La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di un amministratore di fatto e di diversi amministratori di diritto, confermando la condanna per un complesso schema fraudolento basato sull'uso di fatture soggettivamente inesistenti. Il sistema, che vedeva un consorzio utilizzare cooperative "schermo" per evadere l'IVA, ha portato alla conferma della responsabilità penale sia per l'ideatore della frode sia per i prestanome, ritenuti consapevoli del disegno criminoso.
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