La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna emessa dalla Corte d'Appello. I motivi dell'inammissibilità risiedono nella genericità delle censure, che riproponevano argomenti già valutati, e nella tardività dell'eccezione sulla costituzione di parte civile. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di liquidazione delle spese legali per la parte civile, poiché quest'ultima non ha svolto un'attività difensiva attiva nel giudizio di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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