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Art. 582 Codice di procedura penale

Presentazione dell'impugnazione

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione e' presentato ((mediante deposito con le modalita' previste dall'articolo 111- bis)) nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

((1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalita' di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.)) ((290))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

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AGGIORNAMENTO (290)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.