Retribuzione globale di fatto: la Cassazione esclude i rimborsi spese
L’ordinanza in commento affronta un tema cruciale nel diritto del lavoro: la corretta determinazione della retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo. La Corte di Cassazione, con una decisione chiara, stabilisce che le voci di natura puramente indennitaria, come i rimborsi spese, non possono essere incluse in tale calcolo, delineando un confine netto tra ciò che è retribuzione e ciò che non lo è. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione per lavoratori e datori di lavoro, specialmente in settori caratterizzati da frequenti trasferte e compensi variabili.
I fatti del caso
Una compagnia aerea, posta in liquidazione, aveva licenziato un’assistente di volo nell’ambito di una procedura di mobilità. Il licenziamento veniva impugnato e dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di reintegrazione e condanna dell’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria. Il nodo del contendere, giunto fino alla Suprema Corte, riguardava la base di calcolo di tale indennità. I giudici di merito avevano commisurato il risarcimento all’ultima busta paga percepita dalla lavoratrice, un importo che includeva, oltre alla paga base, anche una ‘diaria’ corrisposta a titolo di rimborso per le spese di vitto e alloggio sostenute durante le trasferte. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che tale voce, avendo natura di rimborso spese e non retributiva, fosse stata erroneamente inclusa nel computo.
Come si calcola la retribuzione globale di fatto?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società su questo specifico punto. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (nel testo modificato dalla Legge n. 92/2012), l’indennità risarcitoria deve essere commisurata all'”ultima retribuzione globale di fatto”. Sebbene la norma utilizzi il termine “ultima” per ancorare il calcolo a un momento preciso, la nozione di retribuzione globale di fatto mantiene il suo significato tradizionale. Essa deve comprendere non solo la retribuzione base, ma anche ogni altro compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione lavorativa al momento del licenziamento. Tuttavia, da questo perimetro devono essere tassativamente esclusi i compensi che hanno natura indennitaria o di mero rimborso spese.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la differenza ontologica tra retribuzione e rimborso spese. La prima costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa, mentre il secondo serve a reintegrare il lavoratore dei costi sostenuti per eseguire tale prestazione. Nel caso di specie, la stessa Corte d’Appello aveva definito la ‘diaria’ come un “rimborso delle spese di pernottamento e di vitto”, riconoscendone implicitamente la natura non retributiva. Averla inclusa nel calcolo del risarcimento solo perché corrisposta ‘ordinariamente’ è stato ritenuto un errore di diritto. La frequenza di un’erogazione non può, da sola, modificarne la natura giuridica. Un rimborso spese, anche se corrisposto regolarmente, non si trasforma in retribuzione. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello per una nuova liquidazione dell’indennità che escluda le voci aventi natura di rimborso spese.
le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato, adattandolo al contesto normativo riformato. La retribuzione globale di fatto è un concetto ampio, ma non onnicomprensivo. Include tutti gli elementi che compensano il lavoro svolto in modo continuativo, ma non le somme che servono solo a ristorare il lavoratore per esborsi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro. La decisione ha un’importante implicazione pratica: sia i datori di lavoro che i lavoratori devono prestare attenzione alla corretta qualificazione delle diverse voci presenti in busta paga, poiché da essa dipende non solo il calcolo del TFR e dei contributi, ma anche l’entità di un’eventuale indennità risarcitoria in caso di contenzioso.
I rimborsi spese vanno inclusi nel calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo?
No, secondo la Corte di Cassazione, i compensi aventi natura di rimborso spese, come la diaria per le trasferte, devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione globale di fatto utilizzata come parametro per l’indennità risarcitoria, poiché non hanno natura retributiva.
Come si determina l'”ultima retribuzione globale di fatto” secondo la normativa post-riforma Fornero (L. 92/2012)?
Si fa riferimento all’ultima retribuzione percepita prima del licenziamento, includendo la retribuzione base e ogni compenso di carattere continuativo legato alle modalità della prestazione. Tuttavia, si devono escludere i compensi con natura indennitaria o di rimborso spese.
Perché la Corte di Cassazione ha distinto tra voci retributive e rimborsi spese pur se corrisposti regolarmente?
La Corte ha specificato che la natura giuridica di una voce in busta paga non dipende dalla sua frequenza di erogazione, ma dalla sua causa. La retribuzione è il corrispettivo della prestazione lavorativa, mentre il rimborso spese ha la funzione di reintegrare il patrimonio del lavoratore per i costi sostenuti nell’espletamento del lavoro.