della prescrizione e l’erronea applicazione dell’azione revocatoria all’atto istitutivo del trust.
La questione della prescrizione nell’azione revocatoria trust
Il primo punto controverso riguardava il dies a quo, ovvero il giorno da cui far decorrere il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio dell’azione revocatoria (art. 2903 c.c.).
Secondo il debitore, il termine doveva decorrere dalla data di stipulazione dell’atto di trust (03.07.2007). Poiché l’azione legale dei creditori era stata notificata il 04.07.2012, il termine quinquennale sarebbe stato superato, rendendo l’azione prescritta.
La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, confermando l’orientamento più recente. Gli Ermellini hanno chiarito che, in base a un’interpretazione coordinata degli artt. 2903 e 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere non dalla data dell’atto, ma dal giorno in cui il diritto può essere effettivamente fatto valere. Nel caso di un atto soggetto a pubblicità, come la costituzione di un trust su beni immobili, questo momento coincide con la data della trascrizione nei pubblici registri. È solo da quel momento, infatti, che l’atto diventa conoscibile ai terzi (inclusi i creditori) e la loro inerzia può essere considerata rilevante ai fini della prescrizione. Di conseguenza, il termine era stato rispettato.
L’oggetto dell’impugnazione: atto istitutivo o dispositivo?
Il secondo motivo di ricorso si concentrava sulla natura dell’atto impugnabile. Il debitore sosteneva che l’azione revocatoria non potesse colpire l’atto istitutivo del trust, che di per sé non ha effetti dispositivi, ma solo il successivo atto con cui i beni vengono materialmente trasferiti al trustee. A suo avviso, solo quest’ultimo atto causa un effettivo pregiudizio ai creditori.
Anche su questo punto, la Cassazione ha dato torto al ricorrente. La Corte ha riconosciuto che, sebbene teoricamente distinguibili, l’atto istitutivo del trust e l’atto di trasferimento dei beni sono strettamente e inscindibilmente connessi. L’atto di trasferimento (dispositivo) trova la sua causa e la sua ragion d’essere proprio nell’atto istitutivo. Senza quest’ultimo, il trasferimento sarebbe privo di giustificazione.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che colpire con l’azione revocatoria l’atto istitutivo significa colpire il “fenomeno del trust sin dalla sua radice”. L’inefficacia dell’atto istitutivo, ottenuta tramite una sentenza revocatoria, comporta necessariamente anche l’inefficacia del conseguente atto dispositivo. I due atti formano un’operazione giuridica unitaria finalizzata alla segregazione patrimoniale. Pertanto, la domanda di revoca dell’atto istitutivo è perfettamente idonea a produrre l’effetto desiderato dal creditore, ovvero rendere i beni aggredibili, senza necessità di impugnare separatamente anche l’atto di trasferimento. Questa interpretazione, secondo la Corte, è coerente con la funzione di conservazione della garanzia patrimoniale propria dell’azione revocatoria.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida due principi di fondamentale importanza pratica. In primo luogo, per i creditori, stabilisce con certezza che il tempo per agire in revocatoria contro un trust decorre dalla sua trascrizione, offrendo una maggiore tutela. In secondo luogo, chiarisce che l’azione può essere validamente diretta contro l’atto istitutivo del trust, semplificando la strategia processuale del creditore. Per i debitori, invece, la decisione rappresenta un monito: la costituzione di un trust non è uno scudo invalicabile e l’intera operazione, fin dal suo atto fondativo, può essere resa inefficace se compiuta in pregiudizio delle ragioni creditorie.
Da quando decorre il termine di prescrizione per l’azione revocatoria contro un trust?
Il termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere non dalla data di stipulazione dell’atto, ma dalla data della sua trascrizione nei pubblici registri. Solo da quel momento, infatti, l’atto diventa opponibile ai terzi e il creditore è in condizione di esercitare il proprio diritto.
L’azione revocatoria può essere proposta solo contro l’atto di trasferimento dei beni al trustee o anche contro l’atto istitutivo del trust?
Sì, l’azione revocatoria può essere validamente proposta anche contro il solo atto istitutivo del trust. La Corte di Cassazione considera l’atto istitutivo e l’atto di trasferimento dei beni come parti di un’operazione unitaria e inscindibile.
Perché la Cassazione ritiene che l’atto istitutivo del trust sia impugnabile con l’azione revocatoria?
Perché l’atto istitutivo è la radice dell’intera operazione di segregazione patrimoniale. Rendere inefficace l’atto istitutivo comporta, come conseguenza diretta, l’inefficacia anche del successivo atto di trasferimento dei beni al trustee, poiché quest’ultimo trova la sua causa e giustificazione proprio nel primo.