Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo OTTAVO DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA » Capo I Delle misure di sicurezza personali » Sezione I Disposizioni generali » Art. 199
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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