La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro il rigetto di un'istanza di ricusazione del giudice dell'esecuzione. La Corte ha stabilito che l'istituto dell'incompatibilità e della ricusazione non si applica di norma alla fase esecutiva, poiché la competenza del giudice deriva inderogabilmente dalla sua funzione nella fase di cognizione. Non essendoci stato alcun "pregiudizio" o precedente valutazione nel merito da parte del giudice, la richiesta di ricusazione era manifestamente infondata.
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