Azione di Regresso Prescrizione: La Cassazione sul Termine in Assenza di Processo Penale
L’ordinanza n. 29795 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale sul tema dell’azione di regresso prescrizione in caso di infortunio sul lavoro. La Suprema Corte ha delineato con precisione il momento dal quale inizia a decorrere il termine triennale per l’azione dell’Istituto assicuratore contro il datore di lavoro, specialmente quando quest’ultimo non è stato oggetto di un procedimento penale. La decisione sottolinea come la liquidazione dell’indennizzo costituisca il ‘fatto certo’ che dà il via alla prescrizione.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro con esito mortale. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dopo aver corrisposto una rendita capitalizzata di quasi 350.000 euro ai superstiti del lavoratore deceduto, ha agito in regresso contro il datore di lavoro per recuperare la somma versata.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal datore di lavoro. I giudici di secondo grado hanno rilevato che erano trascorsi oltre tre anni dalla data di liquidazione dell’indennizzo, termine previsto dall’articolo 112 del Testo Unico Infortuni. La corte territoriale ha considerato irrilevanti, ai fini del calcolo, due procedimenti penali archiviati: uno contro ignoti e l’altro contro il legale rappresentante di un’altra società appaltatrice coinvolta nel sinistro.
Il Ricorso in Cassazione e la questione dell’azione di regresso prescrizione
L’Istituto assicuratore ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione degli articoli 10, 11 e 112 del Testo Unico Infortuni. Secondo la tesi del ricorrente, la corte d’appello avrebbe errato nel non considerare che il dies a quo (il giorno di inizio) del termine di prescrizione dovesse decorrere dall’archiviazione del procedimento penale, anche se instaurato contro un soggetto diverso dal datore di lavoro.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo infondato, rigettando il ricorso e confermando la decisione d’appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato, richiamando diverse sentenze precedenti, tra cui una delle Sezioni Unite.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 112 del D.P.R. n. 1124/1965. Questa norma stabilisce un termine di prescrizione triennale per l’azione di regresso dell’Istituto. La regola generale è che questo termine decorre in modo diverso a seconda della presenza o meno di un procedimento penale:
- In presenza di un procedimento penale contro il datore di lavoro: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna diventa irrevocabile.
- In assenza di un procedimento penale contro il datore di lavoro: il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato liquidato l’indennizzo al lavoratore o ai suoi eredi.
Nel caso di specie, non era mai stato avviato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro. Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, il termine triennale non poteva che decorrere dalla data di liquidazione della prestazione assicurativa. I procedimenti penali instaurati contro ignoti o contro terzi sono stati giudicati privi di rilievo, poiché l’azione penale esercitata verso altri soggetti non può sospendere o posticipare la decorrenza della prescrizione per l’azione civile di regresso contro il datore di lavoro non imputato.
La Corte ha specificato che la liquidazione dell’indennizzo costituisce il “fatto certo e costitutivo del diritto” sorto dal rapporto assicurativo, che consente all’Istituto di agire in rivalsa. L’azione di regresso è assimilabile a un’azione di risarcimento danni e serve a sanzionare il datore di lavoro, permettendo al contempo all’Istituto di recuperare quanto versato.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cruciale per i datori di lavoro e per gli operatori del settore. L’azione di regresso prescrizione segue regole chiare e distinte. Se il datore di lavoro non è sottoposto a indagini penali per l’infortunio, l’Istituto assicuratore ha tre anni di tempo, a partire dal pagamento dell’indennizzo, per esercitare il proprio diritto di rivalsa. L’esistenza di procedimenti penali a carico di altri soggetti, come appaltatori o subappaltatori, non incide su questo termine. Questa interpretazione garantisce certezza giuridica, impedendo che i termini di prescrizione possano rimanere indefinitamente sospesi in attesa dell’esito di procedimenti penali che non coinvolgono direttamente il datore di lavoro.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione per l’azione di regresso dell’INAIL se non c’è un processo penale contro il datore di lavoro?
Secondo la Corte di Cassazione, se non è stato iniziato alcun procedimento penale contro il datore di lavoro, il termine di prescrizione triennale per l’azione di regresso decorre dal momento della liquidazione dell’indennizzo al danneggiato o ai suoi eredi.
Un procedimento penale contro un’altra società coinvolta nell’infortunio (es. un’appaltatrice) può posticipare l’inizio della prescrizione per l’azione contro il datore di lavoro?
No. La Corte ha stabilito che l’eventuale esercizio dell’azione penale nei confronti di altri soggetti per il medesimo infortunio è irrilevante. Il termine di prescrizione per l’azione di regresso contro il datore di lavoro non è influenzato da procedimenti che non lo vedono come imputato.
Qual è la natura giuridica dell’azione di regresso secondo la sentenza?
L’azione di regresso, con cui l’Istituto fa valere un proprio credito in rivalsa, è assimilabile a quella di risarcimento danni. Ha la duplice funzione di sanzionare il datore di lavoro responsabile e di consentire all’ente assicurativo di recuperare le somme corrisposte al danneggiato.