Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI » Titolo I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI » Capo I Del giudice » Sezione III Della competenza per territorio » Art. 18
Foro generale delle persone fisiche
Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nel Regno o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli