ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001319-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
SEZIONE TERZA CIVILE
N. 1319-1/2025 R.G.
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
n ella causa d’appello fra :
COGNOME
(C.F.
(C.F.
C.F.
C.F.
)
e
), con l’Avv. COGNOME
APPELLANTI
contro
(C.F. P.
, in persona del Curatore Dott.
con l’Avv. COGNOME
APPELLATA
*
La Corte
letti gli atti;
visti gli artt. 127-ter, 283 e 351 c.p.c.;
visto il decreto presidenziale del 15.7.2025 con cui, sul ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato dalle parti appellanti: a) valutati i motivi di urgenza, è stata sospesa immediatamente l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sua esecuzione sino alla data dell’udienza di delibazione della istanza medesima nel contraddittorio delle parti; b) è
stata fissata l’udienza cartolare del 1 7.9.2025 ai fini della definitiva decisione sull’istanza di sospensione ;
lette le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
osservato, sotto il profilo del fumus boni iuris , che:
secondo la tesi principale delle appellanti, l ‘ accordo concluso in sede divorzile dall’amministratore della società fallita per l’assegnazione a della casa di proprietà della recepito nella sentenza del Tribunale di Grosseto del 20.9.2007, costituirebbe atto dispositivo compiuto dalla stessa società (stante la spendita del nome di questa in un passaggio del ricorso congiunto di divorzio) che, in quanto di data certa anteriore al fallimento, sarebbe pienamente opponibile alla curatela, la quale avrebbe potuto solo impugnarlo con azione revocatoria (oramai preclusa dallo spirare dei termini) per farne dichiarare l’inefficacia in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori;
– tale tesi non appare, ad un primo vaglio, convincente ed in grado di intaccare il tessuto motivazionale della sentenza gravata, posto che, anche a volersi porre nell’ottica di un atto dispositivo compiuto dalla società fallita (e non dalla persona fisica del suo amministratore, nel quale ultimo caso l’inefficacia dell’atto deriverebbe dal solo fatto di essere stato compiuto da un soggetto non legittimato a disporre del bene) , l’apprezzamento delle norme di cui all’art. 45 legge fallimentare e all’art. 6, comma 6, L. 898/1970 sembra condurre alla conclusione che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di data certa anteriore al fallimento ma non trascritto prima di esso, abbia ex lege opponibilità limitata nel tempo a nove anni (militando in tal senso anche il precedente di legittimità di cui a Cass. 377/2021, che offre una compiuta ricostruzione in materia);
parimenti non persuadono, almeno ad un preliminare esame, le ulteriori eccezioni delle appellanti, vertenti: a) sull’asserit a mancata considerazione della condizione di disabilità di che invece il Tribunale ha mostrato di avere ben presente, pur non
reputandola idonea ad influire sul regime legale di opponibilità degli atti al fallimento; b) sul difetto di interesse ad agire della Curatela a motivo della trascrizione dell’assegnazione comunque avvenuta dopo la sentenza di fallimento, che impedirebbe, secondo le appellanti, di vendere il bene a terzi libero dal vincolo in seno alla procedura fallimentare, posto che, anche al netto di ulteriori considerazioni sul punto, la trascrizione di cui trattasi risulta effettuata contro
e non contro la fallita c) sul disposto dell’art. 47, comma 2, L.F., quale norma posta a presidio delle esigenze abitative del fallito e della sua famiglia, posto che in questo caso le esigenze de quibus sarebbero in realtà quelle dei familiari dell’amministratore della società fallita;
osservato, per quanto sopra, che l’impugnazione non appare manifestamente fondata;
ritenuto, per altro verso, che anche il dedotto pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza non sia stato sufficientemente dimostrato, dato che, in base a quanto allegato e documentato dalla parte appellata, dispone di altre due unità immobiliari abitative (site in Castel del Piano, indi non eccessivamente distanti da ll’abitazione di Marina di Grosseto oggetto di causa), di cui è proprietaria esclusiva, suscettibili di essere destinate ad alloggio per sé e la figlia disabile, eventualmente previ i necessari interventi di adattamento;
rilevato, invero, che, su tale ultimo profilo, non competeva all’appellata fornire la ‘ prova circa la loro effettiva idoneità ad accogliere una persona con le necessità della sig.ra ‘ (pag. 5 delle note di trattazione scritta delle parti istanti), ma dovevano piuttosto le appellanti prendere specifica posizione su quanto portato all’attenzione della Curatela, quantomeno indicando i motivi dell’impossibilità di utilizzare e/o di adattare le predette unità immobiliari per le esigenze di un soggetto portatore di handicap (al riguardo le stesse si sono limitate ad affermare nelle note che ‘ l’abitazione attuale è al piano terra, priva di barriere architettoniche
e dimensionata per la mobilità in sedia a rotelle. Costringere le appellanti a un trasloco forzato significherebbe imporre loro la ricerca, l’adattamento e il trasferimento in una nuova abitazione, con costi, tempi e, soprattutto, un trauma psicofisico per la sig.ra che il denaro non può riparare ‘, nulla però precisando sulle caratteristiche e le condizioni dei due immobili situati in Castel del Piano);
ritenuto, in conclusione, che per le ragioni esposte l’istanza di sospensione non possa trovare accoglimento;
P.Q.M.
revoca il decreto presidenziale di sospensione del 15.7.2025 e rigetta l’istanza.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME