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Fideiussioni stipulate a valle di intesa anticoncorrenziale

Connessione oggettiva tra la fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale, non sussiste alcuna invalidità delle fideiussioni stipulate.

Pubblicato il 19 August 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. , ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 752/2021 pubblicata il 09/08/2021

nella causa iscritta al n. 167 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2016 e promossa

da

XXX S.R.L. (C.F.), rappresentata e difesa dall’avv. ;

YYY (C.F.);

ATTORI

Contro

ZZZ S.C. (GIA’) (P.IVA), rappresentata e difesa dall’avv.

KKK S.p.a. (P.IVA ), quale mandataria di *** S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

INTERVENUTA CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE, come da foglio di precisazione delle conclusioni dell’8.4.2021

PER PARTE CONVENUTA, come da foglio di

precisazione delle conclusioni dell’8.4.2021 PER PARTE INTERVENUTA, come da note di trattazione scritta del 13.4.2021

OGGETTO: BANCARI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX S.r.l., YYY ed *** adivano il Tribunale di Rimini in opposizione al decreto ingiuntivo n. del 2015 emesso dallo stesso Tribunale con cui veniva ingiunto loro (in qualità di società debitrice principale e fideiussori) il pagamento in favore di *** Soc. Coop. (ora ZZZ S.C.) della somma di euro 166.619,15, oltre interessi e spese, a titolo di saldo passivo di conto corrente affidato n. .

Allegavano in particolare gli opponenti che:

– In relazione al conto corrente n., non era indicato in contratto il “TEGM”; l’esercizio dello ius variandi da parte della banca era illegittimo; erano state pattuite una commissione di massimo scoperto ed una commissione di disponibilità fondi indeterminate; il contratto era affetto da usura c.d. soggettiva.

Parte opponente inoltre proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell’invalidità del rapporto di apertura di conto corrente ipotecario (n. ), acceso in data 2.3.2007, in relazione al quale sollevava le seguenti censure: mancata indicazione in contratto del “TEGM”; indeterminatezza della commissione di massimo scoperto; usura sopravvenuta; usura soggettiva.

Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.

In data 29.1.2020 il giudizio veniva interrotto per intervenuta morte di *** e successivamente riassunto da YYY e XXX S.r.l.

All’udienza del 22.7.2020 parte opponente eccepiva la nullità delle fideiussioni prestate dall’opponente YYY per violazione della disciplina di cui alla L. n. 287 del 1990 in quanto contratti stipulati “a valle” di una intesa anticoncorrenziale. La parte domandava altresì di poter produrre documenti a fondamento dell’eccezione.

Il Giudice provvedeva sul punto con ordinanza del 4.8.2020 non autorizzando la produzione documentale.

In data 9.4.2021 interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. *** S.r.l., tramite la mandataria KKK S.p.a., in qualità di cessionaria del credito controverso, associandosi alle difese di parte convenuta opposta.

All’udienza del 14.4.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

***

La domanda non è fondata e va pertanto rigettata per i seguenti motivi.

1. Sulla titolarità del credito in capo a *** S.r.l.

Va preliminarmente presa in esame l’eccezione di carenza di titolarità attiva di *** S.r.l. sollevata da parte opponente nella memoria di replica.

Tale profilo può essere oggetto di accertamento giudiziale in quanto l’eccezione di carenza di titolarità attiva è rilevabile d’ufficio dal Giudice (vedi, sul punto, Cass. S.U. n. 2951 del 2016, la quale ha ritenuto che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”).

Nel merito va chiarito che, in linea generale, l’avvenuta pubblicazione in gazzetta dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto (così da dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito di cui viene prospettata la titolarità).

Su questa linea si pone peraltro la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione -, un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito” (Cass. 22268 del 2018).

Ciò posto, in assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione di credito (per cui il legislatore non prevede obblighi di forma ad substantiam o ad probationem), deve affermarsi l’astratta possibilità di ritenere provati l’esistenza ed il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, pur in assenza della produzione del contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta.

Sempre su un piano teorico, non può escludersi che tale prova indiziaria possa essere desunta dal contenuto dell’avviso pubblicato in gazzetta ex art. 58 TUB, laddove sufficientemente specifico anche in relazione all’individuazione dei crediti oggetto della cessione. In questa prospettiva, ritiene il Tribunale che possa essere sufficiente a ritenere provato il trasferimento del credito un avviso di cessione che espliciti in modo specifico e dettagliato i criteri identificativi dei crediti ceduti, così da consentire la formulazione di un giudizio di verosimiglianza circa l’esistenza di una vicenda traslativa dei crediti che riguardi specifiche posizioni debitorie.

In applicazione di tali principi al caso di specie, può ritenersi che tale prova non sia raggiunta.

Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta da KKK, quale mandataria di *** S.r.l., la genericità dell’avviso di cessione, il quale si limita ad indicare i crediti ceduti specificando che si tratta di crediti per finanziamenti e crediti di firma sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2019. D’altra parte, non può dirsi idoneo a costituire elemento di prova del contenuto della cessione l’elenco dei crediti prodotto da parte interveniente, in quanto trattasi di documento informatico privo di alcuna sottoscrizione e/o autenticazione notarile che ne attesti la conformità rispetto all’elenco dei crediti effettivamente allegato alla cessione. Si tratta, pertanto, di un documento di formazione meramente unilaterale a cui non può essere attribuita rilevanza probatoria, neanche indiziaria.

La genericità del contenuto dell’avviso, in uno alla mancata produzione di un elenco dei crediti autenticato, non contente di formulare un giudizio di verosimiglianza circa l’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto della cessione e pertanto la domanda proposta in giudizio dalla interveniente *** S.r.l., e per essa della mandataria KKK S.p.a., va rigettata in quanto non è provata la titolarità attiva del credito sulla base del quale l’intervento viene effettuato.

2. Sulle censure relative al rapporto di conto corrente n. .

Quanto all’eccezione relativa alla mancata indicazione del TEGM nel contratto di conto corrente affidato, ritiene il Tribunale che la stessa non sia fondata in quanto il TEGM è una grandezza che non si riferisce ai singoli contratti ma si tratta di un tasso medio frutto delle rilevazioni operate da Banca d’Italia, il quale costituisce base per la determinazione del tasso-soglia rilevante ai fini della valutazione di usurarietà.

L’eccezione risulterebbe infondata anche a voler prendere in considerazione quanto prospettato dalla parte nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ove si fa riferimento al TAEG, in quanto vi è contrasto tra tale riferimento ed il contenuto delle argomentazioni svolte, che paiono far riferimento al TAE (tasso annuo effettivo comprensivo della capitalizzazione periodica). La formulazione logicamente non coerente dell’eccezione impone pertanto il rigetto della stessa, dovendosi ritenere meramente esplorativa qualsiasi attività istruttoria di accertamento peritale sul punto.

Con riferimento all’eccezione relativa alla mancata comunicazione delle modifiche unilaterali del rapporto operate dalla banca nell’esercizio del potere di ius variandi, la stessa non può essere accolta in quanto solo genericamente formulata. In particolare, parte attrice avrebbe dovuto indicare tutte le modificazioni unilaterali di cui veniva prospettata l’illegittimità, pena la genericità dell’eccezione e la connotazione meramente esplorativa di una eventuale consulenza tecnica svolta in relazione a tale profilo.

Quanto al profilo dell’usura soggettiva, l’eccezione è infondata.

Parte attrice, infatti, non fornisce prova della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 644 c.p. al fine della configurabilità di tale fattispecie di usura. In particolare, sul punto, la Cassazione ha ritenuto che “nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (Cass. n. 19282 del 2014).

Sul punto, mancano specifiche allegazioni di parte, imponendosi pertanto il rigetto dell’eccezione.

Quanto all’eccezione relativa all’indeterminatezza delle pattuizioni relative alla commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi, la stessa va ritenuta fondata.

Va rilevata l’indeterminatezza della pattuizione della c.d. commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di apertura di conto corrente (vedi doc. 4 di parte convenuta).

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che affinché possa dirsi rispettato il requisito di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto previsto dall’art. 1346 c.c., è necessario che siano specificati nel contratto tutti gli elementi indispensabili alla determinazione del “peso economico” della stessa nella regolamentazione pattizia. È pertanto indispensabile che la clausola indichi, oltre al tasso percentuale della commissione, anche la base di calcolo della stessa, nonché i criteri e la periodicità del relativo calcolo (vedi, tra le tante, Trib. Piacenza 12.4.2011, Trib. Palermo 22.3.2017; Trib. Taranto 11.7.2016).

Nel caso di specie, la clausola inserita nel contratto di apertura del conto n. non rispetta tali requisiti, in quanto si limita ad indicare il tasso percentuale senza ulteriori specificazioni. Essa risulta quindi illegittimamente pattuita e i relativi addebiti dovranno essere espunti nell’operazione di ricalcolo del saldo di conto corrente.

Con riferimento alla commissione di disponibilità fondi, applicata al rapporto a partire dal secondo trimestre 2012 (vedi pag. 8 della relazione tecnica), senza che l’introduzione unilaterale di tale onere sia stata regolarmente portata a conoscenza del correntista a norma dell’art. 118 TUB. Sul punto, peraltro, la banca non spiega difese specifiche.

In conclusione, ritiene il Tribunale che il rapporto in esame debba essere oggetto di ricalcolo con eliminazione degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e commissione di disponibilità fondi e relativa capitalizzazione.

3. Sulle censure relative al rapporto di apertura di credito ipotecaria n. .

Quanto alla domanda riconvenzionale di accertamento negativo relativa alla mancata indicazione del TAEG, si fa rinvio alle argomentazioni svolte in relazione al rapporto di conto corrente n. , così come con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’usura c.d. soggettiva.

La domanda relativa alla commissione di massimo scoperto non è fondata in quanto nel contratto di apertura di credito ipotecaria (vedi art. 7 del contratto di cui al doc. 8 allegato alla citazione) sono adeguatamente specificati sia il tasso applicato sia le modalità di determinazione della base di calcolo della commissione. L’oggetto della clausola è pertanto sufficientemente determinato.

 Con riferimento all’usura sopravvenuta, la domanda riconvenzionale va rigettata (a prescindere dalla soluzione della questione teoria circa la configurabilità o meno di una usura c.d. sopravvenuta) alla luce delle risultanze peritali, le quali hanno escluso il superamento del tassosoglia, anche tenendo conto della commissione di massimo scoperto. Sul punto la relazione tecnica è condivisibile nel metodo e nei risultati (vedi pagine 9 e seguenti della relazione del CTU), avendo tenuto conto dei criteri enunciati da Cass. S.U. n. 16303 del 2018.

4. Sull’eccezione di nullità delle fideiussioni.

L’eccezione proposta da parte opponente in relazione alla fideiussione prestata da YYY non può essere accolta.

L’opponente all’udienza del 22.7.2020 eccepiva la nullità del contratto di fideiussione in quanto contratto “a valle” di una intesa anticoncorrenziale a monte, chiedendo di potere produrre documentazione a prova dei fatti costitutivi dell’eccezione.

A prescindere dal profilo probatorio, già in punto di diritto l’eccezione sollevata da parte opponente non può trovare accoglimento, con conseguente conferma anche dell’ordinanza con cui il Tribunale non autorizzava la parte a produrre nuova documentazione.

Rileva ai fini del giudizio la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, relativa alla configurabilità di una invalidità (sub specie di nullità) del negozio stipulato “a valle” di una intesa concorrenziale posta in essere da soggetti nell’esercizio dell’attività di impresa.

Sul punto la Cassazione ha sostenuto che “Come già affermato da questa Corte “La Legge “antitrust” 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto al mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto “ex” art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte”, ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33 azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello.” (Cass. Sez. U. 2207 del 20/2/2005), così sottolineando la differenza che ricorre tra gli accordi a monte, e cioè le intese, – oggetto di valutazione in merito alla illiceità per violazione della normativa antitrust e sanzionate dalla nullità – ed i contratti stipulati a valle, in relazione ai quali può essere esercitata l’azione risarcitoria. In proposito, quanto agli effetti della nullità di un’intesa, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti.” (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (Cass. n. 24044 del 2019). La cassazione dunque si uniforma, nell’individuazione dei principi generali che regolano la materia, all’orientamento per cui da una intesa anticoncorrenziale (eventualmente nulla a norma della L. n. 287 del 1990) non deriva automaticamente la nullità dei negozi “a valle” che costituiscono concretizzazione della stessa sul mercato, potendo configurarsi esclusivamente un rimedio di tipo risarcitorio.

Non rileva in senso contrario la circostanza che la su menzionata sentenza abbia, nel caso oggetto di quel giudizio, confermato la statuizione di appello nel senso di ritenere (solo) parzialmente nulli i contratti di fideiussione, in quanto tale conclusione è assunta dalla Cassazione in sede di decisione sul motivo di ricorso avente ad oggetto proprio la censura della pronuncia di merito nella parte in cui riteneva applicabile l’art. 1419 c.c. senza che venisse in rilievo la questione logicamente prioritaria relativa alla configurabilità o meno di una nullità, profilo non specificamente impugnato e pertanto non più controvertibile in sede di legittimità.

Dunque il tal modo si spiega l’apparente contraddittorietà tra l’affermazione della non configurabilità di una patologia negoziale dall’atto stipulato a valle di un’intesa anticoncorrenziale (effettuata dalla Corte in adesione al consolidato orientamento di legittimità) e la successiva affermazione dell’operatività dell’istituto della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c. (in relazione al quale la Corte ha dovuto muovere dal contrario presupposto, “processualmente imposto”, della configurabilità di un vizio dell’atto).

I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi dalla citata sentenza sono condivisi dal Tribunale e risultano pienamente coerenti con il consolidato orientamento che distingue tra regole c.d. di condotta e regole c.d. di validità affermando che l’invalidità negoziale non può discendere dalla violazione delle prime ma esclusivamente dalla violazione di norme che disciplinano la struttura della fattispecie negoziale o che espressamente prevedono la nullità del negozio (vedi Cass. S.U. n. 26725 del 2007). Nel caso di specie l’esistenza di un’intesa “a monte” restrittiva della concorrenza si pone come elemento costitutivo di un abusivo esercizio del potere di autonomia negoziale “a valle” da parte degli istituti bancari nei rapporti con la clientela, configurandosi in tal modo come violazione di una regola di condotta (la buona fede nell’esercizio dell’autonomia negoziale) da cui non può derivare una patologia del negozio ma esclusivamente l’azionabilità del rimedio risarcitorio (al fine di ristorare il danno eventualmente derivante dalle condizioni contrattuali deteriori che non sarebbero state accettate dal cliente in assenza della collusione “a monte” tra gli operatori del settore). Deve pertanto escludersi la configurabilità di una nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 della L. n. 287 del 1990, sub specie di nullità c.d. virtuale da violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c.

Nessun dubbio vi è, in ogni caso, circa l’impossibilità di ritenere che l’art. 2 citato, nel prevedere la nullità delle intese, possa ricomprendere (come ipotesi di nullità c.d. testuale ex art. 1418, comma 3, c.c.) anche i contratti stipulati “a valle”, dovendosi la norma riferire esclusivamente alle intese anticoncorrenziali “a monte” (in quanto la disciplina di cui alla Legge del 1990 è finalizzata essenzialmente alla disciplina dei rapporti tra imprenditori e solo in via indiretta tutela le dinamiche “microeconomiche” di mercato).

Non potrebbe inoltre configurarsi una nullità del contratto per illiceità della causa a norma degli articoli 1418, comma 2, e 1343 c.c. in quanto la circostanza che la fideiussione sia “concretizzazione a valle” di una intesa anticoncorrenziale è un profilo che non permea la funzione pratica del contratto, la quale va riferita complessivamente alla manifestazione di volontà negoziale di entrambe le parti e va analizzata con riferimento alla concreta conformazione degli interessi soggettivi come confluiti e sintetizzati nell’accordo.

Diversamente, la circostanza che la fideiussione recepisca il contenuto di un’intesa anticoncorrenziale rileva “unilateralmente” solo nella prospettiva della banca beneficiaria e non può assurgere pertanto ad elemento causalmente rilevante.

Né potrebbe configurarsi una nullità della fideiussione derivante dalla nullità dell’intesa anticoncorrenziale sulla base del principio simul stabunt simul cadent, qualificando i rapporti tra tali due atti alla stregua di un collegamento negoziale.

Nel caso di specie può escludersi la configurabilità di un collegamento negoziale tra l’intesa anticoncorrenziale e la fideiussione. Il collegamento tra negozi, infatti, è un fenomeno la cui analisi attiene al profilo causale del negozio (e del contratto) in quanto consente di illuminare la funzione che le parti hanno obiettivamente attribuito ad un atto negoziale che sia incluso nel contesto di una più complessa attività (anch’essa negoziale) posta in essere (anche, eventualmente, da una sola delle parti nei rapporti con terzi).

L’attinenza del collegamento negoziale al requisito causale richiede pertanto che il profilo relativo all’inserimento del negozio nell’ambito di una complessiva attività giuridica sia idoneo a permearne la funzione pratica. Nel caso di specie, come già si è avuto modo di chiarire, non può attribuirsi rilevanza causale alla coincidenza tra una parte del contenuto della fideiussione (le clausole che ricalcano il “modulo” ABI) e l’intesa anticoncorrenziale “a monte” atteso che la stessa è idonea a caratterizzare esclusivamente (ed eventualmente) l’interesse di una delle parti e non la funzione pratica attribuita obiettivamente dalle parti al contratto (che rimane quella di concessione di una garanzia da parte del fideiussore in favore dell’istituto bancario).

In altre parole, si è in presenza di una mera “connessione” oggettiva tra la fideiussione e l’intesa anticoncorrenziale, che si sostanzia nel solo dato costituito dalla coincidenza tra alcune delle clausole dedotte nel contratto ed il contenuto dell’intesa, priva di rilevanza sotto il profilo causale e pertanto non idonea a fondare un collegamento negoziale (e con esso l’operatività del principio simul stabunt simul cadent).

Ciò posto, deve ritenersi che non sussista alcuna invalidità delle fideiussioni stipulate a valle di un’intesa anticoncorrenziale.

L’eccezione di nullità sollevata da YYY non può pertanto essere accolta.

5. Conclusioni anche alla luce delle risultanze peritali.

In applicazione dei criteri di ricalcolo come sopra individuati, deve essere condiviso l’esito a cui giunge il CTU a pag. 8 della relazione circa la determinazione del saldo del rapporto n. 31145083, il quale ammonta ad euro 179.238,82 a credito per la banca.

Poiché la pretesa azionata dalla banca in monitorio (per euro 166.619,15) risulta inferiore al saldo effettivo del conto a credito per la banca, il decreto ingiuntivo va confermato.

Poiché il ricalcolo del saldo di conto corrente n. non veniva dedotto dagli opponenti all’interno di una domanda riconvenzionale, avendo sollevato delle mere eccezioni finalizzate a dimostrare l’infondatezza della pretesa della banca, l’opposizione va rigettata in toto pur se è stata accertata l’invalidità di alcune clausole che hanno disciplinato il rapporto.

6. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice opponente.

Nei rapporti tra gli opponenti e parte intervenuta, le spese vanno poste a carico di quest’ultima, tenendo conto della sola fase “decisionale” alla luce della circostanza per cui l’intervento in giudizio è avvenuto per l’udienza di precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX S.r.l. e YYY contro ZZZ e KKK S.p.a. quale mandataria di *** S.r.l., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– Rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

– Rigetta la domanda proposta da parte intervenuta;

– Condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, determinate in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;

– Condanna parte intervenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, determinate in euro 4.050,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;

– Pone a carico di parte opponente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.

Rimini, il 9 agosto 2021

Il Giudice

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