Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo SESTO DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA » Capo II Della estinzione della pena » Art. 178
Riabilitazione
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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