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Art. 598-ter Codice di procedura penale

Assenza dell'imputato in appello

((1. In caso di regolarita' delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e' sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis.

2. In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non appellante non e' presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonche' gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.

3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarita' della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.))

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.