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Contratto di mutuo, interessi usurari, tasso soglia

Contratto di mutuo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi.

Pubblicato il 08 February 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Giudice, in persona del dr., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1726/2021 pubblicata il 29/01/2021

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 5/11/2020 e promosso da:

XXX nato, (C.F.) YYY nata a, (C.F.)

entrambi residenti in, rappresentati e difesi dall’avv.

in virtù di mandato in calce all’atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in

ATTORI contro

ZZZ S.p.A. con sede legale in, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all’atto di citazione dagli avv.ti, elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in, che la rappresentano e difendono per delega allegata alla comparsa di risposta

BANCA POPOLARE KKK S.P.A. IN L.C.A. con sede in , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti

CONVENUTE

OGGETTO: mutuo bancario

CONCLUSIONI:

per la parte attrice: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

– accertare lo sforamento dei tassi complessivamente pattuiti nel contratto di mutuo contrassegnato al n. stipulato in data 28.07.2006 a ministero dottoressa, Notaio in Roma, (Rep. n., Racc. n.) rispetto alla soglia usura prevista dalla legge per quella determinata categoria di operazioni (mutui a tasso variabile) in relazione al periodo di riferimento (III trimestre 2006 – contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2006), per tutti i motivi esposi in narrativa e, dunque

– dichiarare la nullità delle relative clausole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1419, II comma, e 1815, II comma cod. civ. e che, pertanto, nulla è dovuto alla Banca a titolo di interessi per il residuo periodo del contratto di mutuo, e che i mutuatari avranno il solo obbligo di corrispondere la quota capitale come da ammortamento convenuto e, per l’effetto

– condannare la Banca convenuta alla ripetizione di tutte le somme percepite a titolo di interessi a far data dalla stipulazione dei contratti di mutuo sino alla data della presente domanda, quantificabili in complessivi Euro 69.985,47, ovvero nella maggiore o minor misura che sarà dimostrata in corso di causa, oltre a quelli che saranno corrisposti dalla data della domanda sino alla pubblicazione del provvedimento giudiziale che definirà il presente procedimento, tutti maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA:

– accertare l’erronea indicazione nel contratto di mutuo contrassegnato al n. stipulato in data 28.07.2006 a ministero dottoressa, Notaio in Roma, (Rep. n., Racc. n.) dell’ISC (indicatore sintetico di costo)/TAEG per tutti i motivi esposti in narrativa – dichiarare la difformità tra l’ISC/TAEG indicato nel contratto di mutuo in argomento e quello effettivamente applicato e per l’effetto dichiarare l’applicazione dell’ art. 117. del Testo Unico Bancario il cui VII comma prevede il ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il Cliente; ovvero, in ulteriore subordine, dichiarare che tale condotta (difformità tra l’ISC/TAEG indicato nel contratto e quello) configura ed integra violazione del dovere di trasparenza e buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto con conseguente diritto dell’attore a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno che si quantifica nella differenza tra gli interessi complessivamente applicati (ISC/TAEG) ed il tasso minimo dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia o stabilita secondo equità.

– accertare l’omessa indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo)/TAEG nello “Accordo tra le parti per la modifica ad alcune condizioni del contratto di mutuo” stipulato in data 09 giugno 2008 per tutti i motivi esposti in narrativa;

– condannare la Banca convenuta alla ripetizione dell’importo di Euro 58.619,71 in forza dell’applicazione del ricalcolo previsto dall’art. 117 VII comma TUB, ovvero nella maggiore o minor misura che sarà dimostrata in corso di causa, oltre a quelli che saranno corrisposti dalla data della domanda sino alla pubblicazione del provvedimento giudiziale che definirà il presente procedimento, tutti maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per ZZZ S.p.A.: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e massimamente pretestuose. Con ogni consequenziale pronuncia.

In ogni caso, con condanna esemplare di parte attrice al pagamento di spese e dei compensi di lite” per Banca Popolare KKK S.p.A. in l.c.a.: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: preliminarmente, estromettere la convenuta ZZZ S.p.A. dal presente giudizio; nonché dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Banca Popolare KKK S.p.A. in L.C.A.; nel merito, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. Con condanna di parte attrice al pagamento di spese e dei compensi di lite”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 2/2/2017 XXX e YYY convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. Banca Popolare KKK, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme incamerate a titolo di interessi e spese, da liquidarsi secondo giustizia, previa declaratoria di nullità parziale del mutuo inter partes per violazione della disciplina in materia di usura e trasparenza nei contratti bancari, nonché dell’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993.

La parte attrice esponeva:

– di aver stipulato in data 28/7/2006 con la Banca ***, cui è succeduta la S.p.A. Banca Popolare KKK, il contratto di mutuo ipotecario a ministero notaio ***, rep. n., racc. n., per l’importo di € 150.000,00, della durata di 25 anni, oltre al periodo di preammortamento decorrente dalla data di conclusione del contratto fino alla fine del trimestre in corso alla data di stipulazione del contratto;

– che, per il periodo di preammortamento, era stato pattuito il TAN del 4,4% applicato mensilmente in via posticipata, mentre per il periodo di ammortamento, decorrente dal 1°/10/2006, era stato previsto il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate dell’importo di € 825,26 ciascuna, compresi gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, con scadenza la prima il 31/10/2006 e l’ultima il 30/9/2031;

– che, nel periodo di ammortamento, l’art. 2 del contratto prevedeva la revisione trimestrale del tasso di interesse con decorrenza 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno sulla base della quotazione, aumentata di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell’Euribor nominale annuo sull’Euro tre mesi lettera rilevata rispettivamente per valuta il 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre;

– che, in relazione agli interessi di mora, l’art. 6 del mutuo disponeva che: “[…] in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate di rimborso del mutuo o di qualsiasi altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto[…] saranno dovuti dalla Parte Mutuataria gli interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo […] aumentato di 2 punti, fatto salvo il rispetto del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla legge dell’usura”;

– che l’art. 8 del contratto regolava il caso di estinzione anticipata del contratto come segue: “è facoltà della Parte Mutuataria […] estinguere anticipatamente in tutto o in parte il capitale mutuato. In tal caso la Parte Mutuataria è tenuta a versare alla Banca oltre al debito residuo e agli interessi maturati, unicamente – senza alcun altro onere aggiuntivo – un compenso onnicomprensivo determinato nella misura del 1% dell’importo di capitale anticipatamente rimborsato”;

– che l’ISC (l’indicatore sintetico di costo) era stato indicato in misura pari al 4,531%;

– che in data 9/6/2008 era intervenuto tra le parti un accordo modificativo del mutuo, con cui le parti avevano convenuto al punto 2E quanto segue: “a decorrere dalla rata successiva a quella in corso nel momento di sottoscrizione del presente atto viene modificata la tipologia di tasso applicato al contratto di mutuo, da tasso variabile a tasso fisso. La misura del tasso fisso è pari al 5,85% nominale annuo per tutta la durata residua del mutuo di cui al contratto originario”, senza la determinazione dell’ISC/TAEG.

Tanto premesso gli attori deducevano la usurarietà del tasso d’interesse moratorio, avuto riguardo alle spese poste a carico dei mutuatari, nonché la nullità del contratto per la erronea indicazione dell’ISC/TAEG nel contratto originario e per la sua omissione nell’accordo modificativo del contratto, in violazione dell’art. 117 D.Lgs. n. 385/1993, con conseguente necessità di sostituzione del tasso d’interesse pattuito con quello di cui al citato art. 117.

Con comparsa dell’8/6/2017 si costituiva la S.p.A. Banca Popolare KKK, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo la legittimità delle pattuizioni relative al mutuo inter partes con particolare riferimento ai tassi di interesse e al piano di ammortamento e contestando l’avverso criterio di calcolo del TEG ai fini della verifica del rispetto della soglia d’usura per i tassi d’interessi moratori. Dava atto, inoltre, che l’ISC era stato espressamente previsto dal contratto originario di mutuo e dal relativo documento di sintesi, in conformità della legge, che non impone l’indicazione dell’ISC anche nei successivi atti modificativi.

Esperiti gli incombenti preliminari, all’udienza del 13/9/2017 il giudice, preso atto che, con decreto n. 99 del 25/6/2017, la convenuta era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, dichiarava l’interruzione del processo, che veniva riassunto dagli attori con ricorso depositato il 28/9/2017 e notificato alla S.p.A. ZZZ. In seguito, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice, con ordinanza del 14/11/2018, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa, che si costituiva con comparsa del 28/1/2019, chiedendo l’estromissione dal giudizio della S.p.A. ZZZ ed eccependo l’improcedibilità della domanda attorea nei propri confronti.

In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 5/11/2020, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

***

Si rileva preliminarmente la tempestività della riassunzione del processo ad opera degli attori. Invero, la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell’udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione della controparte nell’atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell’unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”, sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l’estinzione del processo (cfr. Cass. civ. n. 2174 del 04/02/2016).

Ne consegue che nella fattispecie non ricorrono i presupposti di cui all’art. 305 c.p.c. per la declaratoria di estinzione del processo, essendo stato il ricorso in riassunzione tempestivamente depositato.

La S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa eccepisce l’improcedibilità del giudizio nei propri confronti.

L’eccezione è fondata.

con decreto n. 185 del 25 giugno 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d’Italia, la sottoposizione della Banca Popolare KKK S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del T.U.B. e dell’art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017, convertito nella Legge 121 del 31 luglio 2017, recante: «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare KKK S.p.A. e di *** S.p.A.»

Con comunicato della Banca d’Italia del 26/6/2017 sono stati nominati Commissari Liquidatori il prof. avv., il dott. e il dott..

Orbene, ai sensi dell’art. 83, co. III, D.Lgs. n. 385/1993, “Dal termine previsto nel comma 11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”. Ne consegue l’improcedibilità delle domande attoree nei confronti della S.p.A. *** in liquidazione coatta amministrativa. Non potrebbe dolersi la parte opponente dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale nei confronti della S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di atto reso necessario dalla riassunzione del processo da parte degli ingiunti nei confronti della S.p.A. ZZZ, soggetto privo di legittimazione passiva per le ragioni che saranno di seguito esposte, per far valere pretese creditorie che non potevano trovare ingresso in questa sede, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare KKK S.p.A..

E’ fondata, invero, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata della S.p.A. ZZZ.

Il mutuo in contestazione non è compreso nel contratto di cessione di azienda stipulato in data 26/6/2017 tra le società *** S.p.A., Banca Popolare KKK S.p.A. in L.C.A. ed ZZZ S.p.A..

In particolare, risulta dagli atti che, con contratto di cessione del 26/6/2017, la S.p.A. Banca Popolare KKK S.p.A. in LCA cedeva in blocco una parte di attività, passività e rapporti giuridici alla S.p.A. ZZZ, individuando il perimetro dell’oggetto della cessione all’art. 3 del contratto stesso, rubricato appunto “perimetro dell’insieme aggregato”.

Successivamente, in data 19/12/2017 e 17/1/2018, le parti precisavano l’oggetto della cessione di azienda tramite la sottoscrizione di due “Accordi ricognitivi del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Banca Popolare KKK S.p:A. in L.C.A. e *** S.p.A. in L.C.A.” e, in particolare, per quanto interessa nella presente sede, all’allegato n. 1.1., punto 4 del secondo accordo è classificato come “Escluso” il “Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”.

Ebbene, essendo incontroverso che il rapporto di mutuo per cui è causa si è estinto in data 19/2/2016, trattasi di rapporto escluso dalla cessione di azienda tra la S.p.A. Banca Popolare KKK S.p.A. in LCA. e la S.p.A. ZZZ.

Invero, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la “legitimatio ad causam”, non è rilevabile d’ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l’attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull’onere probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui “non egent probatione” i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. civ. n. 15759 del 10/07/2014).

Osserva, inoltre, il Supremo Collegio che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2951 del 16/02/2016).

Nella specie, non solo l’attrice non ha comprovato la titolarità, in capo alla S.p.A. ZZZ, del rapporto controverso, ma risulta dagli atti la estraneità del mutuo per cui è causa dai rapporti oggetto della cessione d’azienda stipulato tra le odierne convenute.

Ad abundantiam, le domande attoree proposte nei confronti della S.p.A. ZZZ sono infondate.

XXX e YYY chiedono la condanna della S.p.A. ZZZ, quale successore della S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi per effetto del mutuo inter partes, previo accertamento della nullità o annullabilità del contratto per violazione delle norme in materia di usura e di determinatezza nella pattuizione dei tassi d’interesse.

Risulta per tabulas che in data 28/7/2006 gli odierni attori stipulavano con la S.p.A. Banca ***, cui è succeduta la S.p.A. Banca Popolare KKK, il contratto di mutuo ipotecario a ministero notaio ***, rep. n. , racc. n., per l’importo di € 150.000,00, della durata di 25 anni, oltre al periodo di preammortamento decorrente dalla data di conclusione del contratto fino alla fine del trimestre in corso alla data della stipulazione del contratto.

Per il periodo di preammortamento, le parti pattuivano il TAN del 4,4% applicato mensilmente in via posticipata, mentre per il periodo di ammortamento, decorrente dal 1°/10/2006, era previsto il pagamento di n. 300 rate mensili posticipate dell’importo di € 825,26 ciascuna, compresi gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso della somma mutuata, con scadenza la prima il 31/10/2006 e l’ultima il 30/9/2031.

Nel periodo di ammortamento, l’art. 2 del contratto prevede che: “il tasso di interesse verrà sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno sulla base della quotazione, aumentata di 0,10 punti e moltiplicata per il coefficiente 365/360, dell’Euribor nominale annuo sull’”Euro tre mesi lettera” rilevata rispettivamente per valuta 15 dicembre, 15 marzo, 15 giugno e 15 settembre”; è stata prevista, inoltre, la commissione di estinzione anticipata del contratto dell’1% del capitale residuo da pagare. Il 9/6/2008 interveniva tra le parti un accordo modificativo del mutuo, che al punto 2E prevedeva: “a decorrere dalla rata successiva a quella in corso nel momento di sottoscrizione del presente atto viene modificata la tipologia di tasso applicato al contratto di mutuo, da tasso variabile a tasso fisso. La misura del tasso fisso è pari al 5,85% nominale annuo per tutta la durata residua del mutuo di cui al contratto originario”.

Orbene, gli attori deducono la usurarietà del tasso di interesse moratorio.

La doglianza è priva di pregio.

Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all’applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d’interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l’uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti:

il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l’applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi:

a) lettera delle norme: l’art. 1815, comma II, c.c. si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al primo comma della disposizione; l’art. 644, comma I, c.p. incrimina chi si fa «dare o promettere» interessi usurari «in corrispettivo di una prestazione di denaro»; del pari, l’inciso «a qualunque titolo», contenuto nell’art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole «promessi o convenuti», non immediatamente dopo il termine «interessi», dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti “a titolo” di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell’interpretazione autentica; ancora, il D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, nel dettare disposizioni sulla C.M.S., all’art. 2-bis, comma II, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull’usura, rilevano solo «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente», con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all’utilizzo dei fondi concessi;

b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;

c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l’interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l’interesse di mora, secondo quanto previsto dall’art. 1224 cod. civ., rappresenta il danno conseguente l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria; dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all’altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch’essi.

Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell’art. 1224 cod. civ., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.

Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;

d) ratio della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla legge n. 108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il “costo del denaro” o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il “rischio bancario”: è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all’autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell’interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;

e) evoluzione storica: rileva l’attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;

f) previsione dell’art. 1284, comma IV, cod. civ.: secondo la norma, se «le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell’usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”;

g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati – T.E.G. del singolo rapporto e T.E.G.M. determinante il tasso soglia – devono essere omogenei: onde nel T.E.G. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall’esigenza di non considerare nella media «operazioni con andamento anomalo», le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., «determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela». Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effettivi del credito e quanto alle rilevazioni della media di mercato: è il cd. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la cd. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l’interesse di mora – quale sanzione per l’inadempimento – è inquadrabile nell’art. 1382 cod. civ. e può, quindi, essere ridotto d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l’art. 1815, comma II, c.c..

L’opposta la tesi estensiva (cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019; Cass. civ. n. 22890 del 13/9/2019; Cass. civ. n. 27442 del 30/10/2018; Cass. civ. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. civ. n. 5324 del 4/4/2003) oppone:

a) lettera delle norme: la legge – art. 1815, comma II, c.c., art. 644, comma IV, c.p., art. 2, comma IV, L. n. 108/1996 e art. 1, comma I, D.L. n. 394/2000, conv. dalla L. n. 24/2001 – non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni articoli si parla espressamente di pattuizione «a qualsiasi titolo»; mentre la stessa apertura espressamente apportata dall’art. 2-bis, comma II, D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, alle voci confluenti nel T.E.G. dovrebbe indurre a ricomprendervi oggi anche gli interessi di mora;

b) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della legge n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l’usurarietà di ogni interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio»;

c) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;

d) ratio della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108/1996 intende tutelare le vittime dell’usura e il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall’ambito di applicazione gli interessi moratori; inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l’inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;

e) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione normativa ex artt. 1224 e 1282 c.c. dipende dall’unificazione dei codici civile e commerciale;

f) previsione dell’art. 1284, comma IV, c.c.: non rileva quanto stabilito da tale norma – secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali – perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l’inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora; dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell’interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;

g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un’inammissibile inversione metodologica.

In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.E.G.M., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell’esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.

Anzi, secondo alcuni, l’esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108/1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l’eventuale rilevazione di un T.E.G.M. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe contra legem. Si esclude, in ogni caso, la cogenza del cd. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra T.E.G.M. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte aderiscono all’orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d’usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l’assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l’affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge”, indi la conclusione che l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017).

La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.E.G.M. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l’art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).

L’adito giudicante condivide l’orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte e i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.

Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l’interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori; in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l’interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).

La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell’ipotesi di ritardato pagamento, l’applicazione del tasso moratorio sull’intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell’importo della singola rata.

Tale previsione peraltro è legittimata dall’art. 120 T.U.B., come modificato dal D. L.vo 349/99, e dalla delibera CICR del 9/2/2000, la quale all’art. 3 stabilisce: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”. L’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all’art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento. L’eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.

Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l’interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest’ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.

Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all’erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all’erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall’altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).

Nella specie, i tassi d’interesse corrispettivo e moratorio, se correttamente analizzati con esclusione della sommatoria tra i tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sono stati legittimamente pattuiti nel rispetto del tasso soglia antiusura sia con riferimento all’originario contratto di mutuo stipulato il 28/7/2006, sia in relazione all’atto modificativo del 9/6/2008.

Quanto alla determinatezza dei tassi d’interesse ultralegali, le relative pattuizioni risultano chiaramente indicate in contratto e si sottraggono ad ogni doglianza sulla loro indeterminatezza.

E’ infondata, inoltre, la doglianza attorea concernente la erronea indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo originario e la sua omissione nell’accordo modificativo.

La disciplina di cui agli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385/1993 impone alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l’art. 116, co. III, D.Lgs. n. 385/1993 demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 4/3/2003, ha demandato alla Banca d’Italia l’individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l’indicatore sintetico di costo, indicandone il contenuto e i parametri di calcolo.

La Banca d’Italia, dando esecuzione alla citata normativa, con l’aggiornamento del 25/7/2003, ha introdotto la disciplina dell’ISC nel Titolo X, sezione II, delle proprie Istruzioni di vigilanza di cui alla circolare n. 229 del 21/4/1999, il cui punto 9 dispone che il contratto e il “documento di sintesi” di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. n. 385/1993 nella versione vigente ratione temporis, e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell’allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:

— mutui;

— anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti.

E’ stata prevista, inoltre, per il credito al consumo l’applicazione delle disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.B..

In seguito, il 29/7/2009, la Banca d’Italia ha emanato il provvedimento portante le disposizioni sulla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», successivamente integrate, il cui paragrafo 8.2 dispone che “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell’Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:

— mutui;

— anticipazioni bancarie; – altri finanziamenti;

— aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori”.

Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l’ISC indicato in contratto e quello concretamente applicato: secondo il primo orientamento l’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell’art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993, che sancisce la nullità delle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, cui consegue la nullità della clausola relativa agli interessi e la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell’art. 117, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015).

Conformemente all’indirizzo ermeneutico maggioritario, condiviso dall’adito giudicante, invece, l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma VI, D.Lgs. n. 385/1993 (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).

Quest’ultimo orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di merito, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l’art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993 dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell’ISC) sono da considerarsi nulle. Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l’art. 125-bis, co. VI, D.Lgs. n. 385/1993.

Ne consegue che l’erronea o la mancata indicazione dell’ISC non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’erronea quantificazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

Ne consegue l’infondatezza, nei confronti della S.p.A. ZZZ, delle domande attoree di accertamento della nullità parziale dei contratti inter partes, nonché delle consequenziali domande restitutorie, strettamente connesse alle domande di accertamento.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli attori verso la S.p.A. ZZZ, mentre ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra gli attori e la S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa, nei cui confronti XXX e YYY, dopo la riassunzione del processo, non hanno riproposto le domande originarie.

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 2/2/2017 da XXX e YYY avverso la S.p.A. Banca Popolare KKK, in persona del legale rappresentante pro tempore, processo riassunto dagli attori verso la S.p.A. ZZZ e con integrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:

DICHIARA improcedibile la domanda proposta da XXX e YYY avverso la S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa;

DICHIARA il difetto di legittimazione passiva della S.p.A. ZZZ in ordine alle domande proposte nei suoi confronti da XXX e YYY;

CONDANNA XXX e YYY al pagamento delle spese processuali in favore della S.p.A. ZZZ, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge;

COMPENSA le spese di lite tra gli attori e la S.p.A. Banca Popolare KKK in liquidazione coatta amministrativa.

Così deciso in Roma, li 29/1/2021.

Il Giudice

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