Definizione
Un elenco ufficiale di avvocati che, per anzianità ed esperienza, sono autorizzati a difendere i clienti davanti alla Corte di Cassazione.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 222 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 100% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Inammissibile 100%
- Altro 0%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 785%
- Penale Sez. 212%
- Penale Sez. 63%
Precedenti più richiamati
- Cass. 36161/2018in 18 provvedimenti
- Cass. 29575/2022in 6 provvedimenti
- Cass. 54681/2018in 20 provvedimenti
- Cass. 31662/2018in 9 provvedimenti
- Cass. 11126/2021in 26 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
La Corte di appello rideterminava la pena inflitta a un imputato a seguito di un accordo tra le parti sul riconoscimento della continuazione tra più reati. L'imputato decideva di impugnare la sentenza depositando direttamente un ricorso per cassazione personale con riserva di presentare i motivi tramite difensore. L'atto recava l'autenticazione del difensore e la delega al deposito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza fissare l'udienza. Dal 2017 la legge vieta all'imputato di impugnare da solo in sede di legittimità. La firma di autentica o l'accettazione del mandato da parte del legale non sanano la violazione. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un condannato ha presentato un ricorso per cassazione personale avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la sua domanda di affidamento in prova al servizio sociale. L'interessato ha redatto e firmato autonomamente l'impugnazione, depositandola direttamente in cancelleria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto poiché la legge prescrive la firma esclusiva di un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazione. A causa della scorretta procedura adottata, il condannato ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per un reato legato alla legge sulle armi. Ha presentato un ricorso contro questa condanna, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. Il motivo principale dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione è che l'atto non era stato firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale della Cassazione, come richiesto dalla legge. La semplice autenticazione della firma da parte di un altro legale non è bastata a sanare il vizio. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato personalmente da un Imputato, condannato per lesioni. La decisione ribadisce che, a seguito di modifiche legislative, solo un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione può sottoscrivere e presentare tale ricorso. L'Imputato ha quindi perso la possibilità di far esaminare il suo caso, dovendo anche pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per lesioni, ha presentato personalmente un ricorso per Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile. La legge stabilisce che solo gli avvocati iscritti all'albo speciale della Cassazione possono firmare tali ricorsi. Anche l'autentica della firma da parte di un avvocato cassazionista non rende valido un ricorso presentato personalmente. Il Lavoratore dovrà pagare le spese processuali e una sanzione di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per un reato, ha presentato un ricorso contro la sentenza. Il suo difensore, tuttavia, non era iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati a patrocinare in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso in Cassazione inammissibile. Questa inammissibilità ha comportato la condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4000 euro a favore della cassa delle ammende. La decisione sottolinea l'importanza dei requisiti formali per gli atti giudiziari di ultimo grado.
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Un detenuto, sottoposto a regime speciale (41-bis), ha chiesto all'Amministrazione Penitenziaria di poter usare un rasoio elettrico personale per la cura dei peli in eccesso. Dopo il diniego, ha presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che lo ha rigettato. Il detenuto ha quindi proposto un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso non accettabile perché l'avvocato che lo aveva firmato non era iscritto all'albo speciale per la Cassazione, requisito fondamentale per la legittimazione del difensore.
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Un detenuto ha presentato reclamo contro un rapporto disciplinare carcerario. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto l'istanza e il detenuto ha impugnato il provvedimento presentando un ricorso per cassazione personale, redatto e depositato direttamente presso l'ufficio matricola del carcere senza l'assistenza tecnica. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge processuale impone tassativamente che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti a pena di inammissibilità. Il ricorso autonomo ha causato la sconfitta processuale del condannato e la sua condanna alle spese di giudizio, con l'ulteriore sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
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Un detenuto ha presentato autonomamente un ricorso alla Suprema Corte contro un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione personale a causa del mancato rispetto delle regole procedurali introdotte dalla riforma del 2017. La legge richiede inderogabilmente che l'atto sia redatto e firmato da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. L'interessato ha subito la condanna al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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Il Ricorrente ha presentato un ricorso tramite il proprio avvocato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato che il difensore non era iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori. Per questo motivo, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso a causa della firma di un difensore non cassazionista. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Ricorrente ha presentato un atto di impugnazione tramite il proprio legale di fiducia. La Corte di Appello ha trasmesso l'atto alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'atto era firmato da un difensore non cassazionista, ossia non iscritto nell'albo speciale richiesto dall'art. 613 c.p.p. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Un cittadino ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace. Tuttavia, il ricorso è stato firmato da un avvocato che non risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Suprema Corte ha rilevato questa grave mancanza formale applicando rigorosamente le norme del codice di procedura penale. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile. Il cittadino ha perso la causa senza che i giudici potessero valutare i motivi del suo ricorso. Oltre alla sconfitta, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un atto non valido.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imputato che aveva presentato personalmente il proprio ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge, a seguito di una riforma del 2017, stabilisce chiaramente che il ricorso in Cassazione deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato iscritto a un apposito albo speciale. Un Ricorso per Cassazione personale, quindi, non è valido. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro. La sentenza ribadisce l'importanza dell'assistenza tecnica specializzata in questo grado di giudizio.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un imputato. La legge, infatti, vieta il cosiddetto 'ricorso per cassazione personale', imponendo che l'atto sia firmato esclusivamente da un avvocato iscritto in un apposito albo speciale. Questa regola si fonda sull'elevata complessità tecnica del giudizio di legittimità, che richiede una competenza specialistica. Di conseguenza, il tentativo 'fai da te' dell'imputato non solo è stato respinto senza esame nel merito, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Un uomo, condannato a un anno di reclusione, si vede negare dal Tribunale di Sorveglianza una misura alternativa al carcere. Decide quindi di presentare un ricorso per cassazione personale, firmandolo di suo pugno. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge penale, infatti, vieta all'imputato di presentare personalmente l'atto di appello finale, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. Di conseguenza, il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Un imputato ha presentato personalmente ricorso alla Corte di Cassazione, senza l'assistenza di un legale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Una modifica legislativa del 2017, infatti, ha reso obbligatoria la firma di un avvocato iscritto a un apposito albo speciale per questo tipo di impugnazione. L'inosservanza di questa regola formale ha impedito l'esame del merito della questione e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 4.000 euro.
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Un condannato presenta un appello direttamente alla Corte di Cassazione. I giudici dichiarano il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale non è più consentito dalla legge. Dopo la riforma del 2017, l'atto deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato iscritto all'apposito albo speciale. In assenza di tale requisito, l'impugnazione viene respinta senza essere esaminata nel merito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una multa.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da un condannato. La decisione si fonda su una legge del 2017 che ha reso obbligatoria la firma di un legale specializzato per questo tipo di atti. Un **ricorso per cassazione senza avvocato** non rispetta i requisiti formali previsti dal codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce che il 'fai da te' legale in Cassazione non è consentito.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un condannato che aveva presentato personalmente un ricorso. I giudici hanno dichiarato l'atto inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito. La legge impone che l'atto sia firmato, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'apposito albo speciale. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la sua impugnazione ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 500 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza conferma la necessità di assistenza tecnica qualificata per accedere al giudizio di legittimità.
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Un imputato, condannato per truffa con patteggiamento, presenta personalmente appello alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La legge, infatti, vieta categoricamente il ricorso in Cassazione firmato dall'imputato, richiedendo obbligatoriamente la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale. Questa regola formale non ammette deroghe. A causa di questo errore procedurale, l'imputato non solo vede respinto il suo appello senza che ne venga esaminato il contenuto, ma viene anche condannato a pagare le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro.
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