Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro IX IMPUGNAZIONI » Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI » Art. 590
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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