Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte PRIMA » Libro I SOGGETTI » Titolo I GIUDICE » Capo VII INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE » Art. 35
Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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