Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29872 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25152/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, e per essa la mandataria RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 66/2021, depositata in data 17/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, evocava, innanzi al Tribunale di Udine, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al fine di far dichiarare l’inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ., dell’atto di compravendita immobiliare, con il quale il primo aveva venduto alla seconda la proprietà di due beni immobili: un fabbricato ed una autorimessa, situati in due comuni diversi.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 110/2020, respingeva la domanda attorea.
L’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato accolto dalla Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 66/2021, pubblicata il 17 marzo 2021.
Ai fini che qui interessano, la Corte territoriale ha dato atto di quanto allegato dal disponente e confermato dall’escussione di NOME COGNOME, e cioè che: a) NOME COGNOME, dopo la morte di NOME COGNOME, con la liquidazione delle quote della società ereditate dal marito, aveva acquistato dal COGNOME l’immobile per cui è causa, perché voleva trasferirsi in luogo diverso dalla casa
nonché contro
coniugale; b) l’immobile era abitato dal COGNOME e dalla sorella disabile; c) la COGNOME aveva acconsentito che la sorella del COGNOME continuasse a vivere nell’immobile, a fronte del pagamento di un canone di locazione; c) visto che le condizioni di salute della sorella peggioravano, il COGNOME aveva chiesto alla COGNOME di consentirgli di vivere per un certo periodo in un locale seminterrato dell’immobile di cui si parla.
Ha poi letto i suddetti dati storici «con le valutazioni presuntive che la prova logica richiede», pervenendo alla conclusione che: d) ben difficilmente la COGNOME ignorava l’intervenuto fallimento dell’impresa edile del COGNOME, «se non altro perché legata da una lunga consuetudine con il convenuto, fraterno amico» e che lo stesso le aveva venduto tutto il suo patrimonio immobiliare; e) era irrilevante se tra il COGNOME e la COGNOME vi fosse una relazione sentimentale, perché anche un’amicizia profonda potrebbe «essere il viatico per il transito delle informazioni patrimoniali tra due persone» e che quindi non fossero conducenti le ragioni addotte a giustificazione dell’acquisto dei beni da parte della COGNOME (la morte del marito, il bisogno di una casa nuova, l’ospitalità della sorella del convenuto e così via).
NOME COGNOME ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 81 e 100 c.p.c., nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 58 TUB, essendo RAGIONE_SOCIALE priva di legittimazione attiva ad agire e a promuovere il presente giudizio, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE».
La premessa da cui muove la censura è che RAGIONE_SOCIALE, al fine di provare la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, aveva prodotto una serie di documenti, tutti analiticamente elencati nel ricorso, ma non la procura con la quale RAGIONE_SOCIALE le aveva conferito procura speciale ( Special Servicer ), al fine di procedere al recupero del credito, per la tutela del quale era stata esperita l’azione revocatoria o l’atto in forza del quale essa era legittimata a promuovere il giudizio e neppure l’atto di cessione del credito e della garanzia personale prestata dal COGNOME (garanzia che si può ritenere esser stata ceduta ai sensi dell’articolo 1263 cod.civ.).
In sostanza, il ricorrente lamenta il difetto di prova della legittimazione attiva della controricorrente, per la dimostrazione della quale non sarebbe stata sufficiente la mera produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale che rendeva opponibile la cessione in blocco dei crediti, anche qualora la controricorrente avesse allegato la procura conferita da RAGIONE_SOCIALE, atteso che la pubblicazione in Gazzetta avviene unicamente quale adempimento di un obbligo pubblicitario, vale a impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto paghi, nonostante la sopravvenuta cessione, nelle mani del cedente, ma non dimostra che il credito esiste, non ha valenza costitutiva e neanche sanatoria di eventuali vizi dell’atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa. La resistente, per dare prova della sua legittimazione e di essere successore a titolo universale o particolare del creditore, avrebbe avuto l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a «dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco».
Il motivo è infondato.
È da premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con la sentenza 16/11/2009, n. 24179, che, in tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante; tale accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo.
Non essendo stata affrontata detta questione nei precedenti gradi di merito è da escludersi la formazione del giudicato; spetta, dunque, a questa Corte, giudice del fatto processuale, procedere all’accertamento richiesto attraverso la valutazione diretta degli atti attributivi del potere rappresentativo.
Ora, il doc. 33 del fascicolo di cassazione è copia del verbale dell’assemblea straordinaria con cui i 1°dicembre 2008 era stata deliberata la modifica della denominazione della società RAGIONE_SOCIALE in quella di RAGIONE_SOCIALE La società RAGIONE_SOCIALE era stata nominata Special Servicer dalla società RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, è da escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato che la RAGIONE_SOCIALE era stata nominata dalla RAGIONE_SOCIALE quale suo Special Servicer .
Deve anche escludersi che la controricorrente non abbia dimostrato di essere cessionaria del credito che il COGNOME aveva garantito con fideiussione. In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del
credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Peraltro, essendosi astenuto dal sollevare nei precedenti gradi di merito qualsiasi eccezione in ordine al difetto di legittimazione ad causam della RAGIONE_SOCIALE, difendendosi nel merito dell’impugnazione, deve ritenersi che il COGNOME avesse implicitamente riconosciuto la legittimazione della società RAGIONE_SOCIALE
2) Con il secondo motivo è denunciato «l’omesso esame circa fatti decisivi per la decisione che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai documenti allegati dal ricorrente e alle circostanze allegate e volte a dimostrare l’insussistenza della conoscenza in capo all’acquirente del pregiudizio delle ragioni creditorie e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c. nr. 3 e 5 per aver il giudice di merito posto a fondamento del ragionamento deduttivo fatti storici privi di gravità, precisione e concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota».
Il ricorrente, dopo aver riproposto la propria ricostruzione dei fatti di causa, aver riprodotto i capitoli di prova ammessi dal giudice di primo grado e le dichiarazioni dei testi escussi, contesta il ragionamento presuntivo svolto dalla Corte d’Appello, imputandole
di aver messo in correlazione fatti che non sono collegati fra loro e di aver ricostruito la vicenda in modo non corrispondente al vero e in contrasto con i documenti dimessi dalle parti agli atti di causa e con le allegazioni, non contestate, delle parti medesime, nonché di essersi basata su circostanze non gravi, né precise e concordanti e di avere omesso, per converso, l’esame di fatti gravi precisi e concordanti. Tanto allo scopo di contestare la ricostruzione dei rapporti intercorsi con la COGNOME, quanto all’esistenza di una relazione affettiva e/o di convivenza more uxorio , e quindi la conoscenza da parte della COGNOME del pregiudizio che la compravendita comportava per i creditori del venditore e/o l’illogicità dell’acquisto di una unità immobiliare ad uso abitativo nel Comune di Pradamano e di un garage nel Comune di Remanzacco, che ha indotto la Corte d’Appello a ritenere che l’acquisto fosse stato fatto al solo scopo di favorire il disponente, le cui condizioni di difficoltà economica le erano note, senza considerare che egli era in pensione dal 2011, che l’atto dispositivo risaliva al 2014 e che la COGNOME non poteva sapere che aveva rilasciato garanzie.
Il motivo è inammissibile.
La deduzione della violazione dell’art. 2729 cod. civ. è stata prospettata senza che ne ricorressero i presupposti, siccome individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a denunciare assertivamente che il giudice di merito non aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, né precise e concordanti; ma avrebbe dovuto spiegare perché gli indizi su cui la Corte d’Appello ha basato il suo ragionamento inferenziale non avessero dette caratteristiche, dovendosi ricordare che la gravità si rifà a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis che facciano ritenere probabile che dato un fatto noto A si sia verificato il fatto ignoto B, la precisione è indice della probabilità che la
conoscenza del fatto noto A indirizzi verso il fatto ignoto B e non anche verso un altro o altri fatti, la concordanza indica che alla conoscenza del fatto ignoto si è giunti in modo concordante con altri elementi probatori (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785; Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 09/10/2023, n. 28286).
Una censura di contenuto diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio , collocando la censura su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. Peraltro, «per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva … essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'” id quod plerumque accidit “».
Anche la denunciata violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. in verità, neppure argomentata -merita accoglimento, poiché essa è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi): Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass. 09/06/2021, n, 16016.
Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della società controricorrente, che liquida in euro 6.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18