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Art. 204 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Misure di prevenzione: Ricorso inammissibile per pericolosità sociale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto contro l'applicazione delle misure di prevenzione. La Corte d'Appello aveva confermato la sorveglianza speciale per la sua attuale pericolosità sociale, derivante da gravi condotte criminose e contiguità con un contesto mafioso. Il ricorrente contestava la mancata verifica della sua pericolosità attuale. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ribadendo che la valutazione della pericolosità sociale era stata correttamente effettuata. Il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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