Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo OTTAVO DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA » Capo I Delle misure di sicurezza personali » Sezione I Disposizioni generali » Art. 204
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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