Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte PRIMA » Libro I SOGGETTI » Titolo I GIUDICE » Capo VII INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE » Art. 39
Concorso di astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione e' accolta.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli