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Art. 598-ter Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 598-ter Codice di Procedura Penale

Bancarotta fraudolenta per distrazione: prelievi e condanna
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per l'ex amministratore di una società di trasporti fallita. L'imputato rispondeva del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta da falso in bilancio. I giudici hanno accertato la sparizione di oltre novantamila euro di incassi non contabilizzati e bonifici per oltre undicimila euro a soggetti ignoti durante una grave crisi economica. Il manager ha sostenuto di aver eseguito pagamenti urgenti e di aver restituito parzialmente ventisettemila euro. I magistrati hanno chiarito che l'onere di provare la destinazione sociale delle risorse grava su chi amministra e che la riparazione del reato esige la restituzione integrale dell'intero importo sottratto.
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Tentata rapina impropria: quando il processo in assenza è valido
L'Imputato è stato condannato per il reato di tentata rapina impropria a due anni di reclusione per aver cercato di rubare liquori in un supermercato e aver aggredito la guardia giurata per assicurarsi la fuga. Il difensore d'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione contestando la regolarità della notifica del decreto di citazione e la legittimità del giudizio svolto in assenza dell'assistito. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso anche senza uno specifico mandato ad impugnare, poiché l'oggetto contestato riguardava proprio la dichiarazione di assenza. Nel merito, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la regolarità delle notifiche e ritenendo pienamente provata la tentata rapina impropria.
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Traduzione della sentenza: diritti dell’imputato
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di appello a causa della mancata traduzione della sentenza per due imputati stranieri che non comprendevano la lingua italiana. Sebbene la Corte abbia rigettato il motivo relativo alla mancata partecipazione fisica all'udienza (poiché non espressamente richiesta dagli imputati detenuti per altra causa), ha accolto il ricorso sulla traduzione della sentenza. Tale omissione configura una nullità a regime intermedio che invalida l'atto-documento, imponendo la restituzione degli atti per la traduzione e la riapertura dei termini per l'impugnazione.
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