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Contributi c.d. a percentuale, fatto costitutivo

Contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Pubblicato il 12 August 2021 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

-SEZIONE LAVORO-

Il Giudice Onorario di Tribunale dott., in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 07/06/2021 ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo la seguente:

SENTENZA n. 82/2021 pubbl. il 04/08/2021

nella controversia con Rg. 21 /2020 in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, promossa da XXX rappresentato e difeso dall’ Avv. giusta procura in calce del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in via;

RICORRENTE

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -INPS rappresentato e difeso dall’ Avv.;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti

Oggetto : Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che ai sensi dell’art.lo 132 c,p,c. lo svolgimento processuale ben può dal Giudice essere omesso in quanto non costituisce contenuto essenziale della sentenza e limitarsi alla concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto , sottese alla propria decisione senza dovere motivare su tette le questione poste dalle parti limitandosi a quelle poste alla base della propria decisione. Richiamato il contenuto assertivo del ricorso versato in atti e della memoria di costituzione versata in atti. Ritenuto di condividere orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 13463 del 29/05/2017 e 27950 del 31/10/20 I8 ( e da ultimo confermato con l’ordinanza n. 19403 del 18/07/2019) le cui motivazioni sono qui pienamente condivise. Con la prima pronuncia, la Corte ha affermato che “In tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1 ,comma 4 della l. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”. Con la seconda (Sentenza n. 27950 del 31/10/20 18) si è ancora ribadito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”. Come afferma condivisibilmente la Corte, “la dichiarazione dei redditi, d’altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all’esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell’esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. l del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell’ente previdenziale, ma dispiegano impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)”.Sostiene, tuttavia, l ‘INPS che, non avendo il ricorrente riportato, nella propria dichiarazione, i redditi derivanti dall’esercizio della libera professione, nel c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi, ai fini del loro assoggettamento a contribuzione dovuta alla gestione separata, ciò costituirebbe un comportamento doloso atto a sospendere la prescrizione del diritto. Deve, al contrario, ritenersi che alcun comportamento doloso abbia posto in essere il ricorrente al fine di occultare la percezione di reddito derivante da attività professionale, atteso, da un lato, che tale reddito è chiaramente denunciato nella restante parte della dichiarazione, dall’altro, che l’omessa compilazione del quadro RR è conseguenza della legittima convinzione di non essere tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata, ovvero costituisce una mera irregolarità della denuncia stessa.

Come ricordato dalla previdenziali), nella convinzione della loro non assoggettabilità a contribuzione. Non vi sono, dunque, elementi per ritenere la sussistenza di un comportamento doloso, causa di sospensione della prescrizione. Di conseguenza per un reddito prodotto nell’anno 2010 il saldo andava effettuato in data 16/06/2011 alla data del 16/06/2016 era maturate già la prescrizione quinquennale pertanto l’avviso bonario pervenuto il 01/07/2016, al Ricorrente è arrivato dopo l’ intervenuta prescrizione, pertanto la domanda per dette ragioni va accolta e per il governo delle spese legali seguono il principio della soccombenza processuale .

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da XXX disattesa ogni altra istanza , eccezione, difesa , e/o domanda così provvede : accoglie il Ricorso e annulla l’avviso di addebito opposto . Condanna l’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS a pagare le spese di lite a favore del Ricorrente che liquida per il compenso in € 400,00 oltre al rimborso forfettario al 15 % con gli accessori di legge oltre ad € 43,00 per spese vive di lite . Fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza con motivazione.

Così deciso in Macerata 07/06/2021

Il Giudice Onorario di Tribunale

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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