Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TERZO DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA » Capo II Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie » Art. 390
Procurata inosservanza di pena
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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