La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un avvocato contro un avviso di accertamento basato su indagini bancarie. L'ordinanza conferma che, in caso di accertamento bancario professionista, solo i versamenti ingiustificati sono soggetti a presunzione di maggior reddito, non i prelevamenti. La Corte ha inoltre ribadito i principi di autosufficienza del ricorso e di sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo, dichiarando inammissibili o infondati tutti i motivi di doglianza del contribuente.
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