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Art. 79 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Civile

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Giudizio di rinvio: i poteri del giudice civile
Due dirigenti di una società, diffamati da un direttore televisivo, si vedevano liquidare il danno dalla Corte d'Appello civile. In Cassazione, lamentavano che la Corte fosse andata oltre la loro richiesta di condanna generica. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile ha piena cognizione per decidere sia sull'esistenza che sull'ammontare del danno, realizzandosi una piena 'translatio iudicii'.
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