La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla costituzione di parte civile nel patteggiamento. Se l'accordo sulla pena tra imputato e Pubblico Ministero è già stato raggiunto, la vittima non può più costituirsi parte civile nell'udienza fissata appositamente per ratificare tale accordo. Di conseguenza, è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalla vittima. La Corte ha chiarito che la vittima, essendo a conoscenza della finalità puramente formale dell'udienza, non ha motivo di intervenire, poiché non potrebbe comunque ottenere una condanna al risarcimento dei danni. L'imputato ha quindi vinto il ricorso, vedendosi revocare l'obbligo di pagare le spese legali della controparte.
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