Appello Sentenza
Tribunale Brindisi N. 538 pronunciata il 28/03/2023 Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Lecce Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere Dott.ssa NOME COGNOME Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA N._91_2025_- N._R.G._00000213_2023 DEL_04_04_2025 PUBBLICATA_IL_04_04_2025
nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d’appello, iscritta al n. 213/2023 del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME contro , con sede in Roma, in persona del per la Puglia pro-tempore, domiciliato presso l’Avvocatura dell’ , rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall’Avv. NOME COGNOME APPELLATO All’udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale Lavoro di Brindisi del 19/11/2020 dedusse:
di avere svolto attività di bracciante agricolo e potatore per varie ditte e che a causa dei carichi di lavoro, quali fresature con motozappa, potatura, lavori in oliveto, posa in opera di piastrelle, aveva contratto la malattia professionale “tendinopatia AA.SS.
con STC bilaterale”;
di aver presentato in data 31.10.2018 domanda per il riconoscimento della detta patologia come malattia professionale, rigettata dall’ in data 12.01.2019 per mancanza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
Chiese, pertanto, al Giudice adito il riconoscimento quale malattia professionale della patologia “tendinopatia AA.SS.
con STC bilaterale con limitazione dei movimenti e deficit della forza bilaterale” comportante una inabilità permanente pari all’8%, o alla minore o maggiore percentuale che sarebbe stata determinata in corso di causa, con condanna dell’ al pagamento dell’indennità nella misura prevista dalla legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell’evento sino al soddisfo ed oltre spese e competenze di lite.
Nel giudizio così instaurato si costituì l’ contestando l’origine professionale della dedotta malattia, l’assoluta carenza di prova del nesso causale tra attività lavorativa e patologia denunciata e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di I grado, espletata istruttoria orale attraverso l’ascolto di testimoni, e aderendo alle conclusioni del CTU nominato, che aveva confermato l’esistenza della malattia denunciata dal ricorrente ma escluso il nesso causale tra attività lavorativa e malattia stessa, rigettò il ricorso, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 17/04/2023 ha proposto appello impugnando la sentenza sia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto generiche le dichiarazioni rese dai testimoni sia in quella in cui aveva aderito alle conclusioni del CTU, il quale aveva omesso di considerare gli indici di rischio connessi all’attività svolta dal ricorrente ovvero ripetitività e frequenza dei movimenti, sforzo muscolare e posture assunte dai vari distretti anatomici.
Ha evidenziato che l’ , in presenza di patologia discale, deve applicare la presunzione legale d’origine professionale, atteso che nella fattispecie di causa l’adibizione alle lavorazioni indicate nella tabella è avvenuta in maniera non occasionale prolungata.
Ha concluso chiedendo accertarsi l’infondatezza del provvedimento di diniego adottato dall’ in data 12.1.2019, il riconoscimento della malattia professionale, la condanna al versamento in favore dell’appellante dell’indennità spettante a titolo di danno biologico da malattia professionale, quantificato nella misura dell’8% nonché di tutte le altre prestazioni previste dalla Legge nella fattispecie de qua, con vittoria di spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel giudizio di II grado si è costituito l’ concordando con quanto concluso dal Consulente d’Ufficio di I grado e chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna alla rifusione delle spese di lite del soccombente.
Alla luce delle osservazioni contenute nell’atto di appello, questa Corte ha disposto procedersi a nuova CTU.
Depositato in data 09.01.2025 l’elaborato peritale, all’udienza del 07.02.2025, avendo le parti insistito nelle proprie conclusioni, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello va rigettato.
Dopo aver disaminato la documentazione sanitaria messa a sua disposizione anche al termine della visita medica, nonché dopo aver eseguito l’esame obiettivo del periziando ed aver acquisito elementi circa le mansioni lavorative dallo stesso svolte, il CTU nominato da questa Corte ha riscontrato che è affetto da “Lesione cuffia rotatori in artrosi acromion- claveare bilaterale”.
Con riguardo alle riscontrate problematiche scapolo-omerali, il Consulente ha osservato che le attività lavorative maggiormente ad esse correlate sono quelle in cui le mansioni prevedono lavori con le braccia sollevate sopra l’altezza delle spalle quali quelle svolte da saldatori, idraulici-montatori, muratori, imbianchini, intonacatori, nonché lavori in cui le braccia vengono ripetutamente portate lateralmente e posteriormente oltre i 60-80 gradi sul piano frontale rispetto al tronco come accade per scarico pezzi da linea ed assemblaggio. patologia riscontrata nell’appellante, ovvero la tendinopatia della cuffia dei rotatori, è un’alterazione tendinea che può essere correlata a microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività svolte con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo nonché rapportabile ad eventi traumatici e/o ad alterazioni anatomiche costituzionali.
Il Consulente ha osservato che, all’epoca della presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento della tecnopatia, il era affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale con lesione parziale del sovraspinoso a sinistra, gradualmente peggiorata nel corso degli anni sino alla definizione effettuata in sede di visita, ovvero Lesione cuffia rotatori in artrosi acromion- claveare bilaterale”.
Dall’estratto contributivo emerge, però, che il dal 1995 al 2022 aveva lavorato come bracciante agricolo e potatore in maniera non continuativa con una media di circa 50-60 giornate all’anno e per periodi anche inferiori, quindi con ampi periodi di riposo e recupero per le strutture potenzialmente interessate da usura correlata alla tipologia di attività lavorativa svolta.
Da ciò ha dedotto che l’attività lavorativa, proprio perché non continuativa e con ampi periodi di riposo, ha svolto un ruolo marginale nella generazione del tipo di lesioni documentate e riscontrate, derivanti, piuttosto, da fenomeni degenerativi a livello acromion-claveare unitamente ad una condizione costituzionale di spalle anteposte.
Nel caso di specie, pertanto, con specifico riferimento alle mansioni svolte dall’appellante, venendo a mancare le manovre lavorative continuative, ed anzi sussistendo ampi periodi di riposo, non possono essere ammesse le condizioni di rischio professionale che giustificherebbero l’origine lavorativa della malattia denunciata.
In considerazione del fatto che la relazione peritale sin qui richiamata appare sufficientemente approfondita e priva di vizi logici o tecnici, questa Corte, anche in ragione dell’assenza di rilievi da parte dell’interessato, non può che condividerne le conclusioni e, sulla scorta delle stesse, pervenire alla conferma della impugnata sentenza, rigettando il proposto gravame.
Le spese vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M. la Corte d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro, Visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 17/04/2023 da nei confronti dell’ avverso la sentenza del 28/03/2023 n.ro 538 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l’appello Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell’art. 13 co.
1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell’art. 13, se dovuto.
Spese di CTU definitivamente a carico dell’ Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025 Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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