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Art. 17 Codice di procedura civile

Cause relative all'esecuzione forzata

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.