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Art. 204 Codice Penale — Anno 2022

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Misure di prevenzione: Ricorso inammissibile per pericolosità sociale
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto contro l'applicazione delle misure di prevenzione. La Corte d'Appello aveva confermato la sorveglianza speciale per la sua attuale pericolosità sociale, derivante da gravi condotte criminose e contiguità con un contesto mafioso. Il ricorrente contestava la mancata verifica della sua pericolosità attuale. La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ribadendo che la valutazione della pericolosità sociale era stata correttamente effettuata. Il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Pericolosità sociale: carcere scontato ma vigilanza confermata
Un condannato per associazione mafiosa ha contestato l'applicazione della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse presunto la sua pericolosità sociale solo in base ai vecchi reati, trascurando la regolare condotta carceraria e la concessa liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale non si presume mai in via automatica, ma richiede un accertamento concreto. Nella vicenda, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'assenza di revisione critica, i rilievi disciplinari in carcere e la gravità dei fatti, confermando la piena validità della misura di sicurezza applicata.
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Pericolosità sociale: no a misure automatiche per ex mafiosi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino condannato per associazione mafiosa contro l'applicazione della misura della libertà vigilata. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura basandosi sulla gravità del reato passato e su contatti occasionali con pregiudicati. La Suprema Corte ha chiarito che la pericolosità sociale non può mai essere presunta, nemmeno per reati di mafia. Il giudice deve compiere una valutazione prognostica concreta e attuale, analizzando il comportamento recente del soggetto, l'attività lavorativa e l'assenza di nuove violazioni. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato il provvedimento, ordinando un nuovo esame che verifichi l'effettiva e attuale pericolosità sociale del ricorrente.
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