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Art. 385 Codice penale

Evasione

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni)).

La pena e' della reclusione ((da due a cinque)) anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei)) anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.