Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte PRIMA » Libro I SOGGETTI » Titolo I GIUDICE » Capo VII INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE » Art. 42
Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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